CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 31598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28168-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (Roma) via Metauro n. 22, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI -intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanzadel TRIBUNALE di VELLETRI, notificata il 25 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 28168sez. S2 - ud. 22 /0 9 /202 2 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso R.G.6171/2019 avanti al Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società Stabilimento balneare [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato i provvedimenti di sequestro e i verbali afferenti le operazioni della Capitaneria di porto diTorvaianica effettuati presso lo stabilimento balneare nei giorni tra il 21 e il 22 agosto2019. Successivamente il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione avverso l’ordinanza n. 59 del 2019 a firma del C apo del C ompartimento e correlati verbali per dissequestro ai fini della distruzione dei prodotti ittici sequestrati, nonché contro la ordinanza di confisca e distruzione notificata in data 7 dicembre 2019. Infine, il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione avverso la irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 2 . 262 ,00 quale esito finale del procedimento sanzionatorio amministrativo. 2.Il Tribunale di Velletri, disposta la riunione dei diversi giudizi ed assunta prova testimoniale, ha pronuncia to sentenza con la quale ha declinato la propria competenza in favore del T ribunale di Roma in accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio formulatadalla parte resistente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza. 4. Il Ministero dei Trasporti e delle [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a depositare un mero atto di costituzione. 5. [OSCURATO:PERSONA] P rocuratore G enerale presso la Corte di Cassazione nella persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per Ric. 2021n. 28168sez. S2 - ud. 22 /0 9 /202 2 l’accoglimento del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n.491 del 1999 sulla competenza territoriale del T ribunale civile di Velletri sulla base della revisione dei circondari e degli artt. 22 e 22 bis della l.n. 689 del 1981. Il ricorrente premette che , ai sensi dell’articolo 22 della l. n. 689 del 1981 e dell’articolo6, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011, la competenza territoriale d e i ricors i in opposizione avverso ordinanza ingiunzione è determinata dal luogo in cui è stata commessa la violazione. Nella specie il luogo della sede dello Stabilimento b alneare dove è avvenuta la violazione (via [OSCURATO:PERSONA] con ingresso dalla via Litoranea) si trova nel circondario territoriale di competenza del Tribunale ordinario di Velletri dall’entrata in vigore della legge di revisione dei circondari. 2.Con un secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge per assenza della data del provvedimento. Il provvedimento impugnato sarebbe nullo perché mancante della data quale sintomo dell’abnormitàed erroneità dello stesso. 3.Si eccepisce infine l’illegittima riunione dei procedimenti da parte del giudice assegnatario del primo ricorso e non del Presidente del Tribunale e la mancata riunione del procedimento numero 74 del 2020. 4. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato. 5. Come evidenziato dall'Ufficiodella Procura Generale,il luogo ove è stata commessa la violazione amministrativa, in base al quale devono essere individuati sia l'autorità amministrativa alla Ric. 2021n. 28168sez. S2 - ud. 22 /0 9 /202 2 quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio sia il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine all'opposizione, si identifica con il luogo in cui la violazione è stata accertata e risulta pacificamente nella concreta fattispecie che l'accertamento degli illeciti ed anche la loro commissi one è avvenuta presso lo stabilimento balneare [OSCURATO:SOCIETA], sito in località Marina di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ardea, via litoranea KM 23,700. Ne consegue la competenza del Tribunale di Velletri, risultando che il Comune di Ardea è ricompreso nel circondario del suddetto Tribunale. Peraltro , in tema di opposizione alle sanzioni amministrative non trova applicazione la regola del foro erariale prevista dall'articolo 7 del Regio decreto numero 1611 del 1933 con la conseguenza che deve applicarsi come criterio per individuare la competenza il luogo dove è stata commessa la violazione. Il collegio condivide le corrette conclusioni del P rocuratore Generale. Pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Velletri che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento. I restanti due motivi proposti con il presente regolamento vanno dichiarati rispettivamente assorbito ( il secondo ) e inammissibile (il terzo, che non ha ad oggetto questioni relative alla competenza). P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 28168sez. S2 - ud. 22 /0 9 /202 2 accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Velletri , che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. La riassunzione avverrà nel termine di l