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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16957/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 luglio 1960; avverso la sentenza n. 804/20 della Corte di appello di Perugia del 30 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.t1 Carlo PACELLI, del foro di Perugia, e Cinzia BARTOLUCCI, del foro di Perugia, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia, in data 14 marzo 2019, aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando 3 motivi di impugnazione.

Il primo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed il vizio di violazione di legge per non essere stata rispettato il canone che impone la condanna solo ove la responsabilità sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio; ritiene, infatti, la ricorrente difesa che non vi siano elementi certi per potere affermare che il Germini sia stato il venditore della sostanza stupefacente rinvenuta dagli agenti operanti e non, invece, l'acquirente per uso esclusivamente personale, essendo i venditori dello stupefacente, invece, gli altri soggetti coinvolti nella operazione di polizia che ha portato all'arresto dell'imputato.

Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione ed alla r tu\ violazione di legge in relazione alla esclusione della possibilità di riconoscere e z-x- in '41 • dell'imputatottcircostanza attenuante comune dì cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione è lamentata la violazione di legge per non avere la Corte di merito ritenuto applicabile in favore del prevenuto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis del diga n. 309 dl 1990. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, sia pure non nella sua integralitàfma entro i limiti di cui in motivazione.

Inammissibile è, infatti, il primo motivo di impugnazione; con esso, infatti, la parte ricorrente si è limitata a prospettare un andamento dei fatti diverso rispetto a quello ricostruito dai giudici del merito; in sostanza la ricorrente difesa ha fornito la propria interpretazione delle risultanze - 1\ investigative - risultaste immediatamente utilizzabili per effetto della scelta del rito abbreviato operata dal ricorrente - affermando che le stesse, diversamente da quanto ritenuto in sede di merito, siano rappresentative del fatto che egli non fosse il venditore della sostanza stupefacente, ma ne fosse l'acquirente.

Tale ricostruzione, come è evidente, si riduce solamente ad una diversa prospettazione del merito della vicenda, alternativa a quella operata dai Tribunale e poi dalla Corte di appello; si tratta indubbiamente di un'operazione che, per come è formulata, è, ovviamente, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Né può ritenersi che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, sia stata fondata su dati irragionevoli ovvero che la inferenza cognitiva operata sulla base degli stessi sia priva di logica.

Infatti, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno desunto che il Germini fosse il venditore dello stupefacente sulla base del dato obbiettivo che gli agenti operanti, nel corso di un appostamento, avevano notato che fra il Germini, sopraggiunto sul luogo dei fatti per la propria autovettura, ed altre due persone, a loro volte pervenute sul luogo a bordo di un altro autoveicolo, vi era stato uno scambio di cose minute che erano transitate reciprocamente dall'una all'altra parte; altro analogo scambio vi era stato, di li a pochi minuti, fra le medesime persone che si erano nuovamente incontrate in altro luogo ove erano giunte con gli stessi mezzi dianzi utilizzati; essendo stato operato dalle forze dell'ordine un immediato controllo, è risultato che il Germini custodisse sotto l'aletta parasole della sua vettura banconote per 70 euro, mentre le altre due persone detenevano due bustine di sostanza stupefacente.

Il ritenere, pertanto, che lo scambio si sia svolto nel senso che il Germini avesse ceduto ai due la sostanza stupefacente e ne avesse ricevuto dai predetti il corrispettivo, nella misura dei 70 euro da lui conservati all'interno della sua autovettura, è ricostruzione più che razionale dei fatti ,,a fronte della quale la ricorrente difesa ne ha opposta un'altra, senza, tuttavia, evidenziare non soltanto quali potessero essere gli elementi decisivi a sostegno della tesi propugnata, ma neanche segnalando quali potessero essere i fattori che rendevano inaccettabile la tesi ricostruttiva avversata.

Tale fattore non può dirsi semplicemente essere rappresentato dalla circostanza che, avendo, secondo i dichiaranti, in occasione del secondo incontro il Germini chiesto la restituzione di una bustina contenente sostanza stupefacente, sostituendola con un'altra bustina, si sarebbero dovute trovare da parte degli agenti operanti tre bustine di stupefacente, due presso gli acquirenti ed una terza, da costoro restituita al Germini, indosso a quest'ultimo, non potendo escludersi che questi, una volta percepito l'imminente intervento degli operanti, abbia potuto disfarsi di essa, prima di essere da quelli bloccato.

Parimenti irrilevante è che nella vettura degli acquirenti fosse custodito un bilancino di precisione, strumento abitualmente nella disponibilità di chi, spacciando lo stupefacente, lo deve preparare in dosi singole, spesso tagliate in proporzioni predeterminate con altre sostanze.

E', infatti, elemento notorio che, onde affrontare gli ingenti costi che il periodico rifornimento di sostanza stupefacente per uso personale impone, assai frequentemente i consumatori di sostanze stupefacenti sono poi essi stessi spacciatori di una quota della sostanza da loro stessi acquistata.

Ciò che rileva, ai fini della affermazione della inammissibilità del primo motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente difesa è ribadire che compito della Corte di cassazione, nello svolgimento della sua attività di verifica della legittimità della decisione giurisdizionale indubbiata, non è scegliere quale fra le due ricostruzioni alternative proposte appare più attendibile, ma, laddove il ricorso sia formulato dalla difesa dell'imputato, come nel caso presente, avverso una sentenza di condanna, esso consiste nell'accertare se la ricostruzione del fatto operata in sede di merito sia stata compiuta sulla base degli elementi istruttori utilizzabili e se la stessa sia conforme ai canoni della logica.

Non spetta a questa Corte, in quanto giudice della legittimità e non del merito, individuare la più attendibile ricostruzione storica dei fatti - essendo questo compito specifico dei giudici del merito - competendo, semmai, a quella il ben diverso dovere di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e í criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 novembre 1999, n. 12496), dovendo essere esclusa, all'esito della indagine svolta in conformità ai motivi di ricorso, la tesi ricostruttiva dei fatti oggetto di impugnazione, non perché ve ne sia un'altra parimenti possibile, ma solo in quanto essa sia risultata logicamente (ovvero giuridicamente) inaccettabile.Passando al secondo motivo di ricorso, si rileva che, diversamente dal precedente, esso è fondato.

Infatti, col motivo in questione il ricorrente ha lamentato, sia con riferimento alla violazione di legge che al vizio di motivazione, il fatto che la Corte di appello non abbia accolto il mezzo di gravame concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Al riguardo si osserva, considerata la astratta applicabilità della attenuante in questione anche alle condotte delittuose aventi ad oggetto la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990), ettffe:92 che la Corte territoriale perugina ha escluso che siffatta circostanza attenuante potesse essere applicata alla presente fattispecie in quanto la condotta di spaccio attribuita allo Germini aveva ad oggetto una quantità di sostanza stupefacente "potenzialmente assai dannosa - in ipotesi non remota, letale".

Sul punto 5N., segnala, una volta ritenuta la possibilità che le due ipotesi normative concorrano (ed in tale senso appare essersi oramai assestata la giurisprudenza di questa Corte, cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990), la evidente contraddittorietà, almeno nei termini in cui la motivazione esposta dalla Corte territoriale è stata aprioristicamente espressa, della affermazione avente ad oggetto la elevata dannosità della sostanza spacciata, con la contestuale affermazione della lieve entità del fatto, tale da farlo sussumere entro l'alveo dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.

