CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 luglio 202 5 , il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA],ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200 euro di multa per il delitto di concorso in furto aggravato. 2. Zubha proposto ricorso per cassazione avverso l a predett a sentenza per il tramitedel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena exart. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che deve determinarsi, equitativamente,in 4.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende. Così deciso in data 5 novembre2025 Il Consigliere e