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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01802/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Taranto in data 5 giugno 2020, che, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 7 maggio 2018, disposto da questa Corte, con la sentenza Sezione 1" n. 33119 del 2019 -, in riforma della sentenza, emessa nei suoi confronti, in data 14 giugno 2017, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ritenuto assorbito il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] in quello di tentato omicidio in danno dello stesso Romano, già escluse la recidiva e l'aggravante dei futili motivi contestata al capo A) della rubrica, ha rideterminato la pena inflittagli in anni diciotto di reclusione.

2. La Corte territoriale, onde adempiere al mandato ricevuto dalla Corte rescindente, che, al fine di pervenire ad una corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) - aventi ad oggetto le condotte del Taurino che, in data 22 gennaio 2016, viaggiando a bordo di un'autovettura Fiat 500, lungo una strada extraurbana in territorio di Lecce, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, investendo i ciclisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che procedevano accodati sul margine della carreggiata di loro pertinenza, cagionando la morte dell'Amati e il ferimento del Romano -, l'aveva onerata di procedere a nuovo giudizio sul relativo elemento psicologico - emendando le carenze motivazionali riscontrate, afferenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, procedendo anche ad una rinnovata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese dall'imputato -, all'uopo disposto accertamento tecnico peritale ed acquisite, sull'accordo delle parti, le osservazioni scritte dei consulenti del pubblico ministero e della difesa dell'imputato, ha ritenuto che, pur all'esito degli approfondimenti svolti, i fatti di cui al capo A) dovessero essere qualificati come di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno ha addotto che i dati probatori acquisiti consentissero di ritenere acclarate le circostanze che: I.) l'imputato avesse condotto il proprio veicolo in posizione molto distante dal margine destro della careggiata tanto da invadere interamente l'(opposta) corsia di marcia, ossia quella di pertinenza dei ciclisti Amati e Romano; II.) lo stato dei luoghi garantisse una possibilità di avvistamento reciproco dei veicoli, che si muovevano negli opposti sensi di marcia, superiore a 150 metri; III.) lo spostamento a sinistra del veicolo condotto dal Taurino non fosse stato determinato né da un eccesso di velocità in curva, né da uno stato di incoscienza del conducente e neppure da distrazione determinata dalla volontà di questi di verificare quante olive fossero rimaste ancora sugli alberi, così da potere essere raccolte; IV.) il conducente non fosse stato abbagliato dai raggi solari; V.) le sue condizioni psicofisiche non fossero state alterate dalla pregressa assunzione di eroina; VI.) l'improvvisa direzione impressa all'autovettura fosse compatibile con l'accelerazione riferita dal teste Romano e con la sua ricostruzione del fatto; VII.) non vi fossero state manovre di emergenza e che, dopo rimpatto con i ciclisti, l'autovettura fosse stata deviata verso destra per mantenersi all'interno della careggiata e, così, consentire il repentino allontanamento dal luogo del sinistro del conducente, che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso alle vittime dell'investimento.

Donde, ha concluso che causa della morte dell'Amati e del ferimento del Romano fosse stata la condotta del Taurino e che l'elemento soggettivo dei reati di omicidio e di tentato omicidio ascrittigli si dovesse identificare nel dolo diretto, essendosi l'imputato rappresentata la verificazione dell'evento come conseguenza pressoché certa o altamente probabile della propria condotta, non incidendo sul rassegnato epilogo decisorio, alla stregua degli elementi_ oggettivi acquisiti, la circostanza che non fosse emersa alcuna spiegazione logica della condotta di guida dell'imputato, avendo la stessa Corte rescindente ribadito la compatibilità del dolo con l'assenza di movente.

3. L'impugnativa nell'interesse del Taurino consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'artt. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'esame del consulente di parte, Ing. [OSCURATO:PERSONA], richiesto dalla difesa dell'imputato con istanza, formulata all'udienza del 5 giugno 2020, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che tale ascolto non fosse rituale e tantomeno necessario.

Conclusione, questa, non condivisibile, ad avviso del ricorrente, perché, attesa la complessità delle verifiche tecniche compiute, sarebbe stato: «indispensabile consentire alla difesa dell'imputato di procedere all'esame del proprio consulente al fine di esporre più ampiamente, nella pienezza del contraddittorio e in forma orale dinanzi alla Corte di assise di appello giudicante, le valutazioni fornite dal proprio consulente di parte al fine specifico di superare gli eventuali contrasti tra le divergenti conclusioni e sanare eventuali ritenute contraddizioni dei rilievi e delle conclusioni emersi tra i diversi elaborati» (così pag. 3, del ricorso).

3.2. Il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], cui si sarebbe dovuto procedere, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, come da richiesta della difesa dell'imputato, formulata in data 28 maggio 2020, respinta sul solo rilievo che non si potesse dubitare della credibilità soggettiva del testimone-parte offesa.

Spiegazione, questa, che non solo non si era fatta carico degli ampi rilievi difensivi articolati sul punto con i motivi di appello, ma che non aveva tenuto conto che solo con l'esame del Romano, condotto in contradditorio tra le parti, si sarebbero potute superare le riserve avanzate sulla sua stessa attendibilità, rispetto alla quale gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per confermarla non solo non sarebbero affidabili, facendo leva esclusivamente sugli esiti della perizia, tuttavia affetta da nullità per le ragioni esposte con il primo motivo, ma sarebbero affetti anche dal vizio di travisamento per omissione quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 81, 589, comma 3, n. 2 e 590, comma 1, cod. pen. (ante riforma ex lege n. 41/2016) e il vizio di motivazione; deduce, al riguardo, l'apoditticità della considerazione della Corte di assise di appello in ordine all'avvenuto smaltimento, all'ora del sinistro, dell'effetto delle sostanze stupefacenti (eroina e metadone) pacificamente assunte da parte dell'imputato al mattino di quella stessa giornata; la congetturalità della valutazione che aveva escluso che Taurino si fosse distratto per scrutare il frutto non ancora raccolto sugli alberi di olivo piantati a ridosso della strada, perché in gennaio il frutto stesso è rado; l'errore logico nel quale sarebbe incorso il giudice del rinvio nel far propria la tesi della causazione volontaria della morte dell'Amati e del ferimento del Romano da parte del Taurino, riproponendo le medesime argomentazione spese dalla Corte di assise di appello di Lecce, ancorché le stesse fossero state ritenute nella sentenza rescindente come inappaganti, in quanto pervase da un'ineliminabile cifra di ambiguità derivante dalla assenza di un movente accertato della condotta tenuta dal Taurino.

Donde, in presenza ffi tali radicali incongruenze, si sarebbero dovuti qualificare i fatti alla stregua dei delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose, aggravati dalla circostanza dell'essersi l'imputato posto alla guida nonostante avesse assunto sostanza stupefacente.

4. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

5. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 12 novembre 2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le proprie conclusioni ed ha depositato nota-spese.

5. Con memoria trasmessa in Cancelleria in data 5 novembre 2021, il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere respinto.

1. In limine, occorre rilevare che la notifica alle parti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8,

I. n. 176/2020 -, ma che nulla è stato dedotto sul punto dagli interessati.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale, dopo avere dato atto di come all'udienza del 5 giugno 2020 fossero state «acquisite sull'accordo delle parti le osservazioni scritte dei consulenti del pubblico ministero e della difesa dell'imputato» (pag. 11 ultimo capoverso della sentenza impugnata, nonché verbale di udienza del 5 giugno 2020), ha diffusamente indicato le ragioni per le quali le conclusioni del consulente tecnico della difesa, Ing.

Carati, difformi rispetto a quelle rassegnate dal perito, non fossero condivisibili, evidenziando come non fosse sfuggito che questi: «mosso dall'intento di corredare la versione dei fatti resa dall'imputato di un supporto tecnico-scientifico, adattandolo progressivamente agli obiettivi rilievi del perito» fosse «pervenuto a conclusioni contraddittorie: dapprima individuando in 52-63 Km/h la velocità di marcia della Fiat 500 prima dell'impatto (v. relazione in data 29.11.2019); successivamente, utilizzando incomprensibilmente modalità di calcolo del tutto differenti, indicando la detta velocità "inferiore o al più di 70 Km/h" (vedi osservazioni alla perizia Vernaleone), non senza mutare ancora una volta le proprie conclusioni allorché, nelle osservazioni scritte acquisite sull'accordo delle parti all'udienza del 5 giugno 2020, ha indicato la velocità "inferiore o al più 50-65 Km/h"» (pag. 24, primo capoverso, sentenza impugnata).

Ciò riportato, e preliminarmente rilevata la genericità delle deduzioni difensive, nella parte in cui, dolendosi del rigetto della richiesta di esame dibattimentale del consulente di parte della difesa, omettono di confrontarsi con l'affermazione contenuta in sentenza circa il prestato consenso, all'udienza del 5 giugno 2020, all'acquisizione delle osservazioni formulate per iscritto dalli Ing.

Carati, va, comunque, riconosciuto che l'adesione prestata dalla Corte territoriale alle conclusioni del perito - quanto alla dinamica del sinistro, segnatamente con riguardo alla velocità di marcia del veicolo condotto dal Taurino, alle manovre da costui poste in essere dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia, all'esclusione dell'interferenza di fattori esterni nella determinazione della sua azione di guida, quali lo stato di ridotta vigilanza per la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti ovvero l'abbagliamento dovuto all'inclinazione dei raggi solari - costituisce il frutto di una critica ed argomentata presa di distanza dal divisamento espresso dal consulente di parte.

Ciò comporta che, nel caso al vaglio, possa dirsi rispettato il principio del contradditorio sulla formazione della prova, con conseguente esclusione dell'obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato, che abbia svolto attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito, dopo che si sia concluso l'esame di questi (Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, Rv. 261641; Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Rv. 246725; Sez. 1, n. 11867 del 26/10/1995, Rv. 203247), avendo il giudice mostrato di farsi carico specificamente, confutandole, delle critiche avanzate dal consulente tecnico sulla metodologia peritale e sugli esiti di quell'attività.

Del resto, nulla di decisivo, nel senso che quanto esposto dal consulente di parte nel suo esame dibattimentale, raffrontato con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stato tale da determinare una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323), è stato addotto per sostenere l'indispensabilità del detto incombente, avendo il ricorrente formulato solo un ipotetico giudizio circa l'idoneità: «delle valutazioni fornite dal proprio consulente di parte al fine specifico di superare gli eventuali contrasti tra le divergenti conclusioni e sanare eventuali ritenute contraddizioni dei rilievi e delle conclusioni emersi tra i diversi elaborati» (così pag. 3, del ricorso).

Peraltro, è jus receptum che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 259534).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Rv. 203427; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061): donde, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840), ma, al più, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sempre che si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 14/01/2015, Rv. 261799).

Alla stregua tali principi è di tutta evidenza la genericità delle argomentazioni poste a sostegno della censura che attinge la mancata audizione in appello del superstite [OSCURATO:PERSONA], atteso che, pacifica la credibilità di questi (riconosciuta come tale anche nella sentenza rescindente, cfr.

Sezione 1^ n. 33119-2019, pag. 15, punto 6), dell'attendibilità del suo racconto (quanto alla visuale da lui avuta al momento del sinistro, alla repentinità della manovra di deviazione a sinistra compiuta dal conducente del veicolo investitore, alla velocità dell'autovettura, alla compatibilità della ricostruzione da lui effettuata con il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) la Corte territoriale ha offerto una valutazione positiva all'esito di una dettagliata e ragionata verifica di quanto riferito dal propalante alla luce di tutti gli altri elementi di prova emersi anche a seguito della disposta integrazione probatoria (al riguardo cfr. pagg. 30 - 31 della motivazione della sentenza impugnata), che è stata meramente contestata dal ricorrente, ma non contrastata con l'indicazione di specifiche evidenze fattuali atte a sgretolarne la tenuta logica.

E jus receptum, d'altro canto, che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Le deduzioni articolate per contrastare le conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta per escludere che la morte dell'Amati e il ferimento del Romano fossero l'effetto di una condotta imprudente e imperita del Taurino, o comunque tenuta in violazione delle regole cautelari dettate dal Codice della Strada - dal momento che, in tesi difensiva, egli avrebbe perduto il controllo dell'autovettura condotta per essersi distratto guardando se sugli alberi di ulivo, fiancheggianti la carreggiata, residuasse del frutto da rastrellare e non sarebbe stato in condizione di correggere il repentino sbandamento a sinistra, con totale invasione dell'opposta corsia di marcia, trovandosi sotto l'effetto degli stupefacenti assunti nella stessa mattinata - non tengono conto dell'approfondito vaglio critico della versione del fatto fornita dall'imputato, compiuta dalla Corte territoriale alla stregua dei dati oggettivi acquisiti in atti, anche attraverso l'indagine peritale effettuata nel corso del giudizio di rinvio (pagg. 32 - 34, motivazione della sentenza impugnata): donde peccano di aspecificità, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del rinvio senza alcun elemento di decisiva novità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Le stesse, inoltre, con il reiterare l'argomentazione secondo la quale non potrebbe dirsi dotata di una robusta o, comunque, plausibile giustificazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di omicidio volontario e di tentato omicidio ascrittigli, in assenza di identificazione della causale psichica della condotta da lui tenuta, come tale suscettibile di interpretazione non univoca in punto di elemento soggettivo del reato, anche all'esito della ricostruzione effettuatane nel giudizio di rinvio, omettono non solo di confrontarsi con quanto già affermato dalla sentenza rescindente in ordine all'astratta compàtibilità tra l'assenza di movente e il carattere doloso della condotta (pag. 9, punto 2.1, sentenza Sezione 1" n. 33119- 2019), ma anche con gli approdi ermeneutici di questa Corte, che, anche di recente, è tornata ad enunciare il principio di diritto secondo il quale l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv. 281109).

Ciò posto e ribadito che la ricostruzione di un sinistro stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321; Sez. 4, n. 13945 del 10/07/1990, Rv. 185541; Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Rv. 182960), va riconosciuto come la Corte di merito del rinvio abbia affrontato la questione della dinamica del sinistro all'esame - concretatosi nell'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte della vettura condotta dall'imputato fino al margine sinistro della carreggiata, con violento impatto della stessa con le vittime, che ivi procedevano accodate a bordo delle rispettive biciclette, e con successiva sterzata a destra da parte dell'investitore onde evitare l'uscita di strada della vettura, in assenza di fattori condizionanti quali la velocità di marcia, la ridotta visuale, l'abbagliamento solare, la distrazione o la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti - e delle implicazioni ricostruttive in punto di dolo, attraverso un percorso argomentativo innovativo rispetto alla decisione cassata, che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza.

Ne viene che la pretesa del ricorrente di suggerire una lettura alternativa dei fatti medesimi, in funzione di una diversa qualificazione giuridica degli stessi, non è consentita in questa sede, perché alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).

5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Taranto in data 5 giugno 2020, che, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 7 maggio 2018, disposto da questa Corte, con la sentenza Sezione 1" n. 33119 del 2019 -, in riforma della sentenza, emessa nei suoi confronti, in data 14 giugno 2017, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ritenuto assorbito il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] in quello di tentato omicidio in danno dello stesso Romano, già escluse la recidiva e l'aggravante dei futili motivi contestata al capo A) della rubrica, ha rideterminato la pena inflittagli in anni diciotto di reclusione. 2. La Corte territoriale, onde adempiere al mandato ricevuto dalla Corte rescindente, che, al fine di pervenire ad una corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) - aventi ad oggetto le condotte del Taurino che, in data 22 gennaio 2016, viaggiando a bordo di un'autovettura Fiat 500, lungo una strada extraurbana in territorio di Lecce, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, investendo i ciclisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che procedevano accodati sul margine della carreggiata di loro pertinenza, cagionando la morte dell'Amati e il ferimento del Romano -, l'aveva onerata di procedere a nuovo giudizio sul relativo elemento psicologico - emendando le carenze motivazionali riscontrate, afferenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, procedendo anche ad una rinnovata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rese dall'imputato -, all'uopo disposto accertamento tecnico peritale ed acquisite, sull'accordo delle parti, le osservazioni scritte dei consulenti del pubblico ministero e della difesa dell'imputato, ha ritenuto che, pur all'esito degli approfondimenti svolti, i fatti di cui al capo A) dovessero essere qualificati come di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno ha addotto che i dati probatori acquisiti consentissero di ritenere acclarate le circostanze che: I.) l'imputato avesse condotto il proprio veicolo in posizione molto distante dal margine destro della careggiata tanto da invadere interamente l'(opposta) corsia di marcia, ossia quella di pertinenza dei ciclisti Amati e Romano; II.) lo stato dei luoghi garantisse una possibilità di avvistamento reciproco dei veicoli, che si muovevano negli opposti sensi di marcia, superiore a 150 metri; III.) lo spostamento a sinistra del veicolo condotto dal Taurino non fosse stato determinato né da un eccesso di velocità in curva, né da uno stato di incoscienza del conducente e neppure da distrazione determinata dalla volontà di questi di verificare quante olive fossero rimaste ancora sugli alberi, così da potere essere raccolte; IV.) il conducente non fosse stato abbagliato dai raggi solari; V.) le sue condizioni psicofisiche non fossero state alterate dalla pregressa assunzione di eroina; VI.) l'improvvisa direzione impressa all'autovettura fosse compatibile con l'accelerazione riferita dal teste Romano e con la sua ricostruzione del fatto; VII.) non vi fossero state manovre di emergenza e che, dopo rimpatto con i ciclisti, l'autovettura fosse stata deviata verso destra per mantenersi all'interno della careggiata e, così, consentire il repentino allontanamento dal luogo del sinistro del conducente, che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso alle vittime dell'investimento. Donde, ha concluso che causa della morte dell'Amati e del ferimento del Romano fosse stata la condotta del Taurino e che l'elemento soggettivo dei reati di omicidio e di tentato omicidio ascrittigli si dovesse identificare nel dolo diretto, essendosi l'imputato rappresentata la verificazione dell'evento come conseguenza pressoché certa o altamente probabile della propria condotta, non incidendo sul rassegnato epilogo decisorio, alla stregua degli elementi_ oggettivi acquisiti, la circostanza che non fosse emersa alcuna spiegazione logica della condotta di guida dell'imputato, avendo la stessa Corte rescindente ribadito la compatibilità del dolo con l'assenza di movente. 3. L'impugnativa nell'interesse del Taurino consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'artt. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'esame del consulente di parte, Ing. [OSCURATO:PERSONA], richiesto dalla difesa dell'imputato con istanza, formulata all'udienza del 5 giugno 2020, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che tale ascolto non fosse rituale e tantomeno necessario. Conclusione, questa, non condivisibile, ad avviso del ricorrente, perché, attesa la complessità delle verifiche tecniche compiute, sarebbe stato: «indispensabile consentire alla difesa dell'imputato di procedere all'esame del proprio consulente al fine di esporre più ampiamente, nella pienezza del contraddittorio e in forma orale dinanzi alla Corte di assise di appello giudicante, le valutazioni fornite dal proprio consulente di parte al fine specifico di superare gli eventuali contrasti tra le divergenti conclusioni e sanare eventuali ritenute contraddizioni dei rilievi e delle conclusioni emersi tra i diversi elaborati» (così pag. 3, del ricorso). 3.2. Il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], cui si sarebbe dovuto procedere, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, come da richiesta della difesa dell'imputato, formulata in data 28 maggio 2020, respinta sul solo rilievo che non si potesse dubitare della credibilità soggettiva del testimone-parte offesa. Spiegazione, questa, che non solo non si era fatta carico degli ampi rilievi difensivi articolati sul punto con i motivi di appello, ma che non aveva tenuto conto che solo con l'esame del Romano, condotto in contradditorio tra le parti, si sarebbero potute superare le riserve avanzate sulla sua stessa attendibilità, rispetto alla quale gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per confermarla non solo non sarebbero affidabili, facendo leva esclusivamente sugli esiti della perizia, tuttavia affetta da nullità per le ragioni esposte con il primo motivo, ma sarebbero affetti anche dal vizio di travisamento per omissione quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 81, 589, comma 3, n. 2 e 590, comma 1, cod. pen. (ante riforma ex lege n. 41/2016) e il vizio di motivazione; deduce, al riguardo, l'apoditticità della considerazione della Corte di assise di appello in ordine all'avvenuto smaltimento, all'ora del sinistro, dell'effetto delle sostanze stupefacenti (eroina e metadone) pacificamente assunte da parte dell'imputato al mattino di quella stessa giornata; la congetturalità della valutazione che aveva escluso che Taurino si fosse distratto per scrutare il frutto non ancora raccolto sugli alberi di olivo piantati a ridosso della strada, perché in gennaio il frutto stesso è rado; l'errore logico nel quale sarebbe incorso il giudice del rinvio nel far propria la tesi della causazione volontaria della morte dell'Amati e del ferimento del Romano da parte del Taurino, riproponendo le medesime argomentazione spese dalla Corte di assise di appello di Lecce, ancorché le stesse fossero state ritenute nella sentenza rescindente come inappaganti, in quanto pervase da un'ineliminabile cifra di ambiguità derivante dalla assenza di un movente accertato della condotta tenuta dal Taurino. Donde, in presenza ffi tali radicali incongruenze, si sarebbero dovuti qualificare i fatti alla stregua dei delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose, aggravati dalla circostanza dell'essersi l'imputato posto alla guida nonostante avesse assunto sostanza stupefacente. 4. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 12 novembre 2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le proprie conclusioni ed ha depositato nota-spese. 5. Con memoria trasmessa in Cancelleria in data 5 novembre 2021, il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere respinto. 1. In limine, occorre rilevare che la notifica alle parti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020 -, ma che nulla è stato dedotto sul punto dagli interessati. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale, dopo avere dato atto di come all'udienza del 5 giugno 2020 fossero state «acquisite sull'accordo delle parti le osservazioni scritte dei consulenti del pubblico ministero e della difesa dell'imputato» (pag. 11 ultimo capoverso della sentenza impugnata, nonché verbale di udienza del 5 giugno 2020), ha diffusamente indicato le ragioni per le quali le conclusioni del consulente tecnico della difesa, Ing. Carati, difformi rispetto a quelle rassegnate dal perito, non fossero condivisibili, evidenziando come non fosse sfuggito che questi: «mosso dall'intento di corredare la versione dei fatti resa dall'imputato di un supporto tecnico-scientifico, adattandolo progressivamente agli obiettivi rilievi del perito» fosse «pervenuto a conclusioni contraddittorie: dapprima individuando in 52-63 Km/h la velocità di marcia della Fiat 500 prima dell'impatto (v. relazione in data 29.11.2019); successivamente, utilizzando incomprensibilmente modalità di calcolo del tutto differenti, indicando la detta velocità "inferiore o al più di 70 Km/h" (vedi osservazioni alla perizia Vernaleone), non senza mutare ancora una volta le proprie conclusioni allorché, nelle osservazioni scritte acquisite sull'accordo delle parti all'udienza del 5 giugno 2020, ha indicato la velocità "inferiore o al più 50-65 Km/h"» (pag. 24, primo capoverso, sentenza impugnata). Ciò riportato, e preliminarmente rilevata la genericità delle deduzioni difensive, nella parte in cui, dolendosi del rigetto della richiesta di esame dibattimentale del consulente di parte della difesa, omettono di confrontarsi con l'affermazione contenuta in sentenza circa il prestato consenso, all'udienza del 5 giugno 2020, all'acquisizione delle osservazioni formulate per iscritto dalli Ing. Carati, va, comunque, riconosciuto che l'adesione prestata dalla Corte territoriale alle conclusioni del perito - quanto alla dinamica del sinistro, segnatamente con riguardo alla velocità di marcia del veicolo condotto dal Taurino, alle manovre da costui poste in essere dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia, all'esclusione dell'interferenza di fattori esterni nella determinazione della sua azione di guida, quali lo stato di ridotta vigilanza per la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti ovvero l'abbagliamento dovuto all'inclinazione dei raggi solari - costituisce il frutto di una critica ed argomentata presa di distanza dal divisamento espresso dal consulente di parte. Ciò comporta che, nel caso al vaglio, possa dirsi rispettato il principio del contradditorio sulla formazione della prova, con conseguente esclusione dell'obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato, che abbia svolto attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito, dopo che si sia concluso l'esame di questi (Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, Rv. 261641; Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Rv. 246725; Sez. 1, n. 11867 del 26/10/1995, Rv. 203247), avendo il giudice mostrato di farsi carico specificamente, confutandole, delle critiche avanzate dal consulente tecnico sulla metodologia peritale e sugli esiti di quell'attività. Del resto, nulla di decisivo, nel senso che quanto esposto dal consulente di parte nel suo esame dibattimentale, raffrontato con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stato tale da determinare una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323), è stato addotto per sostenere l'indispensabilità del detto incombente, avendo il ricorrente formulato solo un ipotetico giudizio circa l'idoneità: «delle valutazioni fornite dal proprio consulente di parte al fine specifico di superare gli eventuali contrasti tra le divergenti conclusioni e sanare eventuali ritenute contraddizioni dei rilievi e delle conclusioni emersi tra i diversi elaborati» (così pag. 3, del ricorso). Peraltro, è jus receptum che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 259534). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Rv. 203427; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061): donde, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840), ma, al più, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sempre che si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 14/01/2015, Rv. 261799). Alla stregua tali principi è di tutta evidenza la genericità delle argomentazioni poste a sostegno della censura che attinge la mancata audizione in appello del superstite [OSCURATO:PERSONA], atteso che, pacifica la credibilità di questi (riconosciuta come tale anche nella sentenza rescindente, cfr. Sezione 1^ n. 33119-2019, pag. 15, punto 6), dell'attendibilità del suo racconto (quanto alla visuale da lui avuta al momento del sinistro, alla repentinità della manovra di deviazione a sinistra compiuta dal conducente del veicolo investitore, alla velocità dell'autovettura, alla compatibilità della ricostruzione da lui effettuata con il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) la Corte territoriale ha offerto una valutazione positiva all'esito di una dettagliata e ragionata verifica di quanto riferito dal propalante alla luce di tutti gli altri elementi di prova emersi anche a seguito della disposta integrazione probatoria (al riguardo cfr. pagg. 30 - 31 della motivazione della sentenza impugnata), che è stata meramente contestata dal ricorrente, ma non contrastata con l'indicazione di specifiche evidenze fattuali atte a sgretolarne la tenuta logica. E jus receptum, d'altro canto, che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Le deduzioni articolate per contrastare le conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta per escludere che la morte dell'Amati e il ferimento del Romano fossero l'effetto di una condotta imprudente e imperita del Taurino, o comunque tenuta in violazione delle regole cautelari dettate dal Codice della Strada - dal momento che, in tesi difensiva, egli avrebbe perduto il controllo dell'autovettura condotta per essersi distratto guardando se sugli alberi di ulivo, fiancheggianti la carreggiata, residuasse del frutto da rastrellare e non sarebbe stato in condizione di correggere il repentino sbandamento a sinistra, con totale invasione dell'opposta corsia di marcia, trovandosi sotto l'effetto degli stupefacenti assunti nella stessa mattinata - non tengono conto dell'approfondito vaglio critico della versione del fatto fornita dall'imputato, compiuta dalla Corte territoriale alla stregua dei dati oggettivi acquisiti in atti, anche attraverso l'indagine peritale effettuata nel corso del giudizio di rinvio (pagg. 32 - 34, motivazione della sentenza impugnata): donde peccano di aspecificità, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del rinvio senza alcun elemento di decisiva novità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Le stesse, inoltre, con il reiterare l'argomentazione secondo la quale non potrebbe dirsi dotata di una robusta o, comunque, plausibile giustificazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di omicidio volontario e di tentato omicidio ascrittigli, in assenza di identificazione della causale psichica della condotta da lui tenuta, come tale suscettibile di interpretazione non univoca in punto di elemento soggettivo del reato, anche all'esito della ricostruzione effettuatane nel giudizio di rinvio, omettono non solo di confrontarsi con quanto già affermato dalla sentenza rescindente in ordine all'astratta compàtibilità tra l'assenza di movente e il carattere doloso della condotta (pag. 9, punto 2.1, sentenza Sezione 1" n. 33119- 2019), ma anche con gli approdi ermeneutici di questa Corte, che, anche di recente, è tornata ad enunciare il principio di diritto secondo il quale l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv. 281109). Ciò posto e ribadito che la ricostruzione di un sinistro stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321; Sez. 4, n. 13945 del 10/07/1990, Rv. 185541; Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Rv. 182960), va riconosciuto come la Corte di merito del rinvio abbia affrontato la questione della dinamica del sinistro all'esame - concretatosi nell'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte della vettura condotta dall'imputato fino al margine sinistro della carreggiata, con violento impatto della stessa con le vittime, che ivi procedevano accodate a bordo delle rispettive biciclette, e con successiva sterzata a destra da parte dell'investitore onde evitare l'uscita di strada della vettura, in assenza di fattori condizionanti quali la velocità di marcia, la ridotta visuale, l'abbagliamento solare, la distrazione o la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti - e delle implicazioni ricostruttive in punto di dolo, attraverso un percorso argomentativo innovativo rispetto alla decisione cassata, che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza. Ne viene che la pretesa del ricorrente di suggerire una lettura alternativa dei fatti medesimi, in funzione di una diversa qualificazione giuridica degli stessi, non è consentita in questa sede, perché alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). 5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che li
Sentenza Cassazione n. 01802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris