CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 dicembre 1970 avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 marzo 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa il 14 settembre 2018 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che il contributo dichiarativo dell'imputato, secondo cui non vi sarebbe stata colluttazione, era aderente alla realtà immortalata dalle immagini del video in atti, che avrebbero ripreso la scena avvenuta a destra dell'autovettura di servizio, senza registrare nessuna violenza fisica, che, secondo il narrato degli operanti, sarebbe avvenuta a destra dell'anzidetta autovettura. In difetto di violenza, non potrebbero ritenersi sussistenti né la rapina impropria né la resistenza a pubblico ufficiale; 2) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, per non essere state concesse la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. La Corte d'appello avrebbe negato i doppi benefici per l'esistenza di un precedente di polizia per furto e per la non modesta entità del fatto, avendo trascurato, però, elementi positivi, quali il comportamento, processuale e non, dell'imputato successivo al reato, l'incensuratezza, il risarcimento del danno e il percorso riabilitativo per le problematiche connesse all'uso di sostanze droganti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, che ha sottolineato che l'imputato aveva esercitato violenza nei confronti degli agenti di polizia, dopo la sottrazione dei due computer. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata nel verbale di arresto e nell'annotazione di servizio, l'imputato, mentre era in corsa, era stato raggiunto dall'agente di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era insorta una colluttazione. Nel tentativo di fuggire, l'imputato aveva lasciato cadere a terra lo zaino ed era andato ad impattare ovvero a scivolare in prossimità dell'autovettura di servizio. A questo punto gli operanti erano intervenuti incontrando la resistenza del medesimo, che si divincolava ripetutamente con forza, tanto da essere bloccato con l'ausilio delle manette. La Corte territoriale ha precisato che le telecamere avevano ripreso in parte l'azione e dai fotogrammi in esame non risultava smentita la ricostruzione degli operanti, secondo cui vi sarebbero stati non un mero contatto ma un vero e proprio scontro fisico tra l'imputato e l'assistente scelto Bonanni nonché un ulteriore esercizio di violenza oppositiva, interdetto solo con l'impiego delle manette. In tale contesto la menzionata Corte ha ritenuto sussistente la violenza e, quindi, integrate le fattispecie delittuose della rapina impropria e della resistenza a pubblico ufficiale. A fronte di siffatte argomentazioni, esenti da vizi rilevabili in questa sede, le censure del ricorrente sono orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità. Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). 1.2 Anche il secondo motivo non coglie nel segno. La Corte d'appello ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole rispetto alla futura astensione dal commettere reati, in considerazione della non modesta entità nel fatto "(introduzione in un edificio scolastico, sottrazione di beni ivi costuditi, fuga con modalità particolarmente pericolose lungo la pubblica via al punto di rischiare di essere egli stesso vittima di un sinistro, pervicace resistenza opposta alle forze dell'ordine)" e del precedente di polizia per furto. Così motivando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Rv. 279206), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,