CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dichiaranodi voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente proce-dimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, ilquale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative a questo pro-cedimento siano a lui effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 30,presso il dott. [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-1 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026PROVINCIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso l'ordinanza Corte di appello di Trento n. 31/2021, depositata il22/1/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con determinazione del dirigente della Provincia di Trento del21/12/2017, notificata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva autorizzata la VodafoneItalia, ente promotore della procedura espropriativa, all'esecuzionedel piano delle espropriazioni relativo all'area ove insisteva la sta-zione radio base di Vodafone, 2OF 01422 Sant'Antonio.L'area complessiva di proprietà della società Trentinabeton era dimq 255, mentre l'espropriazione riguardava la superficie di mq 136,di cui alla particella n. 5608/01.La superficie complessiva di mq 255 rappresentava la parte su-periore triangolare di una maggiore superficie di proprietà della so-cietà, pari a mq 10.071 (particelle 5604, 5605, 5608/2, 5608/3,5608/4, 5600, 5302, 5301, 5608/5, 5308/6 e 5108/7).La superficie di mq 160 della particella espropriata n. 5608/1 erastata concessa in locazione a Vodafone da Trentinabeton dal 25/11/2002 sino al 31/10/2022, per la collocazione della stazione radiobase, per la somma di euro 18.406,06 all'anno.2. L'indennità offerta, per la superficie di mq 136, della particella5608/1, era di euro 260,00 a metro quadrato, per un totale di euro35.360,00.3. La società chiedeva la rideterminazione alla Commissione pro-vinciale per le espropriazioni ai sensi dell'art. 9 della legge provin-2 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026ciale n. 6 del 1993, evidenziando la sussistenza dell'ipotesi di espro-priazione parziale; veniva, però, confermata l'entità dell'indennizzo.4. La società presentava opposizione alla stima dinanzi alla Corted'appello che, con ordinanza n. 31/2021, del 22/1/2021, eviden-ziava, per quel che ancora qui rileva, che l'area oggetto di esproprioricadeva in destinazioni diverse: per il 50% circa in zona omogeneadi tipo F e per il residuo 50% in zona H1 equiparata alla zona omo-genea di tipo D.Con la variante per opera pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in salvaguardial'area era stata suddivisa per il 30% circa in zona omogenea di tipoCon riferimento specifico all'area espropriata, il CTU rilevava chemetà della stessa era classificata in zona omogenea di tipo F, ossiaaree per servizi e attrezzature, mentre il residuo 50% era classificatoin zona omogenea di tipo D, aree destinate prevalentemente alle at-tività economiche.Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 1993 l'areadoveva qualificarsi come edificabile e l'indennità doveva essere de-terminata in misura pari al suo valore venale, tenendo conto delladestinazione urbanistica dell'area stessa.Precisava la Corte territoriale che, trattandosi di area destinata aservizi e attrezzature di interesse generale, essendo per la stessaesclusa una destinazione residenziale, il valore venale doveva esseredeterminato «tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loroinserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanisticadei terreni circostanti (art. 14 comma 3 L.P. n. 6/1993)».La Corte d'appello condivideva le conclusioni del CTU e, quantoalle «caratteristiche dei terreni», evidenziava che l'area era stataadibita ad attrezzature sportive per molti anni, come da fotografieaeree. Dal 2004, poi, l'area era in totale stato di abbandono, essendo3 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026visibile nell'estrema zona nord l'impianto radio della Vodafone, inquanto la concessione da edificare era stata rilasciata il 17/3/2004;dal 2015, poi, le coperture ed i campi da tennis erano stati eliminatie l'area, esclusa quella interessata dall'espropriazione, nella qualeera sempre presente la stazione radio Vodafone, era stata destinataalla sosta di camper.Quanto invece al «contesto urbanistico circostante», la nuovaparticella 5608/7 risultava inserita e confinante principalmente conle are H1, zone destinate a servizi privati, a sua volta intercalata inaree a destinazione residenziale in parte già sature.La Corte territoriale rilevava che, per il CTU, il valore medio dellaarea residenziale circostante poteva essere valutato in euro 800,00a metro quadrato, ma, dovendosi tenere conto delle caratteristichedel terreno e delle sue modeste potenzialità di sfruttamento, il valoredell'area poteva essere stimato in circa un terzo di quello delle areeresidenziali, risultando congruo l'importo di euro 260,00 stimatodalla Provincia autonoma di Trento.La Corte d'appello, poi, si soffermava sulla richiesta di indennizzorelativa ad una realizzanda stazione di servizio, escludendola, inquanto non era stata concessa alcuna autorizzazione per la realizza-zione di tale stazione, mentre il relativo progetto recava data di al-cuni mesi successiva all'avvio della procedura espropriativa.La stazione di servizio poteva poi essere realizzata sulla superfi-cie residua, con accesso in altra zona.Con riferimento al canone locativo, che sarebbe venuto meno conl'espropriazione, la Corte di merito sottolineava che l'indennità diesproprio doveva essere commisurata al valore venale del bene incomune commercio sicché doveva prescindere da un canone di loca-zione liberamente pattuito tra le parti, fissato in misura notevol-mente maggiore al valore locativo di mercato della sola area locata.4 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non ravvisava i presupposti dell'espropriazione parziale, inquanto l'ablazione aveva riguardato una modesta area, rispetto aquella residua di mq 10.000, al cui vertice nord si trovava la porzioneoggetto di espropriazione, pari a circa l'1% dell'area complessiva.Inoltre, la porzione stessa non era stata mai adibita a parcheggiodi camper ed era stata utilizzata per circa 15 anni per ospitare lastazione radio Vodafone.L'accesso alla stazione di servizio dei camper era stato da sempreesercitato in un'altra zona rispetto a quella oggetto di espropria-zione.La Corte d'appello, seguendo le risultanze della CTU, osservavache l'espropriazione di mq 136 di complessivi mq 255, costituenti lasuperficie totale della particella 5608/01, incideva negativamentesulla parte che restava in proprietà della società Trentinabeton, mq119, stanti le limitate potenzialità di sfruttamento di tale superficiedi forma triangolare, riducendo il valore ad euro 78 a metro qua-drato.La quantificazione dell'indennità complessiva non poteva peròessere operata come prospettato dal CTU, ossia aggiungendo all'in-dennizzo quantificato dal servizio espropriazioni un ulteriore importodi euro 9.282,00, pari al valore della superficie residua di mq 119,moltiplicati per euro 78 al metro quadrato.L'espropriazione parziale, infatti, riguardava l'intera diminuzionepatrimoniale subita dal soggetto passivo, ivi compresa la perdita divalore della porzione residua, dovendosi computare un'unica inden-nità di espropriazione.Pertanto, ai sensi dell'art. 15-bis della legge provinciale n. 6 del1993, l'espropriazione parziale era costituita dalla differenza tra ilvalore dell'intera area prima dell'espropriazione, pari a 255 mq, pereuro 260,00 al mq, e quindi ad euro 66.300,00, ed il valore della5 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026porzione residua pari a mq 119 per euro 78,00 a mq e quindi euro9.282,00, risultante dalla differenza pari ad euro 57.018,00.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà Trentinabeton.6. Ha resistito con controricorso la società Inwit – [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto con atto di scissione parziale del2/12/2019, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assegnato per scissione aVodafone [OSCURATO:SOCIETA]. le infrastrutture passive ed i contratti di loca-zione che davano diritto alla disponibilità di spazi di proprietà di terzi,ivi compreso l'impianto la cui area di sedime era oggetto del presentegiudizio. Il 31/3/2020 la società [OSCURATO:PERSONA] era stata acquisitada Inwit, per effetto di fusione per incorporazione. [OSCURATO:PERSONA] parteci-pava giudizio quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA].7. La ricorrente ha depositato la sentenza del Consiglio di Staton. 1249 del 6/2/2023, che ha annullato la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e Logistica della [OSCURATO:PERSONA] diTrento n. 762 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA].p.a. all'esecuzione del piano delle espropriazioni e determinato larelativa indennità, oggetto del giudizio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 1 e 3 della leggeprovinciale Trento n. 6/1993 in relazione all'art. 360 c.p.c. Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di-scussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, l.p. Trento n. 6/1993, nonché dell'art. 132 c.p.c. per motivazione totalmente omessain relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omesso esame di6 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 15-bis legge provinciale Trento n. 6/1993, nonché dell'art. 132 c.p.c. per motivazione totalmente omessain relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».4. La ricorrente ha prodotto in giudizio, con la memoria scritta,la sentenza del Consiglio di Stato n. 1249 del 6/2/2023, che ha an-nullato la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e Logi-stica della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 762 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva autorizzato [OSCURATO:SOCIETA]. all'esecuzione del piano delleespropriazioni e determinato la relativa indennità, oggetto del giudi-zio.4.1. Pertanto, trova applicazione la giurisprudenza di questaCorte, per cui quando nelle more del giudizio di legittimità risulti do-cumentata, come nel caso di produzione all'udienza di discussionedella sentenza del Giudice amministrativo di annullamento del de-creto di esproprio, che è condizione dell'azione di determinazionedell'indennità, una sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrentealla definizione del giudizio, e quindi ad una pronuncia sul meritodell'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6026).Si è specificato che qualora in relazione ad un giudizio di opposi-zione alla stima dell'indennità di espropriazione, intervenga, con de-cisione del Giudice amministrativo passata in giudicato, l'annulla-mento del decreto di esproprio, il processo non può continuare, es-sendo venuto meno uno dei presupposti fondamentali, quale l'esi-7 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'OrazioNumero registro generale 20306/2021Numero sezionale 4090/2025Numero di raccolta generale 12450/2026Data pubblicazione 04/05/2026stenza e la validità dell'indicato decreto (Cass., sez. 1, 21/2/2006,n. 2006).La sentenza va, quindi, cassata senza rinvio, ai sensi dell'art.382, terzo comma, c.p.c.Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio dilegittimità e di quello di merito. P.Q.MCassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa le spese del giudizio di cassazione e del giudizio diappello.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 20306/2021 Cons. Est. LuigiD'Orazio