CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 21014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23000-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 640/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 525/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23000/19 Oggetto R.G.N. 23000/2019 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.1.2019 n. 640, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere che la sua pensione fosse riliquidata con applicazione del principio del pro rata, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, nella formulazione in vigore sino alle modifiche realizzate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, essendo titolare di pensione maturata con 35 anni di contribuzione, alla data del 17.3.2000. Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dalla Cassa ed anche quella di prescrizione quinquennale delle differenze pensionistiche maturate anteriormente al 28.2.2009, ritenendo che si dovesse applicare il termine decennale di prescrizione, di cui all’art. 2946 c.c., mentre nel merito, accertava che la pensione del ricorrente dovesse essere calcolata alla luce del criterio del pro rata e conseguenzialmente condannava la Cassa a pagare al pensionato la somma di € 127.742.07, maturata dalla data del pensionamento fino al mese di settembre 2013, oltre i ratei maturati mensilmente fino alla sentenza, nella misura di € 971,12 al mese, oltre accessori di legge. La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado, sul presupposto che il dettato dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, prima delle modifiche di cui all’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, è stato posto a garanzia del principio del pro ratail cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate, rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. E in questa prospettiva ha accolto la salvaguardia invocata dal pensionato rispetto alle modifiche regolamentari della Cassa, che nel loro complesso avevano introdotto criteri di calcolo più sfavorevoli rispetto a quelli previgenti di cui l’appellato aveva chiesto l’applicazione: pertanto, la Corte d’appello ha aderito ai conteggi del pensionato, già fatti propri dal tribunale in quanto non specificamente contestati, secondo cui l’anzianità maturata nel periodo dal 17.3.1965 al 31.12.1994 andava computata secondo la media dei dieci redditi annuali più elevati per gli ultimi quindici anni, mentre l’anzianità maturata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.11.2000 andava computata secondo la media dei quattordici redditi annuali più elevati per gli ultimi diciannove anni (cfr. p. 8 e p. 10 della sentenza impugnata). Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso, aventi analoga rubrica, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995 nonché degli artt. 2 e 29 della legge n. 414 del 1991, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, in relazione all’applicazione della disciplina regolamentare previgente al regolamento del 1997, con il frazionamento in sub-quote nella determinazione del trattamento pensionistico. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di di nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art.115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. e dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva recepito acriticamente il criterio di calcolo utilizzato dal ragioniere pensionato, per la quantificazione delle differenze pensionistiche asseritamente spettanti. Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di nullità e d’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 3, comma 12, della legge n. 35/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la Cassa non avesse contestato i conteggi elaborati dal ragioniere per la quantificazione delle differenze pensionistiche. Con il quinto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di nullità e d’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 35/95, come interpretato dalle Sezioni Unite, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del rag. Brescia, in particolare in relazione all’inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento, nella base di calcolo della pensione di anzianità del ragioniere. Il primo e secondo motivo sono fondati, con assorbimento dei restanti. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,il calcolo della “quota A”, frazionato in tante sub quote, determinate applicando i vari criteri di computo della pensione, succedutesi nel tempo è un criterio non condivisibile, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va fatta, dunque, applicazione di ogni singolo criterio di calcolo, via via modificato nel tempo (Cass. n. 1498/19, non massimata, secondo Cass. sez. un. n. 17742/15, il concetto di pro rata “non deve essere inteso con l'ampiezza voluta dalla ricorrente, al punto di applicare ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991. Il principio ad pro rata opera, infatti, solo dall'entrata in vigore di detto art. 3, comma 12, "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità" (v. Cass. 26.10.12 n. 18478 e 29.10.12 n. 18559”). Quanto poi al criterio da prescegliere tra quelli succedutisi, si deve considerare che, se il principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peiusdei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (ex pluribus: Cass.18 aprile 2011, n. 8846; Cass. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass., S.U., 17742/2015 cit.), cionondimeno la legge ha posto il pro rata al centro del proprio sistema, con riferimento essenzialmente al momento in cui è stato introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo, cui aveva riguardo, nel suo complesso, l'innovazione in proposito apportata dalla L. n. 335 del 1995. Ciò comporta l’applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 23597/18, punto 14.2), in quanto validi ed in vigore al momento dell'accesso del ricorrente alla pensione ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all'introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell'originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Tale risultato è del resto coerente con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, per una ragione o per l'altra, nella varia casistica presentatasi, in esito all'accertamento dell'illegittimità delle Delib. e Regolamenti del periodo 2002-2004, ha indirizzato verso l'applicazione dei criteri di cui alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 1498 cit.). Il giudice di rinvio, si atterrà, nella determinazione dell'ammontare della “quota A” della pensione di [OSCURATO:PERSONA], al principio per cui tale quota, per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, va calcolata sulla base di un unico criterio ed in particolare, in base a quello dei criteri di cui all'art. 49 del Regolamento della Cassa quale conseguente alla Delib. 28 giugno 1997 applicabile in ragione del momento della decorrenza della relativa pensione. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo ricorso e assorbe i restanti. Cas