CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.CERMINARA Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Catanzaro che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza della disciplina della circolazione stradale, per avere provocato la morte del motociclista BELCAMINO [OSCURATO:PERSONA] il quale percorreva [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, strada che il CERMINARA attraversava ortogonalmente per immettersi nella trasversale [OSCURATO:PERSONA], posta alla sua destra venendo ad interferire con la direttrice di marcia della motocicletta. I giudici di merito evidenziavano che, sebbene rilevasse il concorso di colpa della vittima che, in ragione dell'accertato stato di ebbrezza alcolica, aveva manifestato una rallentata capacità di reazione e di arresto, anche la condotta del CERMINARA, in violazione degli artt.141 e 154 C.d.S., era stata sinergica alla determinazione del sinistro, in quanto il ricorrente aveva eseguito una pericolosa manovra di incrocio ortogonale della sede stradale, al fine di immettersi su una strada laterale posta sulla destra della propria direttrice di marcia, senza sincerarsi di potere eseguire tale svolta in sicurezza e di non arrecare pregiudizio agli utenti che circolavano lungo l'arteria; in particolare, aveva omesso di attendere il transito del motociclista, il quale teneva una velocità stimata in misura non superiore a quella prevista dai limiti per quel tratto di strada. 2. La difesa del CERMINARA ha avanzato due motivi di ricorso. Con il primo, suddiviso in tre distinte articolazioni assume: difetto di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla dinamica del sinistro e alla circostanza, indicata in sentenza, che il ricorrente non avesse contestato la ricostruzione dei fatti operata in sentenza; violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova di reità e violazione dell'art.41 cod. pen. per avere escluso la ricorrenza di una causa sopravvenuta, da solo sufficiente a determinare l'evento. Evidenzia come la ricostruzione operata in sentenza era stata contrastata nei motivi di appello richiamando le dichiarazioni di due testimoni, i quali avevano assistito alla fase in cui l'imputato aveva intrapreso la manovra di immissione, assumendo, inoltre, l'assenza di decisività del dato costituito dalla posizione statica del mezzo coinvolto nel sinistro, che era stato spostato in conseguenza dell'urto. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso, nel contestare le conclusioni del consulente tecnico del PM con riferimento alla velocità tenuta dal motociclista e dei criteri tecnici utilizzati dal consulente per accertarne la misura, tenuto conto 2delle distanze di avvistamento, della mancata adozione di azione frenante da parte del motociclista e del fatto che la mancata rottura del casco era dipesa dal fatto che lo stesso si era svincolato dalla moto proiettata -verso la macchina, assume violazione dell'art.603 cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di una perizia cinematica, ovvero di un esperimento giudiziale al fine di stabilire se il motociclista sarebbe stato in grado di arrestare tempestivamente il motociclo prima dell'ostacolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e ripropositivo di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di censura. La parte ricorrente si è limitata a contestare, come nei motivi di appello, la ricostruzione del sinistro operata dai giudici di merito omettendo del tutto di confrontarsi con gli argomenti sviluppati dai giudici di merito che sono stati ricavati dall'analisi delle tracce del sinistro, dalla posizione di partenza del veicolo parcheggiato dinanzi al bar e con l'intenzione del Cerminara di riprendere la marcia verso [OSCURATO:PERSONA], dalla posizione statica assunta dai mezzi nella fase post urto e dai danni riportati dagli stessi. Quanto al ritenuto travisamento della testimonianze CORAPI-PILO', i quali avevano riferito sulle modalità con le quali il Cerminara si era approssimato all'immissione nell'arteria in cui circolava la motocicletta, il giudice di appello non è incorso in alcuna errata interpretazione degli argomenti indicati nei motivi di appello, né nel contestato travisamento della prova, avendo lo stesso fornito puntuale riscontro alle censure formulate dall'imputato, che investivano esclusivamente il rapporto di causalità materiale tra la manovra di immissione del Cerminara e l'evento dannoso, fornendo congrua evidenza delle ragioni per cui la manovra di immissione dell'imputato all'interno della semicarreggiata percorsa dal motociclo costituisse, sulla base della disciplina della circolazione, una illegittima e pericolosa interferenza alla marcia della persona offesa, in ragione degli spazi di reciproco avvistamento e frenata, così da contribuire al concretizzarsi del sinistro. Su questo punto poi la censura si appalesa altresì reiterativa e manifestamente infondata in quanto la Corte di appello di Catanzaro ha dato altresì conto, con motivazione logica e non contraddittoria, delle ragioni per cui ha escluso che la condotta del motociclista, 3che procedeva a una velocità adeguata alle caratteristiche della strada, abbia costituito una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a causare il sinistro. 2. La seconda censura che contesta il rifiuto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è altresì infondata. 2.1. È nota la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01; Sez. 4, n. 42478 del 10/07/2018, non massimata; Sez. 6, n. 8936 del 13.01.2015, Rv. 262620 - 01) secondo cui nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti; tale accertamento, che implica un giudizio sul fatto, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato, come nel caso di specie. 2.2. La richiesta del ricorrente si fonda sulle contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio in punto di accertamento della velocità della motocicletta e di determinazione di spazi e tempi di frenata al fine di dimostrare che l'azione della persona era stata da sola sufficiente a provocare il sinistro. Si assume la decisività della verifica tecnica in considerazione della incertezza di tale dato fattuale, acquisito, all'esito della istruttoria, solo attraverso le valutazioni - di cui si contesta la scarsa affidabilità - del consulente del pubblico ministero in quanto basate esclusivamente su un argomento equivoco quale la resistenza del casco indossato dal centauro. 2.3. Nel rigettare la richiesta di rinnovazione, la Corte territoriale ha invero ribadito le ragioni già esplicitate dal giudice di primo grado, rilevando che non era in discussione il concorso di colpa del motociclista, il quale non era stato in grado di evitare l'urto pur avendo uno spazio adeguato per tentare una salvifica manovra diversiva, ma che altrettanto contributiva doveva ritenersi la condotta di guida del Cerminara che, pur avendo una visuale ottimale, si era portato oltre l'incrocio, finendo per interferire con la direttrice di marcia del motociclo; in tal modo ponendo le condizioni per la collisione. La Corte, in specie, ha puntualmente argomentato in termini di causalità concorrente, accreditata dai principi generali in tema di equivalenza delle cause ai sensi dell'art.41, comma 1 cod. pen. Tale apparato argomentativo risulta esaustivo e coerente con i principi sopra evidenziati, avendo la Corte territoriale evidenziato, con un ragionamento immune dai vizi denunciati, la completezza del quadro probatorio acquisito ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e le ragioni della superfluità degli accertamenti istruttori richiesti che sollecitavano sostanzialmente una diversa 4valutazione di attendibilità delle testimonianze acquisite, riservata al giudice di merito, ed estranea all'ambito di operatività della prova scientifica. 5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M