CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 30354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona del 08/04/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo, essendo stata l'ordinanza notificata in data 08/04/2022 e il ricorso presentato mediante PEC in data 12/05/2022, quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., quando il provvedimento era già in esecuzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende„ in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. Rilevato, infine, che la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att cod. proc. pen., in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti della ricorrente. P. Q. Pii. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estens,re Il ide