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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06355/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi che, sotto vari profili, contestano la decisione giudiziale attinente alla capacità di intendere e di volere dell'imputato ed alla sua capacità di partecipare al giudizio, anche in relazione alla mancata rinnovazione o esperimento di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato, sono meramente ripetitivi di doglianza già adeguatamente affrontate e risolte nel corso tanto del primo che del secondo grado di giudizio (cfr., in particolare, pg.8 e 9 della sentenza di secondo grado), che hanno pertanto dato vita, sul punto, come su ogni altra questione relativa alla affermazione di responsabilità, ad una 'doppia conforme'; ritenuto pertanto che i motivi sono generici, perché ripetitivi, e quindi meramente apparenti ma in verità inidonei a costituire una risposta critica alle motivazioni della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d ciso il 21/01/2025 i [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore , [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] sidente Piero MesLnJKgosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi che, sotto vari profili, contestano la decisione giudiziale attinente alla capacità di intendere e di volere dell'imputato ed alla sua capacità di partecipare al giudizio, anche in relazione alla mancata rinnovazione o esperimento di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato, sono meramente ripetitivi di doglianza già adeguatamente affrontate e risolte nel corso tanto del primo che del secondo grado di giudizio (cfr., in particolare, pg.8 e 9 della sentenza di secondo grado), che hanno pertanto dato vita, sul punto, come su ogni altra questione relativa alla affermazione di responsabilità, ad una 'doppia conforme'; ritenuto pertanto che i motivi sono generici, perché ripetitivi, e quindi meramente apparenti ma in verità inidonei a costituire una risposta critica alle motivazioni della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso il 21/01/2025 i [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore , [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] sidente Piero MesLnJKgosti
Sentenza Cassazione n. 06355/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris