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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 24491/2022

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21569/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91([OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA ), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 66/2019 depositata il 08/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 66/19, la Corte d’appello di Roma respingeva l’opposizione, ex art. 145 T.U.B., di [OSCURATO:PERSONA] contro la sanzione amministrativa pecuniaria a lui irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nella qualità di ex componente del C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto.

In esito al giudizio, rilevava la Corte distrettuale che il Lombardi non aveva rimediato “alle pur riscontrate criticità, attivandosi, anche di propria iniziativa, per porre in essere le misure necessarie a garantire la capacità della banca di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali e la copertura al fabbisogno di liquidità”.

La responsabilità era pertanto a lui imputata per l’omessa predisposizione degli strumenti di pianificazione della liquidità e delle misure di contenimento del rischio di credito.

Aggiungeva il giudice di merito che l’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia era stata completa e rispondente ai dati di fatto anche in linea previsionale, sicché dovevano condividersi gli addebiti mossi, tra cui quello dell’insufficienza delle verifiche condotte dalla funzione di compliance, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza ed antiriciclaggio e la gestione dei crediti incagliati.

Erano infine con varia motivazione respinte le questioni di legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 72/2005.

Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è costituita con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso avversario.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 145 D. Lgs.

N. 385/1993, in relazione all’art.76 Cost. per difetto di delega, con conseguente nullità radicale del rito applicato dalla Corte d’appello al giudizio di opposizione.

Afferma che la delega avrebbe imposto al Governo di rivedere la disciplina sostanziale dei presupposti di emanazione delle sanzioni e non la materia della tutela giurisdizionale avverso le sanzioni medesime.

Il rilievo è infondato. 1.2) Occorre doverosamente premettere che, secondo la consolidata opinione di questa Suprema Corte, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, giacché il relativo provvedimento ha carattere ordinatorio e la questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Sez. 2, n. 9284 del 16 aprile 2018). 1.3) Ad ogni modo, in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. del D. Lgs. n. 385 del 1993, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del cit.

D. Lgs. n. 385, come modificato dal D. Lgs. n. 72 del 2015, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega contenuta nella l. n. 154 del 2014, nella parte in cui ha introdotto, per il giudizio di opposizione, la trattazione in pubblica udienza in luogo della trattazione camerale, atteso che il potere di intervenire sul rito dell'opposizione era espressamente conferito al Governo dall'art. 3, comma 1, lett. i), della l. n. 154, nel punto in cui consentiva l'adozione di modifiche alla procedura sanzionatoria, ivi incluse le norme processuali (Sez. 2, n. 16517 del 31 luglio 2020). 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 5° D. Lgs. n. 72/15 e 145 commi 4°, 5°, 6°, 7°, 7° bis ed 8° D. Lgs. n. 385/1993, ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto di poter applicare nel giudizio a quo la formulazione previgente dell’art. 145 D. Lgs. n. 385/1993, mentre, in conseguenza della declinatoria di giurisdizione del TAR, avrebbe dovuto configurarsi un nuovo processo, distinto ed autonomo, con il conseguente assoggettamento alla disciplina processuale di cui all’art. 145 cit., nel testo modificato. 2.1) Mediante il terzo mezzo d’impugnazione, il Lombardi denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5° D. Lgs. n. 72/2015, per disparità di trattamento, nonché per violazione dell’art. 6 Convenzione EDU, in caso di applicabilità del regime transitorio: il rito previsto dalla norma transitoria sarebbe estremamente penalizzante, mancando qualsivoglia predeterminazione legale delle forme e dei termini, nonché dei corrispondenti poteri, doveri e facoltà processuali delle parti, soprattutto con riguardo al diritto alla prova.

Il secondo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati unitariamente, considerata la loro connessione logica – sono immeritevoli di accoglimento. 2.2) La Corte d’Appello ha applicato alla fattispecie ratíone temporis il disposto dell'art. 145 T.U.B. nella formulazione antecedente alla novella di cui al D. Lgs. n. 72 del 12.5.2015.

Orbene, per costante giurisprudenza, la denuncia di un vizio correlato alla pretesa violazione di norme processuali non è volta alla salvaguardia dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma propriamente all'eliminazione del concreto pregiudizio che la parte in conseguenza della denunciata violazione abbia sofferto; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti la menomazione del diritto di difesa senza specificazione del concreto pregiudizio che alla parte sia derivato (Sez. 2, n. 21553 del 3 settembre 2018; Sez. 1, n. 19759 del 9 agosto 2017).

Nella fattispecie, il Lombardi ha omesso di sviluppare il denunziato vizio processuale nel senso di indicare specificamente se ed in qual modo la scelta del collegio abbia potuto influire sul contenuto o sulle determinazioni della decisione di merito.

In particolare, non ha dedotto quali mezzi di prova avrebbe potuto addurre, ove la procedura lo avesse consentito. 2.3) Qualora poi le questioni sollevate con i due motivi in esame sottendessero in realtà – come afferma il controricorso – il problema circa la natura giuridica delle sanzioni, non è fuori luogo ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non abbiano natura punitiva, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 - ter D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) per manipolazione del mercato (Sez. 2, n. 17209 del 18 agosto 2020, Sez. 2, n. 24850 del 4 ottobre 2019), ovvero ai sensi dell'art. 187-bis TUF per abuso di informazioni privilegiate (Sez. 2, n. 12031 del 13 aprile 2022; Sez. 2, n. 4524 del 19 febbraio 2021), precetti entrambi ritenuti sostanzialmente penali.

Ed è proprio con riferimento all'illecito previsto dall'art. 187-bis TUF, la cui sanzione è ritenuta sostanzialmente penale, che la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 72 del 2015 - norma transitoria analoga a quella oggetto dell'eccezione formulata nel ricorso in esame - nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3° dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF nonché, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 2°, del D. Lgs. n. 72 del 2015 nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3° dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-terTUF.

Dopo aver ribadito che le sanzioni previste per l'abuso di informazioni e la manipolazione del mercato hanno natura e finalità "punitiva", la Corte costituzionale ha ritenuto doversi applicare a tali sanzioni l'intero complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della "materia penale", ivi compreso il principio di retroattività della lex mitior (nei limiti precisati al punto

6.1. del considerato), e ciò ha fatto anche in assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte di giustizia stessa.

Quanto alla diversa questione dell'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative in via generalizzata, la Corte costituzionale ha richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 193 del 2016, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

Resta dunque confermato che, a fronte di un illecito amministrativo che non abbia natura sostanzialmente penale - quale è l'illecito previsto dall'art. 144 TUB - non è invocabile il principio del favor reie, tramite esso, l'applicazione della normativa in assunto più favorevole introdotta con il d.lgs. n. 72 del 2015, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma transitoria contenuta nel medesimo decreto.

Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare che, proprio in virtù dell'esclusione della natura penale della sanzione in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunitàdi estendere il principio del favor rei a seguito della novella, valutazione che però, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva necessariamente la sua attuazione), né appare configurabile – sotto il suddetto profilo - la dedotta violazione degli artt. 117 e 3 Cost., dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della Consulta sopra indicato (Sez. 2, n. 23814 del 24 settembre 2019). 3) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2381 comma 6° c.c., in combinato disposto con l’art. 2392 comma 2° c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’Appello non avrebbe motivato in alcun modo l’imputazione di responsabilità a carico del Lombardi nella sua qualità di consigliere non esecutivo, essendo invece necessario dimostrare l’esistenza di “indici di allarme” che avrebbero dovuto eccitare il potere/dovere di richiedere ulteriori informazioni.

In altri termini, come era emerso dalle difese svolte, il ricorrente aveva rispettato i doveri previsti dalle disposizioni di vigilanza e l’obbligo di fare quanto possibile per impedire il compimento di atti pregiudizievoli conosciuti ed attenuarnele conseguenze dannose.

Il motivo è infondato. 3.1) LaCorte d’appello ha chiarito che “la nota di contestazione individua espressamente ed in modo dettagliato i fatti e le condotte integranti la violazione delle disposizioni prima richiamate; ne consegue che dalla lettura congiunta delle contestazioni alcun dubbio può insorgere circa l’individuazione dei fatti imputati e delle norme violate”.

“Ciò che è stato contestato è quindi il mancato esame, da parte del CdA, del rapido deterioramento dei profili tecnici derivante dall’effetto congiunto dell’emergere della vera rischiosità del portafoglio, e della contestuale forte espansione degli impieghi, rivelatisi poi col tempo non in linea con quanto affermato con riguardo all’elevato merito creditizio della nuova clientela affidata, che hanno messo a serio rischio la stabilità della banca e determinato il mancato rispetto dei requisiti prudenziali.

In tale contesto di grave anomalia, come emergente con chiarezza ed analiticamente dai rilievi ispettivi, lo sforzo dell’opponente di focalizzare le censure ispettive sull’operato del DG si traduce di fatto in un’ampia ammissione degli addebiti e non può quindi essere considerato quale elemento di esclusione o di mitigazione di precise responsabilità discendenti dalle violazioni accertate in sede ispettiva”In particolare, la sentenza impugnata ha aggiunto “Il non aver rimediato alle pur riscontrate criticità, attivandosi, anche di propria iniziativa, per porre in essere le misure necessarie a garantire la capacità della banca di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali e le coperture al fabbisogno di liquidità fonda un addebito di colpa che, valutata alla stregua della qualificata diligenza professionale richiesta a chi riveste un ruolo di gestione di una banca, costituisce elemento soggettivo sufficiente ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo”.

Sotto diverso profilo, “L’opponente non può andare esente da responsabilità per l’omessa predisposizione degli strumenti di pianificazione della liquidità e delle misure di contenimento del rischio di credito.

Tali omissioni sono ancora più gravi ove si consideri che il Lombardi era pienamente a conoscenza del fabbisogno di liquidità, della repentina crescita degli impieghi e delle altre carenze riscontrate in sede ispettiva, tanto da aver contestato alcune delle imprudenti iniziative del DG, contegno, quest’ultimo, ampiamente considerato nella motivazione del provvedimento sanzionatorio ed ai fini della quantificazione della sanzione”. 3.2) Indefinitiva, i giudici di merito si sono attenuti ai consolidati principi di questa Corte, secondo i quali, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati.

Infatti, anche i consiglieri devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca nonché di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2°, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Sez. 2, n. 2620 del 4 febbraio 2021; Sez. 2, n. 19556 del 18 settembre 2020; Sez. 2, n. 24851 del 4 ottobre 2019). 3.3) Con riguardo altresì alla valutazione in concreto della responsabilità del Lombardi, la Corte d’Appello ha formulato un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, giacché sorretto da esauriente motivazione e ispirato ad esatti criteri giuridici.

Invero, nel contesto sopra delineato, ed a fronte di una pronuncia sostenuta da una argomentazione stringente, congrua e puntualmente articolata, il ricorrente, anche là dove denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, non evidenzia alcun vizio logico nel percorso seguito dalla Corte d'appello, ma si limita a contrapporre una propria lettura delle risultanze di causa, diversa da quella fatta propria dal giudice del merito (Sez. 2, n. 25289 del 16 dicembre 2015).

In ogni caso, giova osservare che l’afflittività della sanzione va parametrata alla platea dei possibili destinatari: il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei requisiti della generalità e astrattezza (Ad.

Plen. n. 9 del 4 maggio 2012). 4) La quinta censura si focalizza sulla violazione dell’art. 2 comma 3° D. Lgs.

N. 72/2015, in relazione ai principi generali del diritto europeo ed all’art. 2 comma 2° del Reg. n. 2988/98/CE, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Rileva il ricorrente che la riforma del sistema sanzionatorio, prevista dal D. Lgs. n. 72/2015, avrebbe dovuto essere coerente con gli artt. 65 e 70 della Direttiva 2013/36/UE e dunque la Corte d’Appello avrebbe dovuto assicurare al Lombardi, in quanto persona fisica, l’applicazione della sopravvenuta disciplina più favorevole, in forza della quale gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati non possono più essere destinatari di sanzioni amministrative ex art. 144 ter TUB.

Il ricorrente sollecita, all’uopo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, al fine di verificare la compatibilità della normativa italiana con la disciplina unionale.

Il motivo è infondato. 4.1) In materia di illeciti amministrativi, non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende secondo i noti criteri Engel, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum".

Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. (Sez. 2, n. 20689 del 9 agosto 2018). 4.2) A tale proposito, giova considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per stabilire la natura penale di una norma, occorre impiegare (in via alternativa e non cumulativa) tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura giuridica ex see la natura ed il grado di severità della sanzione.

E, una volta acclarata la natura di sanzione amministrativa secondo il diritto nazionale, occorre ribadire l’impossibilità di assimilare le fattispecie di cui agli artt. 144 e seg.

TUB a quelle (187-ter TUF) su cui si era espressa la Corte EDU nella pronunzia 4.03.2014poc’anzi citata ([OSCURATO:PERSONA] + altri – Italia).

Nel predetto caso, le sanzioni di cui si discuteva, appunto previste dall’art. 187-ter T.U.F., risultavano incommensurabilmente più gravose da un punto di vista economico rispetto a quelle di cui si discute qui, determinando altresì l’applicazione dell’art. 187- quater TUF, così da incidere su diritti e libertà fondamentali relativi alle concrete possibilità professionali, imprenditoriali e manageriali della persona. 4.3) Non vi è materia per proporre il richiesto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, né sulla qualificazione delle sanzioni dettate dall'art. 144 TUB in rapporto ai cd. criteri Engels, né sulla compatibilità con l'articolo 48 CDFUE delle norme processuali che disciplinano il giudizio di opposizione alle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia.

La richiesta del ricorrente muove, infatti, da un'errata qualificazione delle sanzioni e dall'infondato presupposto che la suddetta opposizione sia strutturata come giudizio sull'atto e non invece sull'accertamento della responsabilità a cognizione piena, estesa a qualunque profilo di merito, con una completa garanzia del contradditorio, del diritto di difesa e del diritto alla prova (Sez. 2, n.16517 del 31 luglio 2020).

Si ricorda, all’uopo, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a richiesta delle parti (Sez.

U, n. 20701 del 10 settembre 2013).

Detto rinvio ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La valutazione in proposito è rimessa al giudice nazionale, che non è obbligato a sollevare la pregiudiziale per il fatto che la parte lo abbia richiesto (Sez.

L. n. 14828 del 7 giugno 2018), occorrendo che la questione di interpretazione della norma comunitaria appaia rilevante e non si sia in presenza di "acte clair", in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte o dell'evidenza dell'interpretazione(Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 1982, Cilfit; Cass.

S.U. 12067/2007, Cass. 22103/2007; Cass. 4776/2012; Cass. 26924/2013; Cass. 6862/2014). 4.4) Per quanto concerne il regolamento 2988/95/CE - richiamato dal ricorrente - è sufficiente considerar e che tale regolamento disciplina il trattamento sanzionatorio delle irregolarità, contemplate dal diritto comunitario, derivanti da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita (cfr. 1, comma secondo).

A tale parametro di diritto dell'Unione europea non può quindi essere riconosciuta alcuna attinenza alle sanzioni che qui ci occupano (Sez. 2, n. 16517 del 31 luglio 2020). 4.5) Del resto, a ben vedere, il principio della lex mitior costituisce una prerogativa della Corte EDU, giacché avanti la CGUE viene piuttosto in considerazione l’inefficacia di una sanzione e non il suo meccanismo applicativo.

E la “comunitarizzazione” della Carta di Nizza non comporta che la materia prerogativa della CEDU sia divenuta eurounitaria. 5) Con la sesta doglianza, viene denunciata l’incompatibilità dell’art. 3 l. n. 689/1981 con l’art. 48 della Carta Europea sui diritti fondamentali, giacché il principio di presunzione di colpa non sarebbe conforme alle garanzie convenzionali, fissate nel medesimo art. 48.

Anche tale censura è immeritevole di accoglimento. 5.1) Essa intanto presuppone l’assimilazione delle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia a quelle di natura penale, il che, secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte, a cui anche questo collegio intende dare continuità, resta escluso.

Giova rammentare che, per sua natura, una sanzione contiene in sé sia il carattere afflittivo, sia il carattere sanzionatorio, senza essere necessariamente riconducibile al campo penale: basti pensare alle sanzioni del codice della strada per sosta vietata, che hanno sicuramente una connotazione afflittiva (di ordine pecuniario) ma anche dissuasiva, al di fuori però dell’ambito penale. 5.2) In ogni caso, ai sensi dell’art. 3 cit., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita.

Tuttavia, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato meramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della riconducibilità della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento.

Intesa in tal modo, la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost., anche ove la sanzione avesse natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva (Sez. 2, n. 1529 del 22 gennaio 2018; Sez. 2, n. 6625 del 9 marzo 2020).

E la Corte d’appello ha in concreto accertato la violazione da parte del Lombardi del particolare livello di diligenza imposto all’amministratore di società bancaria dalla normativa di settore, pur a fronte di interventi correttivi suggeriti dalla vigilanza (pp. 15- 20), di segnali provenienti dagli organi di controllo e di evidenti indizi di disfunzioni e carenze già sicuramente manifestatesi (pp. 14-29).

La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza non ha apportato significativi elementi idonei a modificare il quadro testé delineato.

In definitiva il ricorso è respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Lombardi al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 7.300,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21569/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91([OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA ), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 66/2019 depositata il 08/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 66/19, la Corte d’appello di Roma respingeva l’opposizione, ex art. 145 T.U.B., di [OSCURATO:PERSONA] contro la sanzione amministrativa pecuniaria a lui irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nella qualità di ex componente del C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto. In esito al giudizio, rilevava la Corte distrettuale che il Lombardi non aveva rimediato “alle pur riscontrate criticità, attivandosi, anche di propria iniziativa, per porre in essere le misure necessarie a garantire la capacità della banca di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali e la copertura al fabbisogno di liquidità”. La responsabilità era pertanto a lui imputata per l’omessa predisposizione degli strumenti di pianificazione della liquidità e delle misure di contenimento del rischio di credito. Aggiungeva il giudice di merito che l’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia era stata completa e rispondente ai dati di fatto anche in linea previsionale, sicché dovevano condividersi gli addebiti mossi, tra cui quello dell’insufficienza delle verifiche condotte dalla funzione di compliance, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza ed antiriciclaggio e la gestione dei crediti incagliati. Erano infine con varia motivazione respinte le questioni di legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 72/2005. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è costituita con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso avversario. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 145 D. Lgs. N. 385/1993, in relazione all’art.76 Cost. per difetto di delega, con conseguente nullità radicale del rito applicato dalla Corte d’appello al giudizio di opposizione. Afferma che la delega avrebbe imposto al Governo di rivedere la disciplina sostanziale dei presupposti di emanazione delle sanzioni e non la materia della tutela giurisdizionale avverso le sanzioni medesime. Il rilievo è infondato. 1.2) Occorre doverosamente premettere che, secondo la consolidata opinione di questa Suprema Corte, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, giacché il relativo provvedimento ha carattere ordinatorio e la questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Sez. 2, n. 9284 del 16 aprile 2018). 1.3) Ad ogni modo, in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. del D. Lgs. n. 385 del 1993, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del cit. D. Lgs. n. 385, come modificato dal D. Lgs. n. 72 del 2015, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega contenuta nella l. n. 154 del 2014, nella parte in cui ha introdotto, per il giudizio di opposizione, la trattazione in pubblica udienza in luogo della trattazione camerale, atteso che il potere di intervenire sul rito dell'opposizione era espressamente conferito al Governo dall'art. 3, comma 1, lett. i), della l. n. 154, nel punto in cui consentiva l'adozione di modifiche alla procedura sanzionatoria, ivi incluse le norme processuali (Sez. 2, n. 16517 del 31 luglio 2020). 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 5° D. Lgs. n. 72/15 e 145 commi 4°, 5°, 6°, 7°, 7° bis ed 8° D. Lgs. n. 385/1993, ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto di poter applicare nel giudizio a quo la formulazione previgente dell’art. 145 D. Lgs. n. 385/1993, mentre, in conseguenza della declinatoria di giurisdizione del TAR, avrebbe dovuto configurarsi un nuovo processo, distinto ed autonomo, con il conseguente assoggettamento alla disciplina processuale di cui all’art. 145 cit., nel testo modificato. 2.1) Mediante il terzo mezzo d’impugnazione, il Lombardi denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5° D. Lgs. n. 72/2015, per disparità di trattamento, nonché per violazione dell’art. 6 Convenzione EDU, in caso di applicabilità del regime transitorio: il rito previsto dalla norma transitoria sarebbe estremamente penalizzante, mancando qualsivoglia predeterminazione legale delle forme e dei termini, nonché dei corrispondenti poteri, doveri e facoltà processuali delle parti, soprattutto con riguardo al diritto alla prova. Il secondo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati unitariamente, considerata la loro connessione logica – sono immeritevoli di accoglimento. 2.2) La Corte d’Appello ha applicato alla fattispecie ratíone temporis il disposto dell'art. 145 T.U.B. nella formulazione antecedente alla novella di cui al D. Lgs. n. 72 del 12.5.2015. Orbene, per costante giurisprudenza, la denuncia di un vizio correlato alla pretesa violazione di norme processuali non è volta alla salvaguardia dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma propriamente all'eliminazione del concreto pregiudizio che la parte in conseguenza della denunciata violazione abbia sofferto; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti la menomazione del diritto di difesa senza specificazione del concreto pregiudizio che alla parte sia derivato (Sez. 2, n. 21553 del 3 settembre 2018; Sez. 1, n. 19759 del 9 agosto 2017). Nella fattispecie, il Lombardi ha omesso di sviluppare il denunziato vizio processuale nel senso di indicare specificamente se ed in qual modo la scelta del collegio abbia potuto influire sul contenuto o sulle determinazioni della decisione di merito. In particolare, non ha dedotto quali mezzi di prova avrebbe potuto addurre, ove la procedura lo avesse consentito. 2.3) Qualora poi le questioni sollevate con i due motivi in esame sottendessero in realtà – come afferma il controricorso – il problema circa la natura giuridica delle sanzioni, non è fuori luogo ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non abbiano natura punitiva, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 - ter D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) per manipolazione del mercato (Sez. 2, n. 17209 del 18 agosto 2020, Sez. 2, n. 24850 del 4 ottobre 2019), ovvero ai sensi dell'art. 187-bis TUF per abuso di informazioni privilegiate (Sez. 2, n. 12031 del 13 aprile 2022; Sez. 2, n. 4524 del 19 febbraio 2021), precetti entrambi ritenuti sostanzialmente penali. Ed è proprio con riferimento all'illecito previsto dall'art. 187-bis TUF, la cui sanzione è ritenuta sostanzialmente penale, che la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 72 del 2015 - norma transitoria analoga a quella oggetto dell'eccezione formulata nel ricorso in esame - nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3° dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF nonché, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 2°, del D. Lgs. n. 72 del 2015 nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3° dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-terTUF. Dopo aver ribadito che le sanzioni previste per l'abuso di informazioni e la manipolazione del mercato hanno natura e finalità "punitiva", la Corte costituzionale ha ritenuto doversi applicare a tali sanzioni l'intero complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della "materia penale", ivi compreso il principio di retroattività della lex mitior (nei limiti precisati al punto 6.1. del considerato), e ciò ha fatto anche in assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte di giustizia stessa. Quanto alla diversa questione dell'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative in via generalizzata, la Corte costituzionale ha richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 193 del 2016, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Resta dunque confermato che, a fronte di un illecito amministrativo che non abbia natura sostanzialmente penale - quale è l'illecito previsto dall'art. 144 TUB - non è invocabile il principio del favor reie, tramite esso, l'applicazione della normativa in assunto più favorevole introdotta con il d.lgs. n. 72 del 2015, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma transitoria contenuta nel medesimo decreto. Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare che, proprio in virtù dell'esclusione della natura penale della sanzione in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunitàdi estendere il principio del favor rei a seguito della novella, valutazione che però, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva necessariamente la sua attuazione), né appare configurabile – sotto il suddetto profilo - la dedotta violazione degli artt. 117 e 3 Cost., dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della Consulta sopra indicato (Sez. 2, n. 23814 del 24 settembre 2019). 3) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2381 comma 6° c.c., in combinato disposto con l’art. 2392 comma 2° c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello non avrebbe motivato in alcun modo l’imputazione di responsabilità a carico del Lombardi nella sua qualità di consigliere non esecutivo, essendo invece necessario dimostrare l’esistenza di “indici di allarme” che avrebbero dovuto eccitare il potere/dovere di richiedere ulteriori informazioni. In altri termini, come era emerso dalle difese svolte, il ricorrente aveva rispettato i doveri previsti dalle disposizioni di vigilanza e l’obbligo di fare quanto possibile per impedire il compimento di atti pregiudizievoli conosciuti ed attenuarnele conseguenze dannose. Il motivo è infondato. 3.1) LaCorte d’appello ha chiarito che “la nota di contestazione individua espressamente ed in modo dettagliato i fatti e le condotte integranti la violazione delle disposizioni prima richiamate; ne consegue che dalla lettura congiunta delle contestazioni alcun dubbio può insorgere circa l’individuazione dei fatti imputati e delle norme violate”. “Ciò che è stato contestato è quindi il mancato esame, da parte del CdA, del rapido deterioramento dei profili tecnici derivante dall’effetto congiunto dell’emergere della vera rischiosità del portafoglio, e della contestuale forte espansione degli impieghi, rivelatisi poi col tempo non in linea con quanto affermato con riguardo all’elevato merito creditizio della nuova clientela affidata, che hanno messo a serio rischio la stabilità della banca e determinato il mancato rispetto dei requisiti prudenziali. In tale contesto di grave anomalia, come emergente con chiarezza ed analiticamente dai rilievi ispettivi, lo sforzo dell’opponente di focalizzare le censure ispettive sull’operato del DG si traduce di fatto in un’ampia ammissione degli addebiti e non può quindi essere considerato quale elemento di esclusione o di mitigazione di precise responsabilità discendenti dalle violazioni accertate in sede ispettiva”In particolare, la sentenza impugnata ha aggiunto “Il non aver rimediato alle pur riscontrate criticità, attivandosi, anche di propria iniziativa, per porre in essere le misure necessarie a garantire la capacità della banca di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali e le coperture al fabbisogno di liquidità fonda un addebito di colpa che, valutata alla stregua della qualificata diligenza professionale richiesta a chi riveste un ruolo di gestione di una banca, costituisce elemento soggettivo sufficiente ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo”. Sotto diverso profilo, “L’opponente non può andare esente da responsabilità per l’omessa predisposizione degli strumenti di pianificazione della liquidità e delle misure di contenimento del rischio di credito. Tali omissioni sono ancora più gravi ove si consideri che il Lombardi era pienamente a conoscenza del fabbisogno di liquidità, della repentina crescita degli impieghi e delle altre carenze riscontrate in sede ispettiva, tanto da aver contestato alcune delle imprudenti iniziative del DG, contegno, quest’ultimo, ampiamente considerato nella motivazione del provvedimento sanzionatorio ed ai fini della quantificazione della sanzione”. 3.2) Indefinitiva, i giudici di merito si sono attenuti ai consolidati principi di questa Corte, secondo i quali, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati. Infatti, anche i consiglieri devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca nonché di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2°, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Sez. 2, n. 2620 del 4 febbraio 2021; Sez. 2, n. 19556 del 18 settembre 2020; Sez. 2, n. 24851 del 4 ottobre 2019). 3.3) Con riguardo altresì alla valutazione in concreto della responsabilità del Lombardi, la Corte d’Appello ha formulato un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, giacché sorretto da esauriente motivazione e ispirato ad esatti criteri giuridici. Invero, nel contesto sopra delineato, ed a fronte di una pronuncia sostenuta da una argomentazione stringente, congrua e puntualmente articolata, il ricorrente, anche là dove denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, non evidenzia alcun vizio logico nel percorso seguito dalla Corte d'appello, ma si limita a contrapporre una propria lettura delle risultanze di causa, diversa da quella fatta propria dal giudice del merito (Sez. 2, n. 25289 del 16 dicembre 2015). In ogni caso, giova osservare che l’afflittività della sanzione va parametrata alla platea dei possibili destinatari: il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei requisiti della generalità e astrattezza (Ad. Plen. n. 9 del 4 maggio 2012). 4) La quinta censura si focalizza sulla violazione dell’art. 2 comma 3° D. Lgs. N. 72/2015, in relazione ai principi generali del diritto europeo ed all’art. 2 comma 2° del Reg. n. 2988/98/CE, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Rileva il ricorrente che la riforma del sistema sanzionatorio, prevista dal D. Lgs. n. 72/2015, avrebbe dovuto essere coerente con gli artt. 65 e 70 della Direttiva 2013/36/UE e dunque la Corte d’Appello avrebbe dovuto assicurare al Lombardi, in quanto persona fisica, l’applicazione della sopravvenuta disciplina più favorevole, in forza della quale gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati non possono più essere destinatari di sanzioni amministrative ex art. 144 ter TUB. Il ricorrente sollecita, all’uopo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, al fine di verificare la compatibilità della normativa italiana con la disciplina unionale. Il motivo è infondato. 4.1) In materia di illeciti amministrativi, non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende secondo i noti criteri Engel, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum". Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. (Sez. 2, n. 20689 del 9 agosto 2018). 4.2) A tale proposito, giova considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per stabilire la natura penale di una norma, occorre impiegare (in via alternativa e non cumulativa) tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura giuridica ex see la natura ed il grado di severità della sanzione. E, una volta acclarata la natura di sanzione amministrativa secondo il diritto nazionale, occorre ribadire l’impossibilità di assimilare le fattispecie di cui agli artt. 144 e seg. TUB a quelle (187-ter TUF) su cui si era espressa la Corte EDU nella pronunzia 4.03.2014poc’anzi citata ([OSCURATO:PERSONA] + altri – Italia). Nel predetto caso, le sanzioni di cui si discuteva, appunto previste dall’art. 187-ter T.U.F., risultavano incommensurabilmente più gravose da un punto di vista economico rispetto a quelle di cui si discute qui, determinando altresì l’applicazione dell’art. 187- quater TUF, così da incidere su diritti e libertà fondamentali relativi alle concrete possibilità professionali, imprenditoriali e manageriali della persona. 