Infine, fondato è anche il terzo motivo di ricorso; con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia, con motivazione sostanzialmente omissiva, confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva escluso la possibilità per il Germini di essere ammesso al beneficio della sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

Si osserva che, nella fattispecie, la Corte di merito, anziché dare conto degli elementi in base ai quali affermare che il gravame presentato sul punto dal ricorrente costituiva la mera riproposizione degli argomenti a tal fine già dedotti di fronte al Tribunale e da tale organo esaustivamente e correttamente definiti nel senso del rigetto della istanza, si è limitare ad enunciare una siffatta situazione, senza indicare né gli elementi in base ai quali ha ritenuto che in sede di gravame il ricorrente, nel riformulare la questione, non si fosse confrontato con le ragioni poste a base della decisione già assunta dal giudice di primo grado né ha, in alcun modo, evidenziato le ragioni in base alle quali tale decisione doveva ritenersi corretta.

Va al riguardo considerato che la natura del giudizio di appello, consistente, secondo il migliore indirizzo, quanto meno in ampia parte nella revisio prioris istantiae (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 dicembre 2013, n. 50613), non preclude al ricorrente di riformulare, sia pure evidenziando se del caso le eventuali manchevolezze in cui era incorso nel definirle il giudice di primo grado, le stesse questioni di diritto che già erano state devolute di fronte a quello chiedendo, pertanto il riesame della decisione in precedenza assunta (Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 luglio 2020, n. 20272; idem Sezione III penale, 22 luglio 2015, n. 31939), salva, ovviamente, la possibilità per il giudice del gravame di confermare, anche esprimendo le medesime argomentazioni, il giudizio formulato in primo grado.

Ciò che, invece, non può fare la Corte territoriale è richiamare, senza alcuna valutazione critica, la sentenza di primo grado, apoditticamente affermando la identità delle ragioni impugnatorie sviluppate in sede di gravame con quelle agitate nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo omettendo l'espressione di una propria argomentata valutazione in merito ai motivi di impugnazione che erano stati presentati avverso di essa ed, in sostanza, vanificando la garanzia del doppio grado di giudizio, impedendo, data la ellitticità dei motivi della decisione, una adeguata verifica, anche in sede di legittimità, sulla bontà della decisione presa.

