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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38624/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13766-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro E - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4106/2019 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

Alma e [OSCURATO:PERSONA] e il loro difensore distrattario avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 4106 del 2019 della Corte di Appello di Napoli, di rigetto, con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per euro 1.500,00, della loro impugnazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che dichiarava inammissibile una loro istanza di riassunzione del procedimento esecutivo n. 2809 del 2010.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ.

La proposta, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

L'impugnazione per cassazione è manifestamente inammissibile, per decorso del termine lungo, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata pubblica il 31/07/2019 e, quindi, il termine semestrale, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., per impugnare in cassazione veniva a scadere il 02/03/2020, ossia il giorno prima dell'entrata in vigore della sospensione dei termini alla quale i ricorrenti fanno riferimento, ossia la sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente quella disposta dall'art. art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40.

Ric. 2020 n. 13766 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -2- Parte ricorrente prospetta, altresì, una preventiva questione di legittimità costituzionale, di difficile comprensione e comunque manifestamente infondata, in quanto per apprezzarla occorrerebbe far decorrere il termine lungo d'impugnazione non dalla pubblicazione della sentenza bensì dalla sua comunicazione, con una forzatura in alcun modo praticabile della lettera della legge processuale.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non trattandosi di impugnazione connotata da mala fede o colpa grave (Sez.

U n. 09912 del 20/04/2018 Rv. 648130 - 02).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente l pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 13766 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- 091‘livi* - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13766-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro E - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4106/2019 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Alma e [OSCURATO:PERSONA] e il loro difensore distrattario avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 4106 del 2019 della Corte di Appello di Napoli, di rigetto, con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per euro 1.500,00, della loro impugnazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che dichiarava inammissibile una loro istanza di riassunzione del procedimento esecutivo n. 2809 del 2010. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. La proposta, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata. La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. L'impugnazione per cassazione è manifestamente inammissibile, per decorso del termine lungo, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata pubblica il 31/07/2019 e, quindi, il termine semestrale, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., per impugnare in cassazione veniva a scadere il 02/03/2020, ossia il giorno prima dell'entrata in vigore della sospensione dei termini alla quale i ricorrenti fanno riferimento, ossia la sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente quella disposta dall'art. art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40. Ric. 2020 n. 13766 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- Parte ricorrente prospetta, altresì, una preventiva questione di legittimità costituzionale, di difficile comprensione e comunque manifestamente infondata, in quanto per apprezzarla occorrerebbe far decorrere il termine lungo d'impugnazione non dalla pubblicazione della sentenza bensì dalla sua comunicazione, con una forzatura in alcun modo praticabile della lettera della legge processuale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non trattandosi di impugnazione connotata da mala fede o colpa grave (Sez. U n. 09912 del 20/04/2018 Rv. 648130 - 02). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente l pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 13766 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- 091‘livi* - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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