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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05416/2025

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NANZA sul ricorso 20194-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 997 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 10 marz o 20 2 2 (R.G.N. 3494 /20 20 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.20194/2022 Cron.

Rep.

C.C. 28/11/2024 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo.

Determinazione della “quota B”. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 997 del 202 2 , depositata il 10 marzo 202 2 , la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] , lavoratore dello spettacolo,titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza dalgiugno 2018, e aveva commisurato la “quota B” della pensionealla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

La Corte territoriale ha argomentato che, per la determinazione della “quota B”della pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale. 2.–L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione della quota di pensione -3 - corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.–Il ricorso è ammissibile. 2.1.–Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’Istituto di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi della retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti.

Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebberodi per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 21e 22 del controricorso). 2.2.– Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

L’ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto

2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto

4.1. del Rilevato). 3.–Il ricorso è fondato. 4.– Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che -4 - decorrono dal primo gennaio 1993.

La questione devoluta dal ricorrente investe l ’ applicazione, anche alla “ quota B ” , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, deld.P.R. n. 1420 del 1971. 5.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182.

Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo d . l gs. n. 182 del 1997 » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione).

Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, « che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016e n. 27015). 6.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica,verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando -5 - in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).

Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, cheanche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. 7.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati , nell’affermareche la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, alla stregua di una “funzione parzialmente compensativa” di un regime meno favorevole (pagina 6 della pronuncia), funzione sprovvista di solidi elementi di conferma. 8.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 9.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronuncia ndo, infine, sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 20194-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 997 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 10 marz o 20 2 2 (R.G.N. 3494 /20 20 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.20194/2022 Cron. Rep. C.C. 28/11/2024 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 997 del 202 2 , depositata il 10 marzo 202 2 , la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] , lavoratore dello spettacolo,titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza dalgiugno 2018, e aveva commisurato la “quota B” della pensionealla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. La Corte territoriale ha argomentato che, per la determinazione della “quota B”della pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale. 2.–L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione della quota di pensione -3 - corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.–Il ricorso è ammissibile. 2.1.–Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’Istituto di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi della retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti. Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebberodi per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 21e 22 del controricorso). 2.2.– Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L’ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato). 3.–Il ricorso è fondato. 4.– Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che -4 - decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ’ applicazione, anche alla “ quota B ” , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, deld.P.R. n. 1420 del 1971. 5.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo d . l gs. n. 182 del 1997 » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione). Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, « che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016e n. 27015). 6.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica,verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando -5 - in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245). Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, cheanche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. 7.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati , nell’affermareche la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, alla stregua di una “funzione parzialmente compensativa” di un regime meno favorevole (pagina 6 della pronuncia), funzione sprovvista di solidi elementi di conferma. 8.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 9.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronuncia ndo, infine, sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di R
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