Nei termini che precedono la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. e della applicabilità dell'art. 73, comma 5-bis del dPR n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 luglio 1960; avverso la sentenza n. 804/20 della Corte di appello di Perugia del 30 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.t1 Carlo PACELLI, del foro di Perugia, e Cinzia BARTOLUCCI, del foro di Perugia, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia, in data 14 marzo 2019, aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando 3 motivi di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed il vizio di violazione di legge per non essere stata rispettato il canone che impone la condanna solo ove la responsabilità sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio; ritiene, infatti, la ricorrente difesa che non vi siano elementi certi per potere affermare che il Germini sia stato il venditore della sostanza stupefacente rinvenuta dagli agenti operanti e non, invece, l'acquirente per uso esclusivamente personale, essendo i venditori dello stupefacente, invece, gli altri soggetti coinvolti nella operazione di polizia che ha portato all'arresto dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione ed alla r tu\ violazione di legge in relazione alla esclusione della possibilità di riconoscere e z-x- in '41 • dell'imputatottcircostanza attenuante comune dì cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Infine, con il terzo motivo di impugnazione è lamentata la violazione di legge per non avere la Corte di merito ritenuto applicabile in favore del prevenuto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis del diga n. 309 dl 1990. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, sia pure non nella sua integralitàfma entro i limiti di cui in motivazione. Inammissibile è, infatti, il primo motivo di impugnazione; con esso, infatti, la parte ricorrente si è limitata a prospettare un andamento dei fatti diverso rispetto a quello ricostruito dai giudici del merito; in sostanza la ricorrente difesa ha fornito la propria interpretazione delle risultanze - 1\ investigative - risultaste immediatamente utilizzabili per effetto della scelta del rito abbreviato operata dal ricorrente - affermando che le stesse, diversamente da quanto ritenuto in sede di merito, siano rappresentative del fatto che egli non fosse il venditore della sostanza stupefacente, ma ne fosse l'acquirente. Tale ricostruzione, come è evidente, si riduce solamente ad una diversa prospettazione del merito della vicenda, alternativa a quella operata dai Tribunale e poi dalla Corte di appello; si tratta indubbiamente di un'operazione che, per come è formulata, è, ovviamente, inammissibile nella presente sede di legittimità. Né può ritenersi che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, sia stata fondata su dati irragionevoli ovvero che la inferenza cognitiva operata sulla base degli stessi sia priva di logica. Infatti, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno desunto che il Germini fosse il venditore dello stupefacente sulla base del dato obbiettivo che gli agenti operanti, nel corso di un appostamento, avevano notato che fra il Germini, sopraggiunto sul luogo dei fatti per la propria autovettura, ed altre due persone, a loro volte pervenute sul luogo a bordo di un altro autoveicolo, vi era stato uno scambio di cose minute che erano transitate reciprocamente dall'una all'altra parte; altro analogo scambio vi era stato, di li a pochi minuti, fra le medesime persone che si erano nuovamente incontrate in altro luogo ove erano giunte con gli stessi mezzi dianzi utilizzati; essendo stato operato dalle forze dell'ordine un immediato controllo, è risultato che il Germini custodisse sotto l'aletta parasole della sua vettura banconote per 70 euro, mentre le altre due persone detenevano due bustine di sostanza stupefacente. Il ritenere, pertanto, che lo scambio si sia svolto nel senso che il Germini avesse ceduto ai due la sostanza stupefacente e ne avesse ricevuto dai predetti il corrispettivo, nella misura dei 70 euro da lui conservati all'interno della sua autovettura, è ricostruzione più che razionale dei fatti ,,a fronte della quale la ricorrente difesa ne ha opposta un'altra, senza, tuttavia, evidenziare non soltanto quali potessero essere gli elementi decisivi a sostegno della tesi propugnata, ma neanche segnalando quali potessero essere i fattori che rendevano inaccettabile la tesi ricostruttiva avversata. Tale fattore non può dirsi semplicemente essere rappresentato dalla circostanza che, avendo, secondo i dichiaranti, in occasione del secondo incontro il Germini chiesto la restituzione di una bustina contenente sostanza stupefacente, sostituendola con un'altra bustina, si sarebbero dovute trovare da parte degli agenti operanti tre bustine di stupefacente, due presso gli acquirenti ed una terza, da costoro restituita al Germini, indosso a quest'ultimo, non potendo escludersi che questi, una volta percepito l'imminente intervento degli operanti, abbia potuto disfarsi di essa, prima di essere da quelli bloccato. Parimenti irrilevante è che nella vettura degli acquirenti fosse custodito un bilancino di precisione, strumento abitualmente nella disponibilità di chi, spacciando lo stupefacente, lo deve preparare in dosi singole, spesso tagliate in proporzioni predeterminate con altre sostanze. E', infatti, elemento notorio che, onde affrontare gli ingenti costi che il periodico rifornimento di sostanza stupefacente per uso personale impone, assai frequentemente i consumatori di sostanze stupefacenti sono poi essi stessi spacciatori di una quota della sostanza da loro stessi acquistata. Ciò che rileva, ai fini della affermazione della inammissibilità del primo motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente difesa è ribadire che compito della Corte di cassazione, nello svolgimento della sua attività di verifica della legittimità della decisione giurisdizionale indubbiata, non è scegliere quale fra le due ricostruzioni alternative proposte appare più attendibile, ma, laddove il ricorso sia formulato dalla difesa dell'imputato, come nel caso presente, avverso una sentenza di condanna, esso consiste nell'accertare se la ricostruzione del fatto operata in sede di merito sia stata compiuta sulla base degli elementi istruttori utilizzabili e se la stessa sia conforme ai canoni della logica. Non spetta a questa Corte, in quanto giudice della legittimità e non del merito, individuare la più attendibile ricostruzione storica dei fatti - essendo questo compito specifico dei giudici del merito - competendo, semmai, a quella il ben diverso dovere di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e í criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 novembre 1999, n. 12496), dovendo essere esclusa, all'esito della indagine svolta in conformità ai motivi di ricorso, la tesi ricostruttiva dei fatti oggetto di impugnazione, non perché ve ne sia un'altra parimenti possibile, ma solo in quanto essa sia risultata logicamente (ovvero giuridicamente) inaccettabile.Passando al secondo motivo di ricorso, si rileva che, diversamente dal precedente, esso è fondato. Infatti, col motivo in questione il ricorrente ha lamentato, sia con riferimento alla violazione di legge che al vizio di motivazione, il fatto che la Corte di appello non abbia accolto il mezzo di gravame concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Al riguardo si osserva, considerata la astratta applicabilità della attenuante in questione anche alle condotte delittuose aventi ad oggetto la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990), ettffe:92 che la Corte territoriale perugina ha escluso che siffatta circostanza attenuante potesse essere applicata alla presente fattispecie in quanto la condotta di spaccio attribuita allo Germini aveva ad oggetto una quantità di sostanza stupefacente "potenzialmente assai dannosa - in ipotesi non remota, letale". Sul punto 5N., segnala, una volta ritenuta la possibilità che le due ipotesi normative concorrano (ed in tale senso appare essersi oramai assestata la giurisprudenza di questa Corte, cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990), la evidente contraddittorietà, almeno nei termini in cui la motivazione esposta dalla Corte territoriale è stata aprioristicamente espressa, della affermazione avente ad oggetto la elevata dannosità della sostanza spacciata, con la contestuale affermazione della lieve entità del fatto, tale da farlo sussumere entro l'alveo dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Infine, fondato è anche il terzo motivo di ricorso; con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia, con motivazione sostanzialmente omissiva, confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva escluso la possibilità per il Germini di essere ammesso al beneficio della sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Si osserva che, nella fattispecie, la Corte di merito, anziché dare conto degli elementi in base ai quali affermare che il gravame presentato sul punto dal ricorrente costituiva la mera riproposizione degli argomenti a tal fine già dedotti di fronte al Tribunale e da tale organo esaustivamente e correttamente definiti nel senso del rigetto della istanza, si è limitare ad enunciare una siffatta situazione, senza indicare né gli elementi in base ai quali ha ritenuto che in sede di gravame il ricorrente, nel riformulare la questione, non si fosse confrontato con le ragioni poste a base della decisione già assunta dal giudice di primo grado né ha, in alcun modo, evidenziato le ragioni in base alle quali tale decisione doveva ritenersi corretta. Va al riguardo considerato che la natura del giudizio di appello, consistente, secondo il migliore indirizzo, quanto meno in ampia parte nella revisio prioris istantiae (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 dicembre 2013, n. 50613), non preclude al ricorrente di riformulare, sia pure evidenziando se del caso le eventuali manchevolezze in cui era incorso nel definirle il giudice di primo grado, le stesse questioni di diritto che già erano state devolute di fronte a quello chiedendo, pertanto il riesame della decisione in precedenza assunta (Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 luglio 2020, n. 20272; idem Sezione III penale, 22 luglio 2015, n. 31939), salva, ovviamente, la possibilità per il giudice del gravame di confermare, anche esprimendo le medesime argomentazioni, il giudizio formulato in primo grado. Ciò che, invece, non può fare la Corte territoriale è richiamare, senza alcuna valutazione critica, la sentenza di primo grado, apoditticamente affermando la identità delle ragioni impugnatorie sviluppate in sede di gravame con quelle agitate nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo omettendo l'espressione di una propria argomentata valutazione in merito ai motivi di impugnazione che erano stati presentati avverso di essa ed, in sostanza, vanificando la garanzia del doppio grado di giudizio, impedendo, data la ellitticità dei motivi della decisione, una adeguata verifica, anche in sede di legittimità, sulla bontà della decisione presa. Nei termini che precedono la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. e della applicabilità dell'art. 73, comma 5-bis del dPR n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo gi
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