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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04406/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata acquisizione del verbale di sequestro e ha lamentato, quindi, l'impossibilità della difesa di valutare direttamente la coerenza delle affermazioni contenute nei successivi verbali di polizia giudiziaria e la sussistenza del dolo dell'imputato, è generico ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, laddove ha ritenuto provato che dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla CNR emergeva che l'imputato era consapevole degli obblighi su di lui gravanti quale custode (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata acquisizione del verbale di sequestro e ha lamentato, quindi, l'impossibilità della difesa di valutare direttamente la coerenza delle affermazioni contenute nei successivi verbali di polizia giudiziaria e la sussistenza del dolo dell'imputato, è generico ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, laddove ha ritenuto provato che dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla CNR emergeva che l'imputato era consapevole degli obblighi su di lui gravanti quale custode (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris