Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46285/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, i motivi nuovi e la memoria; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi le memorie di replica e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., udito in udienza il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ripercorrendo oralmente i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria di replica al P.G.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del tribunale dello stesso capoluogo in data 8 marzo 2019, che aveva riconosciuto nella condotta contestata (ricezione di monili e gioielli provento di delitto, registrati come ceduti da soggetti identificati e destinati alla fusione) la responsabilità penale del ricorrente per il reato di riciclaggio consumato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.1. La Corte di merito, stimata la piena utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dai soggetti che erano stati indicati nei registri aziendali quali alienanti i monilit che erano invece provento di delitto, riteneva integrati gli estremi del reato di riciclaggio consumato, atteso che era rimasto accertato che l'imputato, in possesso della res illecita (sequestro dei monili presso l'esercizio commerciale da lui stesso gestito), aveva già compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della traccia illecita.

Sebbene la merce provento di delitto non fosse stata alterata in alcuno dei tratti morfologici, era infatti certo che l'agente, collegando nei registri obbligatori dell'impresa la res alla identità di soggetti lecitamente cedenti, ne avesse dissimulato la provenienza delittuosa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo a motivi di doglianza:

2.1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inammissibilità, vizi di motivazione per illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione della legge penale che pone il canone del ragionevole dubbio a fondamento della regola di giudizio sull'accertamento di penale responsabilità, atteso che le dichiarazioni (non assistite, né corredate da avvisi, avvertimenti e garanzie dall'autoincriminazione) rese dai soggetti che risultavano dai registri obbligatori aziendali aver ceduto i monili, che invece dovevano ritenersi provento di delitti commessi in altre regioni della nazione, non potevano essere utilizzate, non solo contra se, ma anche erga alios, ai sensi di quanto dispone l'art. 63, comma 2 del codice di rito.

In ogni caso tutto il percorso motivazionale deve ritenersi informato ad illogicità manifesta e travisamento della prova, atteso che non è rimasta dimostrata nel processo con certezza, né l'identità precisa dei monili in sequestro con quelli oggetto di fraudolenta sottrazione alle persone offese, tantomeno la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza da delitto dei monili acquistati e neppure l'attività di trasformazione identitaria e morfologica della res di illecita provenienza.

2.2. Illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca della motivazione che sostiene la decisione di non riconoscere (nella medesimezza del grado di responsabilità e di rimproverabilità della condotta) le circostanze attenuanti generiche anche al ricorrente; circostanze riconosciute invece alla nipote, che peraltro era gravata dalla recidiva specifica e risultava altresì titolare formale dell'esercizio commerciale ove i monili erano stati sequestrati.

2.3. violazione della legge penale in riferimento al rifiuto della stessa circostanza attenuante;

2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale, vizio esiziale di motivazione, per aver riconosciuto nella condotta contestata e provata nel giudizio i tratti del "tipo" riciclaggio consumato; laddove al più la condotta emersa in giudizio avrebbe potuto qualificarsi come riciclaggio tentato o come ricettazione, atteso che non si era compiuto alcun processo di trasformazione identitaria della res provento di delitto, né l'annotazione dei monili nel registro obbligatorio dell'impresa poteva costituire attività idonea a cancellare la traccia illecita di provenienza dei beni, avendone anzi agevolato di fatto la identificazione.

2.5. Inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 546, comma 1, cod. proc. pen.), per avere indicato in calce alla sentenza una data di emissione (3/12/2018) diversa da quella indicata nel dispositivo letto in udienza (27 gennaio 2021) e nella intestazione della motivazione.

2.6. inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità, avendo la Corte territoriale omesso di comunicare all'imputato la data di differimento della udienza del 19 marzo 2020, laddove l'avviso del differimento era stato comunicato solo ai difensori.

3. Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. il 26 settembre 2022, il difensore illustrava più diffusamente:

3.1. il primo motivo di dedotta inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere avvisate, garantite ed assistite nella loro audizione;

3.2. come pure illustrava nuovamente il motivo dedotto in ordine alla corretta qualificazione del fatto come riciclaggio consumato;

3.3. ed infine richiamava ed illustrava il motivo afferente le circostanze attenuanti generiche non riconosciute nei confronti del ricorrente, creando sperequazione sanzionatoria tra le posizioni soggettive dei due imputati.

4. Con la memoria di replica alla memoria prodotta dal P.G., trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12 ottobre 2022, il difensore riproduceva ciascuno dei precedenti motivi prodotti contraddicendo le argomentazioni della parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è corredato da motivi infondati, solo alcuni in forma manifesta, va pertanto rigettato.

1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti che, nei registri obbligatori tenuti nell'azienda gestita dall'imputato, erano annotati come cedenti dei gioielli ricevuti dai Colletta, osservando come "l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se il relativo accertamento sia congruamente motivato" (Sez.

U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; da ultimo, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.).

Affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti / prima dell'escussion7 gli indizi non equivoci di reità (Cass. Sez.

Un. 23868 del 23/4/2009, Fruci).

Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte di appello ha spiegato come la sentenza di primo grado dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui gli "informatori" venivano sentiti dalla polizia giudiziaria/ nel corso delle indagir9 non sussisteva alcun quadro indiziario a loro carico, tale da poter loro attribuire la qualità di indagati nello stesso reato, o in reati connessi o probatoriamente collegati; non emergeva precisamente il delitto che si doveva loro attribuire, connesso a quello per cui si procedeva; che non erano stati acquisiti indizi di sorta a loro carico, essendo per converso tali dichiarazioni solo confermative di quanto già aliunde accertato; cioè che l'imputato ricevuti i monili dal Savarese (che con lui si era trattenuto vicino allo scooter intestato all'imputato per poi entrare nell'esercizio commerciale gestito dallo stesso) li avesse poi registrati, con l'aiuto della nipote (formale titolare dell'impresa) come ricevuti da soggetti già conosciuti ai commercianti.

1.1. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica.

Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferrari).

In altri termini,4 è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva.

A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01).

1.2. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio. 2.-3.

Quanto alla denunziata disparità di trattamento circostanziale e sanzionatorio rispetto alla congiunta coimputata, la Corte territoriale ha argomentato diffusamente le ragioni di merito che hanno indotto (per la condotta tenuta in concorso e per quella successiva alla consumazione del reato) a differenziare il trattamento circostanziale e quello sanzionatorio conseguente.

Anche detto argomento, come pure il terzo, che denunzia il medesimo tema sotto il profilo della violazione di legge, è infondato in forma manifesta.

Essendo incensurabile nella sede di legittimità la decisione, argomentata secondo canoni di ragionevolezza, che diversifica nel processo ( tra i diversi imputatj, la dimensione circostanziale e sanzionatoria (solo tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 - 01).

4. Dalla lettura della imputazione e dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver consumato una condotta (falsa indicazione nominativa sui registri aziendali obbligatori di carico e scarico dei monili provento di delitto ricevuti, condotta finalizzata alla successiva fusione del metallo prezioso) volta ad allontanare la res illecita dalla sua origine e traccia.

La Corte territoriale, così come il primo giudice, hanno divisato in questa condotta gli estremi strutturali del delitto di cui all'art. 648 bis, cod. pen., attraverso una complessiva valutazione delle circostanze di fatto puntualmente descritte nella motivazione della sentenza, affermando che è tipica (perché compie operazioni volte alla dissimulazione della traccia illecita) tale condotta di formale archiviazione delle merci ricevute.

4.1. L'articolo 648 bis cod. pen. descrive un reato a condotta libera, ove il fatto è da ritenersi tipico, non solo con la accertata alterazione dei tratti identificativi del bene proveniente da delitto, o con l'assegnazione ad esso di documenti contraffatti, cioè intervenendo materialmente sulla struttura (materiale o giuridica) identificativa del bene; ma anche attraverso il compimento di atti dissimulatori "innominati" della res illecita, come quello che ne registra l'acquisto da parte dell'imprenditore commerciale, che "trasforma" per sua stessa ragione sociale di "compro oro", sotto mentite spoglie.

Operazione materiale che certamente contribuisce ad "allontanare ulteriormente il bene dalla sua origine illecita" frapponendo ostacoli alla identificazione di tale provenienza.

La motivazione della decisione sul punto è più che adeguata e la regola di diritto risulta applicata in modo corretto.

Del resto, non è qui a discutersi di idoneità dissimulatoria della condotta di paludamento (che non caratterizza il tipo), ma dell'oggettivo "travestimento" amministrativo della res illecita, cui consegue, certamente, una obiettiva difficoltà nell'accertamento della "macchia d'origine", superata nella concreta fattispecie grazie al fatto che la ricezione ed il travestimento amministrativo emergevano da altre evidenze (intercettazioni, pedinamenti, sommarie informazioni testimoniali).

L'argomentazione in diritto che sorregge la decisione sfugge pertanto ad ogni censura.

4.2. Altra e diversa questione attiene alla qualificazione di tale condotta come consumata o solo tentata, non avendo l'agente ancora trasformato per fusion 9 il bene ricevuto.

Il punto non è stato precisamente devoluto con il quarto motivo di ricorso, come successivamente ampliato con le memorie autunnali depositate, e merita compiuta risposta nella sede di legittimità.

I delitti a consumazione anticipata, che non tollerano la clausola di estensione della punibilità alla corrispondente fattispecie tentata (art. 56 cod. pen.) sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all'offesa del bene giuridico o nell'usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il "minimum" per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato (nei termini, Sez. 2, n. 55416, del 30/10/2017, Rv. 274254).

Occorre, dunque, verificare, in ragione della tecnica di formulazione normativa, se il delitto di riciclaggio possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività "tese" o "volte" a far perdere le tracce della provenienza illecita della res oggetto di trasformazione, senza che sia necessario l'inverarsi di un evento morfologicamente apprezzabile.

Per una soluzione solo apparentemente affermativa v.

Sez. 2, n. 37559, del 30/5/2019; in senso contrario (ammissibilità del tentativo) la sentenza n. 55416/2017 e Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Rv. 262506: è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato "costruito" come delitto a consumazione anticipata.

Proprio in ragione della attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alla condotta di chi "compie" delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, non pare possa ragionevolmente escludersi il compimento, inquadrabile nell'ipotesi del tentativo di "atti idonei diretti in modo non equivoco" ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe (Sez. 2, n. 55416/2017, cit.), ovvero l'essere in procinto di trasferire all'estero la res furtiva.

Diversamente, nella fattispecie, la condotta dissimulatoria si era già consumata con il "paludamento amministrativo" dei monili f provento di delitto/ ricevuti.

Il che consente di ritenere corretta, anche sul punto, la decisione impugnata, come diffusamente argomentata (sul punto, v.

Sez. 2, n. 11277 del 4/3/2022, Rv. 282820).

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto la data errata compare solo in calce alla motivazione della sentenza e il dato non ne identifica la fonte.

Peraltro, la data corretta della decisione compare nella intestazione e ne identifica gli estremi.

6. Anche l'ultimo motivo, di natura processuale, si rivela infondato.

Questa stessa Sezione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 31256 del 24/6/2022, dep. 18/8/2022, n.m.) ha recentemente chiarito che in tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/1/2022, Rv. 282531; Sez. 3, n. 27196 del 18 maggio 2022, n. m.).

Non si coglie dunque il vizio procedurale denunziato.7.

Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la parte privata che lo ha pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, i motivi nuovi e la memoria; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi le memorie di replica e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., udito in udienza il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ripercorrendo oralmente i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria di replica al P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del tribunale dello stesso capoluogo in data 8 marzo 2019, che aveva riconosciuto nella condotta contestata (ricezione di monili e gioielli provento di delitto, registrati come ceduti da soggetti identificati e destinati alla fusione) la responsabilità penale del ricorrente per il reato di riciclaggio consumato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. La Corte di merito, stimata la piena utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dai soggetti che erano stati indicati nei registri aziendali quali alienanti i monilit che erano invece provento di delitto, riteneva integrati gli estremi del reato di riciclaggio consumato, atteso che era rimasto accertato che l'imputato, in possesso della res illecita (sequestro dei monili presso l'esercizio commerciale da lui stesso gestito), aveva già compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della traccia illecita. Sebbene la merce provento di delitto non fosse stata alterata in alcuno dei tratti morfologici, era infatti certo che l'agente, collegando nei registri obbligatori dell'impresa la res alla identità di soggetti lecitamente cedenti, ne avesse dissimulato la provenienza delittuosa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo a motivi di doglianza: 2.1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inammissibilità, vizi di motivazione per illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione della legge penale che pone il canone del ragionevole dubbio a fondamento della regola di giudizio sull'accertamento di penale responsabilità, atteso che le dichiarazioni (non assistite, né corredate da avvisi, avvertimenti e garanzie dall'autoincriminazione) rese dai soggetti che risultavano dai registri obbligatori aziendali aver ceduto i monili, che invece dovevano ritenersi provento di delitti commessi in altre regioni della nazione, non potevano essere utilizzate, non solo contra se, ma anche erga alios, ai sensi di quanto dispone l'art. 63, comma 2 del codice di rito. In ogni caso tutto il percorso motivazionale deve ritenersi informato ad illogicità manifesta e travisamento della prova, atteso che non è rimasta dimostrata nel processo con certezza, né l'identità precisa dei monili in sequestro con quelli oggetto di fraudolenta sottrazione alle persone offese, tantomeno la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza da delitto dei monili acquistati e neppure l'attività di trasformazione identitaria e morfologica della res di illecita provenienza. 2.2. Illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca della motivazione che sostiene la decisione di non riconoscere (nella medesimezza del grado di responsabilità e di rimproverabilità della condotta) le circostanze attenuanti generiche anche al ricorrente; circostanze riconosciute invece alla nipote, che peraltro era gravata dalla recidiva specifica e risultava altresì titolare formale dell'esercizio commerciale ove i monili erano stati sequestrati. 2.3. violazione della legge penale in riferimento al rifiuto della stessa circostanza attenuante; 2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale, vizio esiziale di motivazione, per aver riconosciuto nella condotta contestata e provata nel giudizio i tratti del "tipo" riciclaggio consumato; laddove al più la condotta emersa in giudizio avrebbe potuto qualificarsi come riciclaggio tentato o come ricettazione, atteso che non si era compiuto alcun processo di trasformazione identitaria della res provento di delitto, né l'annotazione dei monili nel registro obbligatorio dell'impresa poteva costituire attività idonea a cancellare la traccia illecita di provenienza dei beni, avendone anzi agevolato di fatto la identificazione. 2.5. Inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 546, comma 1, cod. proc. pen.), per avere indicato in calce alla sentenza una data di emissione (3/12/2018) diversa da quella indicata nel dispositivo letto in udienza (27 gennaio 2021) e nella intestazione della motivazione. 2.6. inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità, avendo la Corte territoriale omesso di comunicare all'imputato la data di differimento della udienza del 19 marzo 2020, laddove l'avviso del differimento era stato comunicato solo ai difensori. 3. Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. il 26 settembre 2022, il difensore illustrava più diffusamente: 3.1. il primo motivo di dedotta inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere avvisate, garantite ed assistite nella loro audizione; 3.2. come pure illustrava nuovamente il motivo dedotto in ordine alla corretta qualificazione del fatto come riciclaggio consumato; 3.3. ed infine richiamava ed illustrava il motivo afferente le circostanze attenuanti generiche non riconosciute nei confronti del ricorrente, creando sperequazione sanzionatoria tra le posizioni soggettive dei due imputati. 4. Con la memoria di replica alla memoria prodotta dal P.G., trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12 ottobre 2022, il difensore riproduceva ciascuno dei precedenti motivi prodotti contraddicendo le argomentazioni della parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è corredato da motivi infondati, solo alcuni in forma manifesta, va pertanto rigettato. 1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti che, nei registri obbligatori tenuti nell'azienda gestita dall'imputato, erano annotati come cedenti dei gioielli ricevuti dai Colletta, osservando come "l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se il relativo accertamento sia congruamente motivato" (Sez. U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; da ultimo, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.). Affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti / prima dell'escussion7 gli indizi non equivoci di reità (Cass. Sez. Un. 23868 del 23/4/2009, Fruci). Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte di appello ha spiegato come la sentenza di primo grado dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui gli "informatori" venivano sentiti dalla polizia giudiziaria/ nel corso delle indagir9 non sussisteva alcun quadro indiziario a loro carico, tale da poter loro attribuire la qualità di indagati nello stesso reato, o in reati connessi o probatoriamente collegati; non emergeva precisamente il delitto che si doveva loro attribuire, connesso a quello per cui si procedeva; che non erano stati acquisiti indizi di sorta a loro carico, essendo per converso tali dichiarazioni solo confermative di quanto già aliunde accertato; cioè che l'imputato ricevuti i monili dal Savarese (che con lui si era trattenuto vicino allo scooter intestato all'imputato per poi entrare nell'esercizio commerciale gestito dallo stesso) li avesse poi registrati, con l'aiuto della nipote (formale titolare dell'impresa) come ricevuti da soggetti già conosciuti ai commercianti. 1.1. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica. Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferrari). In altri termini,4 è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). 1.2. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio. 2.-3. Quanto alla denunziata disparità di trattamento circostanziale e sanzionatorio rispetto alla congiunta coimputata, la Corte territoriale ha argomentato diffusamente le ragioni di merito che hanno indotto (per la condotta tenuta in concorso e per quella successiva alla consumazione del reato) a differenziare il trattamento circostanziale e quello sanzionatorio conseguente. Anche detto argomento, come pure il terzo, che denunzia il medesimo tema sotto il profilo della violazione di legge, è infondato in forma manifesta. Essendo incensurabile nella sede di legittimità la decisione, argomentata secondo canoni di ragionevolezza, che diversifica nel processo ( tra i diversi imputatj, la dimensione circostanziale e sanzionatoria (solo tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 - 01). 4. Dalla lettura della imputazione e dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver consumato una condotta (falsa indicazione nominativa sui registri aziendali obbligatori di carico e scarico dei monili provento di delitto ricevuti, condotta finalizzata alla successiva fusione del metallo prezioso) volta ad allontanare la res illecita dalla sua origine e traccia. La Corte territoriale, così come il primo giudice, hanno divisato in questa condotta gli estremi strutturali del delitto di cui all'art. 648 bis, cod. pen., attraverso una complessiva valutazione delle circostanze di fatto puntualmente descritte nella motivazione della sentenza, affermando che è tipica (perché compie operazioni volte alla dissimulazione della traccia illecita) tale condotta di formale archiviazione delle merci ricevute. 4.1. L'articolo 648 bis cod. pen. descrive un reato a condotta libera, ove il fatto è da ritenersi tipico, non solo con la accertata alterazione dei tratti identificativi del bene proveniente da delitto, o con l'assegnazione ad esso di documenti contraffatti, cioè intervenendo materialmente sulla struttura (materiale o giuridica) identificativa del bene; ma anche attraverso il compimento di atti dissimulatori "innominati" della res illecita, come quello che ne registra l'acquisto da parte dell'imprenditore commerciale, che "trasforma" per sua stessa ragione sociale di "compro oro", sotto mentite spoglie. Operazione materiale che certamente contribuisce ad "allontanare ulteriormente il bene dalla sua origine illecita" frapponendo ostacoli alla identificazione di tale provenienza. La motivazione della decisione sul punto è più che adeguata e la regola di diritto risulta applicata in modo corretto. Del resto, non è qui a discutersi di idoneità dissimulatoria della condotta di paludamento (che non caratterizza il tipo), ma dell'oggettivo "travestimento" amministrativo della res illecita, cui consegue, certamente, una obiettiva difficoltà nell'accertamento della "macchia d'origine", superata nella concreta fattispecie grazie al fatto che la ricezione ed il travestimento amministrativo emergevano da altre evidenze (intercettazioni, pedinamenti, sommarie informazioni testimoniali). L'argomentazione in diritto che sorregge la decisione sfugge pertanto ad ogni censura. 4.2. Altra e diversa questione attiene alla qualificazione di tale condotta come consumata o solo tentata, non avendo l'agente ancora trasformato per fusion 9 il bene ricevuto. Il punto non è stato precisamente devoluto con il quarto motivo di ricorso, come successivamente ampliato con le memorie autunnali depositate, e merita compiuta risposta nella sede di legittimità. I delitti a consumazione anticipata, che non tollerano la clausola di estensione della punibilità alla corrispondente fattispecie tentata (art. 56 cod. pen.) sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all'offesa del bene giuridico o nell'usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il "minimum" per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato (nei termini, Sez. 2, n. 55416, del 30/10/2017, Rv. 274254). Occorre, dunque, verificare, in ragione della tecnica di formulazione normativa, se il delitto di riciclaggio possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività "tese" o "volte" a far perdere le tracce della provenienza illecita della res oggetto di trasformazione, senza che sia necessario l'inverarsi di un evento morfologicamente apprezzabile. Per una soluzione solo apparentemente affermativa v. Sez. 2, n. 37559, del 30/5/2019; in senso contrario (ammissibilità del tentativo) la sentenza n. 55416/2017 e Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Rv. 262506: è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato "costruito" come delitto a consumazione anticipata. Proprio in ragione della attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alla condotta di chi "compie" delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, non pare possa ragionevolmente escludersi il compimento, inquadrabile nell'ipotesi del tentativo di "atti idonei diretti in modo non equivoco" ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe (Sez. 2, n. 55416/2017, cit.), ovvero l'essere in procinto di trasferire all'estero la res furtiva. Diversamente, nella fattispecie, la condotta dissimulatoria si era già consumata con il "paludamento amministrativo" dei monili f provento di delitto/ ricevuti. Il che consente di ritenere corretta, anche sul punto, la decisione impugnata, come diffusamente argomentata (sul punto, v. Sez. 2, n. 11277 del 4/3/2022, Rv. 282820). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto la data errata compare solo in calce alla motivazione della sentenza e il dato non ne identifica la fonte. Peraltro, la data corretta della decisione compare nella intestazione e ne identifica gli estremi. 6. Anche l'ultimo motivo, di natura processuale, si rivela infondato. Questa stessa Sezione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 31256 del 24/6/2022, dep. 18/8/2022, n.m.) ha recentemente chiarito che in tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/1/2022, Rv. 282531; Sez. 3, n. 27196 del 18 maggio 2022, n. m.). Non si coglie dunque il vizio procedurale denunziato.7. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la parte privata che lo ha pr
Sentenza Cassazione n. 46285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris