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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10861/2026

Testo disponibile della fonte

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ell’Avvocaturaregionale, (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sabotinon.12;Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 813/3/2025 depositata in data 19 marzo 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 813/3/2025 veniva rigettato l’appello proposto dalla RegioneCalabria avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Catanzaro n. 1671/2/2023 con la quale era stato accolto il ricorso dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. contro il diniego di rimborso di somme versate atitolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) periodoaprile-dicembre 2020.2.

La Regione appellante contestava l’erroneità della sentenza nella partein cui aveva preso atto del fatto che l’imposta era stata ritenuta nonconforme al diritto unionale dalla Corte di Giustizia dell'UE per mancanza difinalità specifiche, e aveva ritenuto che fosse in grado di far venire meno glieffetti della normativa regionale e statale, evidenziando, tra l’altro, come lanormativa della Regione Calabria in materia, a differenza di altre normativeregionali, consentisse di individuare la specifica finalizzazione del tributo.La decisione del giudice di prime cure veniva confermata dal giudiced’appello.Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/20263.

Avverso la sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, mentre la contribuente è rimastaintimata.Il 31.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 13.11.2025.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’inammissibilità dell’originario ricorso perdifetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, profilo rilevabiled’ufficio in qualunque stato e grado del processo, in relazione all’IRBA, inragione dell’affermazione della legittimazione passiva dell’Agenzia delleDogane, per la natura erariale di prelievo normato dal legislatore statale alfine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici (p.18 ricorso).2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’articolo 1, comma628, della legge n. 178/2020 e dell’art. 27 della legge regionale n. 34/2010,dell’art. 1 legge regionale Calabria n. 34/2020, poiché la Corte di giustiziatributaria di secondo grado avrebbe errato nella parte in cui - facendoespresso richiamo alla sentenza n. 6687/2023 della Corte di Cassazione -ha ritenuto che, con tale pronuncia, la Corte avrebbe chiarito che ladisposizione di cui all’art. 1, comma 628 della L. n. 178/2020, che,nell’abrogare l’IRBA, ha fatto salvi “gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte” - si pone in contrasto con il diritto comunitario e, quindi, deveessere disapplicata, non considerando la peculiarità della situazione dellaRegione Calabria, che ha invece, previsto la finalizzazione dell’imposta, inmodo conforme ai criteri dettati in sede comunitaria.3.

Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il ricorso è relativo alla richiesta di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione (IRBA), avanzata nei confronti della RegioneCalabria, è inammissibile per inammissibilità dell’originario ricorso.Occorre rilevare che, sulla domanda di rimborso dell’IRBA, questa Corte,con plurime decisioni, ha ritenuto «la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’imposta regionalesulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituirele fonti di finanziamento degli enti territoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v.anche Cass. nn.3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779,3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).La questione, mai esaminata dai giudici di merito, è rilevabile d’ufficio ancheper la prima volta davanti alla Corte di cassazione, ostandovi solo laformazione di un giudicato esplicito posto che «la legitimatio ad causam siricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il qualenessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuoridei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi dimateria attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso (con il solo limite della formazione del giudicato interno sullaquestione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e delconvenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapportodedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta»(Cass. Sez. un. n. 26019 del 30/10/2008; Cass. sez. un. n. 1912 del09/02/2012; Cass. n. 29505 del 24/12/2020).

Nel caso di specie non risultache sulla questione si sia formato alcun giudicato interno.4.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, lasentenza impugnata va cassata non potendo l’originario ricorso dellacontribuente essere proposto nei confronti dell’odierna ricorrente e, nonNumero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisanel merito con il rigetto dell’originario ricorso.5.

Le spese dell’intero giudizio sono interamente compensate alla luce delsopravvenuto consolidamento della giurisprudenza sulla questione.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente;compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’Avvocaturaregionale, (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sabotinon.12;Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 813/3/2025 depositata in data 19 marzo 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 813/3/2025 veniva rigettato l’appello proposto dalla RegioneCalabria avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Catanzaro n. 1671/2/2023 con la quale era stato accolto il ricorso dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. contro il diniego di rimborso di somme versate atitolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) periodoaprile-dicembre 2020.2. La Regione appellante contestava l’erroneità della sentenza nella partein cui aveva preso atto del fatto che l’imposta era stata ritenuta nonconforme al diritto unionale dalla Corte di Giustizia dell'UE per mancanza difinalità specifiche, e aveva ritenuto che fosse in grado di far venire meno glieffetti della normativa regionale e statale, evidenziando, tra l’altro, come lanormativa della Regione Calabria in materia, a differenza di altre normativeregionali, consentisse di individuare la specifica finalizzazione del tributo.La decisione del giudice di prime cure veniva confermata dal giudiced’appello.Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/20263. Avverso la sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, mentre la contribuente è rimastaintimata.Il 31.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 13.11.2025.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’inammissibilità dell’originario ricorso perdifetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, profilo rilevabiled’ufficio in qualunque stato e grado del processo, in relazione all’IRBA, inragione dell’affermazione della legittimazione passiva dell’Agenzia delleDogane, per la natura erariale di prelievo normato dal legislatore statale alfine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici (p.18 ricorso).2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’articolo 1, comma628, della legge n. 178/2020 e dell’art. 27 della legge regionale n. 34/2010,dell’art. 1 legge regionale Calabria n. 34/2020, poiché la Corte di giustiziatributaria di secondo grado avrebbe errato nella parte in cui - facendoespresso richiamo alla sentenza n. 6687/2023 della Corte di Cassazione -ha ritenuto che, con tale pronuncia, la Corte avrebbe chiarito che ladisposizione di cui all’art. 1, comma 628 della L. n. 178/2020, che,nell’abrogare l’IRBA, ha fatto salvi “gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte” - si pone in contrasto con il diritto comunitario e, quindi, deveessere disapplicata, non considerando la peculiarità della situazione dellaRegione Calabria, che ha invece, previsto la finalizzazione dell’imposta, inmodo conforme ai criteri dettati in sede comunitaria.3. Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il ricorso è relativo alla richiesta di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione (IRBA), avanzata nei confronti della RegioneCalabria, è inammissibile per inammissibilità dell’originario ricorso.Occorre rilevare che, sulla domanda di rimborso dell’IRBA, questa Corte,con plurime decisioni, ha ritenuto «la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’imposta regionalesulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituirele fonti di finanziamento degli enti territoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v.anche Cass. nn.3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779,3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).La questione, mai esaminata dai giudici di merito, è rilevabile d’ufficio ancheper la prima volta davanti alla Corte di cassazione, ostandovi solo laformazione di un giudicato esplicito posto che «la legitimatio ad causam siricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il qualenessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuoridei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi dimateria attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso (con il solo limite della formazione del giudicato interno sullaquestione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e delconvenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapportodedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta»(Cass. Sez. un. n. 26019 del 30/10/2008; Cass. sez. un. n. 1912 del09/02/2012; Cass. n. 29505 del 24/12/2020). Nel caso di specie non risultache sulla questione si sia formato alcun giudicato interno.4. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, lasentenza impugnata va cassata non potendo l’originario ricorso dellacontribuente essere proposto nei confronti dell’odierna ricorrente e, nonNumero registro generale 8827/2025Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 10861/2026Data pubblicazione 23/04/2026essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisanel merito con il rigetto dell’originario ricorso.5. Le spese dell’intero giudizio sono interamente compensate alla luce delsopravvenuto consolidamento della giurisprudenza sulla questione. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente;compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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