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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16968/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 377/5/17 depositata il 15 marzo 201 7 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] delVENETO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia il 18 febbraio 2014 notificava alla legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento per Ristr base socio cessato l’anno d’imposta 2009, rispetto al quale la società non aveva presentato alcuna dichiarazione.

La società non proponeva alcun ricorso avverso l’avviso e con ulteriore avviso 23 giugno 2014 veniva imputato all’allora socio [OSCURATO:PERSONA] il reddito extracontabile, così come accertato dall’Agenzia nell’avviso notificato alla società.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo l’inopponibilità dell’avviso notificato alla società nei confronti del socio cessato, e la CTR adìta dall’Agenzia in sede d’appello confermava la prima sentenza, aggiungendo che il contribuente, con la semplice allegazione all’avviso inerente al socio di quello spiccato verso la società, il [OSCURATO:PERSONA] non era stato posto in condizioni di difendersi.

Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.

Lo stesso ha poi depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione degli artt. 39, 58 e 60 d.p.r. n. 600/1973, 5 TUIR e 2729, cod. civ., poiché essendosi limitata l’Agenzia a notificare l’avviso al legale rappresentante della società e poi al socio per un esercizio in cui lo stesso era tale, altresì allegando l’avviso alla società ormai definitivo, nessun rimprovero poteva essere mosso alla stessa.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 7, l. n. 212/2000, in quanto erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto non motivato l’avviso, dal momento che allo stesso era allegato quello spiccato nei confronti della società, contenente tutti gli elementi necessari a ricostruire il reddito imputato e dunque a consentire una compiuta difesa.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente attesane la connessione.

Anzitutto deve confermarsi che il modus operandi dell’Agenzia, nella scansione indicata, è stato corretto, laddove essa ha proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento nei riguardi del legale rappresentante della società oggetto di accertamento, e poi nel ritenere che gli utili extra-contabili – in caso di società a ristretta base come nella specie –sono imputabili in base ad una praesumptio hominis – al socio.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il socio al momento dell’accertamento societario, più non sia tale (ed infatti egli cedette le quote alla Marangon con atto del 16 aprile 2010, mentre l’accertamento societario venne notificato in data 18 febbraio 2014), è oltremodo evidente che di per sé la notifica alla sola società non renda l’avviso allo stesso opponibile, potendo egli quindi contestare, allorché gli venga notificato l’ulteriore avviso contenente l’imputazione della quota di utili extra- contabili, anche la stessa base imponibile determinata dall’Agenzia, senz’essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto, che allora riguarda solo la società stessa o i destinatari della notifica dell’atto primigenio.

Per poter procedere alla contestazione in parola, il socio deve ricevere un atto che contengadi necessità tutti quegli elementi che riguardano la ricostruzione tanto dell’an che del quantum della pretesa tributaria, in difetto essendo leso il suo diritto alla difesa e quindi nullo l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti.

In particolare, il mero rinvio ob relationem o l’incompletezza della documentazione o dei dati riportati nell’avviso societario non possono essere rimediati attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2476, cod. civ., che infatti non spettano più al cessato socio.

Ora nella specie al [OSCURATO:PERSONA] venne allegato l’avviso di accertamento spiccato nei riguardi della società, ma da esso si può solo ricavare che la ricostruzione del reddito avvenne attraverso il raffronto con altre nove imprese del settore a fronte dell’inattendibilità della contabilità (“infedeltà ed omissioni nei dati di bilancio, nonché le irregolari e non veritiere apposizioni contabili”).

Sul punto la CTR ha effettuato un accertamento in fatto in base al quale tali elementi non risultano sufficienti a consentire al contribuente un’adeguata difesa.

Come detto sopra questa Corte ha stabilito la necessità non di una mera allegazione purchessia, ma completa.

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali (Cass. n. 4239 del 10/10/2022) I motivi risultano quindi infondati.

4. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €41

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 377/5/17 depositata il 15 marzo 201 7 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] delVENETO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia il 18 febbraio 2014 notificava alla legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento per Ristr base socio cessato l’anno d’imposta 2009, rispetto al quale la società non aveva presentato alcuna dichiarazione. La società non proponeva alcun ricorso avverso l’avviso e con ulteriore avviso 23 giugno 2014 veniva imputato all’allora socio [OSCURATO:PERSONA] il reddito extracontabile, così come accertato dall’Agenzia nell’avviso notificato alla società. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo l’inopponibilità dell’avviso notificato alla società nei confronti del socio cessato, e la CTR adìta dall’Agenzia in sede d’appello confermava la prima sentenza, aggiungendo che il contribuente, con la semplice allegazione all’avviso inerente al socio di quello spiccato verso la società, il [OSCURATO:PERSONA] non era stato posto in condizioni di difendersi. Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Lo stesso ha poi depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione degli artt. 39, 58 e 60 d.p.r. n. 600/1973, 5 TUIR e 2729, cod. civ., poiché essendosi limitata l’Agenzia a notificare l’avviso al legale rappresentante della società e poi al socio per un esercizio in cui lo stesso era tale, altresì allegando l’avviso alla società ormai definitivo, nessun rimprovero poteva essere mosso alla stessa. 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 7, l. n. 212/2000, in quanto erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto non motivato l’avviso, dal momento che allo stesso era allegato quello spiccato nei confronti della società, contenente tutti gli elementi necessari a ricostruire il reddito imputato e dunque a consentire una compiuta difesa. 3. I motivi vanno esaminati congiuntamente attesane la connessione. Anzitutto deve confermarsi che il modus operandi dell’Agenzia, nella scansione indicata, è stato corretto, laddove essa ha proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento nei riguardi del legale rappresentante della società oggetto di accertamento, e poi nel ritenere che gli utili extra-contabili – in caso di società a ristretta base come nella specie –sono imputabili in base ad una praesumptio hominis – al socio. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il socio al momento dell’accertamento societario, più non sia tale (ed infatti egli cedette le quote alla Marangon con atto del 16 aprile 2010, mentre l’accertamento societario venne notificato in data 18 febbraio 2014), è oltremodo evidente che di per sé la notifica alla sola società non renda l’avviso allo stesso opponibile, potendo egli quindi contestare, allorché gli venga notificato l’ulteriore avviso contenente l’imputazione della quota di utili extra- contabili, anche la stessa base imponibile determinata dall’Agenzia, senz’essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto, che allora riguarda solo la società stessa o i destinatari della notifica dell’atto primigenio. Per poter procedere alla contestazione in parola, il socio deve ricevere un atto che contengadi necessità tutti quegli elementi che riguardano la ricostruzione tanto dell’an che del quantum della pretesa tributaria, in difetto essendo leso il suo diritto alla difesa e quindi nullo l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti. In particolare, il mero rinvio ob relationem o l’incompletezza della documentazione o dei dati riportati nell’avviso societario non possono essere rimediati attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2476, cod. civ., che infatti non spettano più al cessato socio. Ora nella specie al [OSCURATO:PERSONA] venne allegato l’avviso di accertamento spiccato nei riguardi della società, ma da esso si può solo ricavare che la ricostruzione del reddito avvenne attraverso il raffronto con altre nove imprese del settore a fronte dell’inattendibilità della contabilità (“infedeltà ed omissioni nei dati di bilancio, nonché le irregolari e non veritiere apposizioni contabili”). Sul punto la CTR ha effettuato un accertamento in fatto in base al quale tali elementi non risultano sufficienti a consentire al contribuente un’adeguata difesa. Come detto sopra questa Corte ha stabilito la necessità non di una mera allegazione purchessia, ma completa. In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali (Cass. n. 4239 del 10/10/2022) I motivi risultano quindi infondati. 4. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €41
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