CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 13069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25786/2020R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentatoe difeso ex lege dall’ A v- vocatura Generale dello Statoe domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 8, è elet- tivamente domiciliata -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 3680 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depo- sitata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA], già condannata a pena detentiva e pecuniaria dal Tribunale di Terni, beneficiava di provvedimento di applicazione di indulto, in conseguenza del quale il competente ufficio ministeriale avviava il procedimento per il recupero delle somme a debito (pena pecuniaria, spese di giustizia); − l ’invito al pagamento ( ex artt. 211 e 212 d.P.R. n. 115 del 2002) notificato il 28/5/2008-11/6/2008 era fatto oggetto di impugnazione, in ragione dell’omessa notifica dei decreti di liquidazione delle spese spettanti all’ausiliario del magistrato e di quelle sostenute per le intercettazioni telefoniche; il giudice dell’esecuzione penale annullava il predetto invito per omessa notifica del decreto relativo alle spese straordinarie per intercettazioni; − i n conseguenz a della decisione (interpretata quale annullamento parziale dell’atto), l’ufficio recupero crediti disponeva la sospensione parziale del ruolo esecutivo, limitatamente alla somma relativa all’invio dichiarato nullo, mentre confermava l’iscrizione a ruolo del residuo importo di Euro 43.332,85; l’agente della riscossione provvedeva, dunque, alla notificazione, in data 27/5/2009, di una cartella di pagamento contenente la pretesa creditoria per la pena pecuniaria (Euro 4.000,00), le spese fisse ex d.m. n. 285 del 2002 (Euro 46,00) e per compensi anticipatamente liquidati agli ausiliari (Euro 39.286,85); − l a Scappa proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., sostenendo che era stata dichiarata la nullità totale –non solo parziale –dell’invito al pagamento; − i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24342 del 4/12/2013, accoglieva l’opposizione, poiché il dispositivo della decisione del giudice dell’esecuzione penale era inequivoco nella parte in cui era pronunciata la nullità dell’impugnato invito al pagamento e tale statuizione incideva sostanzialmente sul rapporto obbligatorio complessivamente considerato;− l ’appello del Ministero della Giustizia veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3680 del 22/07/2020: la Corte di merito riteneva inequivoca la statuizione del giudice dell’esecuzione penale di integrale annullamento dell’invito al pagamento e aggiungeva altresì che «la corretta iscrizione a ruolo delle somme portate a differenza tra il costo complessivo della attività processuale in danno della appellante e le somme relative alle spese per intercettazioni, per le quali non era stato notificato il decreto di liquidazione all’imputata, avrebbe comportato la previa notifica di un secondo invito al pagamento, considerato che il primo era stato travolto dal giudicato»; − avverso tale decisione il Ministero della Giustizia propone va ricorso per cassazione , basato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgeva difese l’intimata Agenzia delle Entrate -Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ impugnazione è tardiva e, come tale, inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dal ricorrente; − nel ricorso introduttivo il Ministero della Giustizia dichiara di aver ricevuto in data 22/7/2020 la notificazione, eseguita a mezzo p.e.c., della sentenza impugnata ( sulla valenza di tale attestazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-01); − conseguentemente, scadeva al 20/9/2020 il termine “breve” ex art. 325 cod. proc. civ. – pacificamente non soggetto a sospensione feriale exart. 3 Legge n. 742 del 1969 –per l’impugnazione della citata sentenza, ma il ricorso introduttivo è stato consegnato all’ufficiale giu- diziario, per la notifica, in data 2/10/2020; − all’inammi ssibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero alla rifusione delle spese in favore della controricorrente; − poiché è ricorrente un’Amministrazione dello Stato, si deve esclu- dere la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. Cos