4.3) Non vi è materia per proporre il richiesto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, né sulla qualificazione delle sanzioni dettate dall'art. 144 TUB in rapporto ai cd. criteri Engels, né sulla compatibilità con l'articolo 48 CDFUE delle norme processuali che disciplinano il giudizio di opposizione alle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. La richiesta del ricorrente muove, infatti, da un'errata qualificazione delle sanzioni e dall'infondato presupposto che la suddetta opposizione sia strutturata come giudizio sull'atto e non invece sull'accertamento della responsabilità a cognizione piena, estesa a qualunque profilo di merito, con una completa garanzia del contradditorio, del diritto di difesa e del diritto alla prova (Sez. 2, n.16517 del 31 luglio 2020). Si ricorda, all’uopo, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a richiesta delle parti (Sez. U, n. 20701 del 10 settembre 2013). Detto rinvio ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La valutazione in proposito è rimessa al giudice nazionale, che non è obbligato a sollevare la pregiudiziale per il fatto che la parte lo abbia richiesto (Sez. L. n. 14828 del 7 giugno 2018), occorrendo che la questione di interpretazione della norma comunitaria appaia rilevante e non si sia in presenza di "acte clair", in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte o dell'evidenza dell'interpretazione(Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 1982, Cilfit; Cass. S.U. 12067/2007, Cass. 22103/2007; Cass. 4776/2012; Cass. 26924/2013; Cass. 6862/2014). 4.4) Per quanto concerne il regolamento 2988/95/CE - richiamato dal ricorrente - è sufficiente considerar e che tale regolamento disciplina il trattamento sanzionatorio delle irregolarità, contemplate dal diritto comunitario, derivanti da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita (cfr. 1, comma secondo). A tale parametro di diritto dell'Unione europea non può quindi essere riconosciuta alcuna attinenza alle sanzioni che qui ci occupano (Sez. 2, n. 16517 del 31 luglio 2020). 4.5) Del resto, a ben vedere, il principio della lex mitior costituisce una prerogativa della Corte EDU, giacché avanti la CGUE viene piuttosto in considerazione l’inefficacia di una sanzione e non il suo meccanismo applicativo. E la “comunitarizzazione” della Carta di Nizza non comporta che la materia prerogativa della CEDU sia divenuta eurounitaria. 5) Con la sesta doglianza, viene denunciata l’incompatibilità dell’art. 3 l. n. 689/1981 con l’art. 48 della Carta Europea sui diritti fondamentali, giacché il principio di presunzione di colpa non sarebbe conforme alle garanzie convenzionali, fissate nel medesimo art. 48. Anche tale censura è immeritevole di accoglimento. 5.1) Essa intanto presuppone l’assimilazione delle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia a quelle di natura penale, il che, secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte, a cui anche questo collegio intende dare continuità, resta escluso. Giova rammentare che, per sua natura, una sanzione contiene in sé sia il carattere afflittivo, sia il carattere sanzionatorio, senza essere necessariamente riconducibile al campo penale: basti pensare alle sanzioni del codice della strada per sosta vietata, che hanno sicuramente una connotazione afflittiva (di ordine pecuniario) ma anche dissuasiva, al di fuori però dell’ambito penale. 5.2) In ogni caso, ai sensi dell’art. 3 cit., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tuttavia, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato meramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della riconducibilità della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento. Intesa in tal modo, la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost., anche ove la sanzione avesse natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva (Sez. 2, n. 1529 del 22 gennaio 2018; Sez. 2, n. 6625 del 9 marzo 2020). E la Corte d’appello ha in concreto accertato la violazione da parte del Lombardi del particolare livello di diligenza imposto all’amministratore di società bancaria dalla normativa di settore, pur a fronte di interventi correttivi suggeriti dalla vigilanza (pp. 15- 20), di segnali provenienti dagli organi di controllo e di evidenti indizi di disfunzioni e carenze già sicuramente manifestatesi (pp. 14-29). La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza non ha apportato significativi elementi idonei a modificare il quadro testé delineato. In definitiva il ricorso è respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Lombardi al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 7.300,00 p
Sentenza Cassazione n. 24491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris