Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 29546/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la ordinanza del 20/03/2026 del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi perintervenuta rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanzacautelare emessa il 4 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dellostesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale èstata applicata ai predetti la misura della custodia in carcere in ordine ai reati dicui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.2.

Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori deipredetti indagati che, con unico atto, deducono i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo, violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.per il tradivo deposito delle motivazioni della ordinanza, avvenuto oltre iltrentesimo giorno dalla data del 24/03/2026 in cui era avvenuto il deposito deldispositivo, ovvero solo il 03/05/2026, non essendo stato indicato un diversotermine rispetto a quello ordinario.2.2.

Con il secondo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt.238 e 270 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla utilizzabilitàdelle conversazioni criptate sequestrate sulla piattaforma Sky-ecc dalla autoritàgiudiziaria francese, non potendo essere verificata dalla difesa la attività difiltraggio delle conversazioni e, più in generale, tutta l’attività di parsing (ossia ilprocesso mediante il quale le informazioni raccolte sul telefono e poi trasferite sulserver delle autorità francesi siano state organizzate e strutturate).3.

Con ordinanza del15/05/2026 il Tribunale di Bologna ha dichiarato lasopravvenuta inefficacia, alla data del 24/04/2026, della predetta ordinanzacautelare nei confronti dei ricorrenti, per il superamento del termine di trentagiorni del deposito della motivazione della ordinanza del riesame.4.

Sono pervenute rinunce ai ricorsi da parte dei difensori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.2.

Non può essere considerata la rinuncia ai ricorsi proposta dalla difesa inquanto manca la procura speciale a riguardo, secondo l’orientamento per il qualeè inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscrittodall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che larinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazioneinequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo diprocuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663).3.

Tuttavia, designa la sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi la carenza diinteresse conseguente alla avvenuta declaratoria di inefficacia della ordinanzagenetica, secondo l’orientamento per il quale è inammissibile, per sopravvenutodifetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimentoapplicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nellemore, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficaciadell'ordinanza originaria (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397).4.

Alla relativa declaratoria non consegue la condanna alle spese processualie alla ammenda in ragione della sopravvenuta declaratoria di inefficacia in quantoin tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non puòessere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento diuna somma in favore della Cassa per le ammende (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025,dep. 2026, Dajani, Rv. 289223).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 14/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la ordinanza del 20/03/2026 del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi perintervenuta rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanzacautelare emessa il 4 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dellostesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale èstata applicata ai predetti la misura della custodia in carcere in ordine ai reati dicui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori deipredetti indagati che, con unico atto, deducono i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.per il tradivo deposito delle motivazioni della ordinanza, avvenuto oltre iltrentesimo giorno dalla data del 24/03/2026 in cui era avvenuto il deposito deldispositivo, ovvero solo il 03/05/2026, non essendo stato indicato un diversotermine rispetto a quello ordinario.2.2. Con il secondo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt.238 e 270 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla utilizzabilitàdelle conversazioni criptate sequestrate sulla piattaforma Sky-ecc dalla autoritàgiudiziaria francese, non potendo essere verificata dalla difesa la attività difiltraggio delle conversazioni e, più in generale, tutta l’attività di parsing (ossia ilprocesso mediante il quale le informazioni raccolte sul telefono e poi trasferite sulserver delle autorità francesi siano state organizzate e strutturate).3. Con ordinanza del15/05/2026 il Tribunale di Bologna ha dichiarato lasopravvenuta inefficacia, alla data del 24/04/2026, della predetta ordinanzacautelare nei confronti dei ricorrenti, per il superamento del termine di trentagiorni del deposito della motivazione della ordinanza del riesame.4. Sono pervenute rinunce ai ricorsi da parte dei difensori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.2. Non può essere considerata la rinuncia ai ricorsi proposta dalla difesa inquanto manca la procura speciale a riguardo, secondo l’orientamento per il qualeè inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscrittodall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che larinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazioneinequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo diprocuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663).3. Tuttavia, designa la sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi la carenza diinteresse conseguente alla avvenuta declaratoria di inefficacia della ordinanzagenetica, secondo l’orientamento per il quale è inammissibile, per sopravvenutodifetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimentoapplicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nellemore, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficaciadell'ordinanza originaria (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397).4. Alla relativa declaratoria non consegue la condanna alle spese processualie alla ammenda in ragione della sopravvenuta declaratoria di inefficacia in quantoin tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non puòessere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento diuna somma in favore della Cassa per le ammende (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025,dep. 2026, Dajani, Rv. 289223). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 14/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris