CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1991
Cassazione n. 21714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 1° ottobre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 28 giugno 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 22 gennaio 2026 (cfr., annotazione in calce alla decisione e data deposito sul portale), quindi oltre i termine di giorni 30 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - con decorrenza dal 16 ottobre 2025, e scadenza il 15 novembre 2025 - essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M