CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo, attinenti, per diversi profili, alla affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati ed, in verità, non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) poiché ripetitivi di questioni valutative del fatto già adeguatamente affrontate e risolte dalle decisioni di merito, essendosi evidenziata la protrazione dell'occupazione dell'immobile pubblico, dimostrata dalla condizione abitativa del nucleo famigliare, con propri mobili e suppellettili, nonché la irrilevanza della produzione dei certificati di residenza, successivi di quasi quattro anni all'epoca dei fatti e comunque indicativi solamente di un dato formale, smentito, peraltro, come appropriatamente osservato nella decisione impugnata, dagli stessi imputati, che hanno eletto il domicilio presso l'immobile occupato; osservato che, data la inammissibilità dei motivi sulla responsabilità, il terzo, sulla prescrizione del reato, risulta assorbito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso