CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 33899/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso il dottor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITANA di CATANIA (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania)– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura provinciale di Catania ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1164/2019 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 29.9.2005 la “ Acoset ” s. p . a . citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Catania. Premetteva che il15.7.2005 le era stato notificato avviso di liquidazione e di accertamento del 12.7.2005del complessivo importo di euro 2 1. 40 7, 64, di cui euro 19.299,96 per canone di occupazione spazi e aree pubbliche per l’ ann o 2004ed euro 516,46 per TOSAP (cfr. ricorso, pag. 1 ) . Premetteva che il15.7.2005 le era stato notificato avviso di liquidazione e di accertamento del 12.7.2005del complessivo importo di euro 21.923,18, di cui euro 20.294,25 per canone di occupazione spazi e aree pubbliche per l’anno 2005ed euro 516,46 per TOSAP (cfr. ricorso, pag. 2 ) . Indi esponeva che, con riferimento alla TOSAP, aveva impugnato i predetti avvisi di liquidazione/a ccertamento d inanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che li aveva annullat i con sentenza n. 2 27 /1/11, poi confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1027/34/15(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva altresì che era stata costituita per trasformazione dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” giusta verbale di assemblea straordinaria del 6.7.2004 e che risultava solo formalmente titolare di una serie di concessioni di suolo pubblico stradale per la collocazione di condutture e di impianti per l’assolvimento del servizio idrico pubblico(cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’insussistenza delle pretese creditorie invocate a titolo di canone di occupazione di spazi e aree pubbliche provinciali per gli anni2004 e 2005, di cui agli avvisi di liquidazione e di a ccertamento del 12.7.2005, con susseguente declaratoria di illegittimità dei medesimi atti (cfr. ricorso, pag. 1). 2.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 3.Con sentenza n. 312/2012 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e dichiarava che l’attrice era esentata dalpagamento del canone per gli anni2004 e 2005. 4.[OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva appello . Resisteva la “Acoset” s.p.a.; esperiva appello incidentale. 5.Con sentenza n. 1 1 64 dei 27.3 / 20.5. 2019 la Corte d’Appello di Catania accoglievail gravame principale e, per l’effetto, rigettava la domanda esperita in prime cure dalla “Acoset”; rigettava il gravame incidentale e le domande dichiarate assorbite in prima istanza; condannava la “Acoset” alle spese del doppio grado. Evidenziava la Corte di Catania che era senz’altro fondato il primo motivo dell’appello principale - con cui la [OSCURATO:PERSONA] an a aveva addotto la nullità del primo dictumper difetto assoluto di motivazione –siccome il tribunale aveva accolto la domanda attorea, “ma riferendosi ad una diversa fattispecie” (così sentenza d’appello, pag. 4).Premettevala corte in ordine al secondo motivo dell’appello principale che gli avvisi di liquidazione/a ccertamento del 12 . 7 .200 5 si riferiva no a l canon e concessorio non ricognitorio ex art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (c .d.s. ) (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Indi evidenziava che “il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio non è alternativo alla TOSAP o al COSAP e può aggiungersi a questi” (così sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava, segnatamente, che il COSAP e la TOSAP ben possono coesistere, “senza dare luogo a duplicazione di imposta, essendo diversa la natura giuridica (…) e il fondamento (…) da cui traggono origine” (cosìsentenza d’appello, pag. 7), e, ulteriormente, che ben possono coesistere il COSAP ed il canone ex art. 27 c.d.s., siccome l’uno e l’altro canone sono ancorati a parametri di natura diversa (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava dunque che non operava – per l’appellata – alcuna norma di esenzione dal canone exart. 27 c.d.s., sicché gli avvisi di accertamento erano senz’altro legittimi (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava la corte in ordine all’appello incidentale – con cui la “Acoset” aveva addotto di non essere soggetto imponibile, siccome negli annid’imposta 2004/2005 non era titolare delle infrastrutture idriche collocate sul suolo provinciale per la cui occupazione erano stati richiesti i canoni – che l’operata qualificazione del canone giusta la previsione dell’art. 27 c.d.s. aveva valenza assorbente, sicché non veniva in considerazione il COSAP (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava infine la corte che erano destituite di fondamento le ulteriori domande, le ulteriori deduzioni dell’attrice rimaste assorbite in prime cure. Ovvero la deduzione di illegittimità degli avvisi di accertamento per indeterminatezza della liquidazione, siccome gli avvisi di accertamento recavano la quantificazione monetaria operata, in conformità al regolamento provinciale del 1995, per ogni km lineare di strada occupata (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Ovvero la deduzione di illegittimità degli avvisi di accertamento correlata al rilievo per cui la Provincia di Catania non aveva adottato il regolamento che sostituisce il COSAP con il canone concessorio, siccome, giusta la disciplina legislativa applicabile ratione temporis, unicamente per le entrate tributarie si prefigura l’obbligo di adozione di uno specifico regolamento, sicché nulla ostava, esulandosi dall’ambito delle entrate tributarie, all’operatività del regolamento provinciale del 1995 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8- 9 ) . Ovvero la deduzione di illegittimità degli avvisi di accertamento correlata alla doppia imposizione, siccome priva di rilevanza in quanto la C.T.R. aveva annullato gli atti di accertamento con riferimento alla TOSAP (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Acoset” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi , variamente articolati, la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132, 2° co., n. 4, e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. Premette che all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte di Catania ha sollevato eccezione di giudicato “ esterno” conseguente alla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 2254 del 19.9.2016 ed alla successiva udienza collegiale del 28.11.2018 innanzi alla Corte catanese ha reiterato l’eccezione di giudicato “esterno”ed ha prodotto copia conforme della sentenza del T.A.R. Sicilia con attestazione del suo passaggio in giudicato (cfr. ricorso, pag. 4). Premette che con la sentenza n. 2254/2016 il T.A.R. di Catania ha annullato il regolamento TOSAP adottato dal “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” (poi [OSCURATO:PERSONA] di Catania)con delibera commissariale n. 10 del 4.2.2015, nella parte e negli articoli in cui disciplina il canone concessorio non ricognitorio exart. 27 d.lgs. c.d.s. , e ha statuito che il canone anzidetto non è applicabile alle “occupazioni del sottosuolo stradale con impianti a rete che non (…) ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come le occupazioni che riguardano la presente controversia” (così ricorso, pag. 7). Indi deduce che la Corte di Catania ha omesso di pronunciarsi in ordine alla surriferita eccezione di giudicato “esterno” (cfr.ricorso, pag. 7). Deduce segnatamente, ai fini della operatività del giudicato “esterno”, che medesime sono le parti del presente giudizio e del giudizio definito dal T.A.R. di Catania con la sentenza n. 2254/2016; che il regolamento TOSAP del 2015 riproduce similmente i contenuti del regolamento provinciale del 1995, rilevante nella specie; che la questione di diritto –esigibilità del canone ex art. 27 c.d.s. per l’occupazione del sottosuolo stradale con infrastrutture idriche a rete – risolta dal T.A.R. e costituentela premessa logico-giuridica imprescindibile della statuizione amministrativa passata in giudicato è punto fondamentale pur del presente giudizio (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce dunque che con la pronuncia n. 2254/2016 il T.A.R. ha statuito in termini del tutto incompatibili con la pronuncia della Corte d’Appello di Catania, che, viceversa , ha affermato che nella specie non opera alcuna ragione di esenzione dal canone exart. 27 c.d.s. (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11 ) . 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132, 2° co., n. 4, e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. Premette che con la comparsa di costituzione depositata in grado d’appello ha sollevato eccezione di giudicato “esterno” conseguente alla sentenza di questa Corte n. 15247 del 12.9.2012, sentenza allegata alla medesima comparsa (cfr. ricorso, pag. 4). Premette che con la sentenza n. 15247 del 12.9.2012 questa Corte ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso la sentenza n. 83/2007 della C.T.R. di Catania ed ha affermato l’esenzione di essa ricorrente dalla TOSAP per le occupazioni di suolo provinciale a motivo della devoluzione exart. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507/1993 delle infrastrutture a rete al termine della concessione ad un ente pubblico territoriale (cfr. ricorso, pagg. 13 -14).Indi deduce che la Corte di Catania ha omesso di pronunciarsi in ordine alla surriferita eccezione di giudicato “esterno” (cfr.ricorso, pag. 13). Deduce segnatamente, ai fini della operatività del giudicato “esterno”, che l’art. 16 del regolamento provinciale del 1995 ha recepito le clausole di esenzione dalla TOSAP di cui all’art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507/1993 e l’art. 15 dello stesso regolamento ha esteso le cause di esenzione al canone concessorio ex art. 27 c.d.s., canone a sua volta contemplato all’art. 13 del medesimoregolamento (cfr. ricorso, pag. 14). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza “per motivazione illogica e travisamento della statuizione del primo giudice in ordine al canone oggetto di esenzione” (così ricorso, pag. 16). 11. Con i l quarto motivo la ricorrente denuncia in via subordinata e condizionata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15, 13 e 16 del regolamento provinciale n. 39/1995. Deduce, qualora si reputi che la Corte di Catania abbia inteso disconoscere che l’art. 15 del regolamento provinciale del 1995 estenda al canone exart. 27 c.d.s. anche le cause di esenzione previste per la TOSAP dall’art. 16 del medesimo regolamento (cfr. ricorso, pag. 18), che la Corte catanese avrebbe in tal modo statuito in contrasto con il chiaro dettato dell’art. 15 cit. Deduce invero che le locuzioni “norme relative alla TOSAP” e “ed altro”,che figurano nella previsione, dell’art. 15 cit., rendono evidente che il regolamento provinciale del 1995 “abbia voluto operare una estensione piena del regime della Tosap al Canone di cui all’art. 27 C.d.S.” (così ricorso, pag. 18), sicché le deroghe all’estensione riguardano la misura minima del canone, le sanzioni amministrative non penali, gli interessi ma non già le esenzioni di cui al successivo art. 16 (cfr. ricorso, pag. 18). 12.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza exart. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. “per motivazione illogica e travisamento della statuizione del primo giudice in ordine al canone oggetto di esenzione” (così ricorso, pag. 18). Premette che la [OSCURATO:PERSONA] di Catania con il primo motivo del proprio appello aveva, in sostanza, lamentato che il tribunale avesse fatto riferimento al canone di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, cioè al COSAP in senso stretto, anziché al canone concessorio di cui all’art. 27 c.d.s.,che la [OSCURATO:PERSONA] di Catania aveva affermato di aver applicato (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce nondimeno che, contrariamente all’assunto della Corte di Catania, il tribunale in nessun modo aveva inteso riferirsi all’art. 63 cit. e dunque al COSAP in senso stretto (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce del resto che il tribunale, allorché le aveva riconosciuto l’esenzione dal canone, aveva “fatto esplicito (e corretto) riferimento al canone previsto dall’art. 13 del regolamento provinciale n. 39/95, che contempla solo il canone di cui all’art.27 Codice della Strada” (così ricorso, pag. 20). 13.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.d.s., dell’art. 18 legge n. 488/1999 e del combinato disposto degli artt. 13, 15 e 16 del regolamento provinciale n. 39/1995.Deduce che il canone di cui all’art. 27 c.d.s. non è oggetto di un’applicazione generalizzata (cfr.ricorso, pag. 21). Deduce, invero, che in assenza di limitazioni all’uso pubblico della strada difetta il presupposto per l’applicazione del canone (cfr. ricorso, pag. 21); che d’altronde in tal senso ha statuito il T.A.R. di Catania con la sentenza n. 2254/2016 passata in giudicato (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce in subordine che la Corte di Catania ha errato a reputare legittima nel caso di specie la quantificazione del canone (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce, invero, che a mente dell’8° co. dell’art. 27 c.d.s. l’ente territoriale deve differenziare la misura del canone in relazione al tipo di utilizzo e di vantaggio che l’utente ne ricava e deve prevedere casi di esenzione del canone, allorquando l’utente non ricava vantaggi a discapito dell’uso pubblico del suolo o, come nella specie, del sottosuolo (cfr. ricorso, pag. 22). 14.Con il settimo motivo – concernente il rigetto dell’appello incidentale - la ricorrente denunciaai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazione illogica e fondata su presupposto errato e la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Premette che con il primo motivo dell’appello incidentale aveva, a censura del primo dictum, addotto che non era assoggettabile al canone richiesto, siccome con la legge n. 36/1994 si era provveduto alla riorganizzazione del servizio pubblico idrico integrato e si era fatto luogo al trasferimento ai Comuni ed alle Province dell’organizzazione e della gestione del medesimo servizio (cfr.ricorso, pag. 23). Premette che con il primo motivo dell’appello incidentale aveva altresì addotto che a seguito della costituzione in data 4.2.2022 del Consorzio ATO 2 di Catania, essa ricorrente aveva proseguito il servizio “in regime di fatto”, come gestore interinale nelle more dell’affidamento al nuovo gestore (cfr. ricorso, pag. 23). Indi deduce che la Corte di Catania, allorché ha assunto che esplicava valenza la qualificazione del canone a mente dell’art. 27 c.d.s., sicché non veniva in considerazione il COSAP, ha motivato in maniera del tutto illogica, disancorata dalla ragione addotta (cfr.ricorso, pag. 26). Deduce inoltre che ben avrebbe dovuto la corte distrettuale delibare dapprima il motivo dell’appello incidentale, involgenteuna questione preliminare, ed il cui accoglimento avrebbe comportato la inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] di Catania (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce al contempo che la corte territoriale ha omesso l’esame della circolare –prodotta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], illustrata nella conclusionale di prime cure, oggetto delle controdeduzioni di controparte con la comparsa di replica e la cui disamina era stata riproposta con l’appello incidentale –con cui il Consorzio ATO 2 di Catania aveva fatto constatare la sua qualità di titolare dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sin dal 2002 (cfr. ricorso, pag. 27). 15.Il primo motivo, il secondo motivo ed il settimo motivo di ricorso sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo, del quarto (motivo, quest’ultimo, espressamente esperito in via subordinata), del quinto e del sesto motivo.L’accoglimento del primo, del secondo e del settimo motivo assorbe altresì la disamina dell’ottavo, del nono, del decimo e dell’undicesimomotivo, motivi tutti, questi ultimi, concernenti i rilievi rimasti assorbiti nella pronuncia del tribunale e rigettati dalla corte d’appello,motivi tutti, questi ultimi, in maniera esp ressa esperiti subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi concernenti la non assoggettabilità al canone della ricorrente e la esenzione dal canone della ricorrente (cfr. ricorso pag. 28). 16.Si evidenzia con specifico riferimento al primo ed al secondo motivo (con cui,si ribadisce, si è addotta la nullità dell’impugnata sentenza per violazione , peraltro, dell’art. 112 cod. proc. civ.) quanto segue (c fr. Cass. sez. un.25.7.2019, n. 20181, secondo cui la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa). La “Acoset” ebbe adallegare alla comparsa di costituzione in appello, “quale giudicato esterno inter partes intervenuto dopo la sentenza di prime cure” (così ricorso, pag. 4), la sentenza n. 15247 del 12.9.2012 di questa Corte di legittimità, che “riconosceva ad Acoset il titolo di esenzione dalla T.O.S.A.P. previsto dall’art. 49, lett. e), del d.lgs. 507/93” (così ricorso, pag. 4). La “Acoset” ebbe, all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di precisazione delle conclusioni, a verbalizzare che “in merito alla [sua] non soggezione (…) al canone ex art. 27 C.d.S. era intervenuto un ulteriore giudicato inter partes con sentenza del T.A.R. Catania n. 2254/2016 del 19.6.2016 che allegava” (così ricorso, pag. 4).Ed ebbe, alla successiva udienza del 28.11.2018, a ribadire a verbale che era sopravvenuto il giudicato di cui alla pronuncia del T.A.R.e a dichiarare che intendeva avvalersene (e all’uopo attendeva alla produzione di copia conforme della sentenza con attestazione del suo passaggio in giudicato: cfr. ricorso, pag. 4). Del resto, la “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” ha esplicitamente dato atto, con le controdeduzioni al primo motivo di ricorso, che la “Acoset” , “in sede di comparsa conclusionale del giudizio di appello, ha allegato copia della sentenza [n. 2254/2016del T.A.R. di Catania] chiedendone l’ammissione, ed ha eccepito che l’entrata patrimoniale accertata e liquidata a titolo di Canone non era dovuta per le occupazioni del sottosuolo stradale provinciale con infrastrutture idriche a rete per il giudicato inter partes formatosi sul regolamento approvato con deliberazione n. 10 del 4.02.2015 ” (così controricorso, pag. 10). E parimenti, con le controdeduzioni al secondo motivo di ricorso (cfr. controricorso, pagg. 12 – 1 3 ) , la “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” ha esplicitamente dato atto che la “Acoset” aveva formulato l’eccezione di giudicato correlata alla statuizione n. 1524/2012 della sezione tributaria di questa Corte di legittimità. 17.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Per un verso, la Corte di Catania nulla ha statuito con il dictumin questa sede impugnato in ordine all’eccezione di giudicato “esterno” correlata alla sentenza n. 2254/2016 del T.A.R. di Catania e in ordine all’eccezione di giudicato “esterno” correlata alla sentenza n. 15247/2012di questa Corte di legittimità. Per altro verso, l’eccezione di giudicato “esterno”non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte,e, in considerazione del la su a rilev anza pubblicistica, è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48; Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161, secondo cui ilgiudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art.345 cod. proc. civ. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti ingiudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607; Cass. sez. un. 25.5.2001, n. 226). 18.Sovviene al contempo l a seguente elaborazione di questa Corte. Ossia l’insegnamento secondo cui , qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovverola risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum”del primo (cfr. Cass. 26.2.2019, n. 5486 ; Cass. (ord.) 16.5.2019, n. 13152). Ossial’insegnamento secondo cui nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili (cfr. Cass. (ord.) 19.4.2023, n. 10430; Cass. sez. lav. 18.8.2020, n. 17223). 19.Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale testé enunciata, con specifico riferimento al primo motivo, si osserva quanto segue. A nulla rileva che il T.A.R. Catania, nel giudizio definito con la sentenza n. 2254/2016 – giudizio nell’ambito del quale la “Acoset” aveva “impugnato il regolamento relativo all’occupazione del suolo e le richieste relative al canone ex art. 27 C.d.S. per l’annualità 2015” (così controricorso, pag. 10 ) – “ha annullato un atto estraneo al presente giudizio, perché il regolamentoche invece ci occupa,(…) relativo agli avvisi impugnati per le annualità 2004 e 2005, è del 1995e (…) non è mai stato impugnato dalla società ricorrente, (…) come non lo è stato (…) quello successivo, approvato con delibera consiliare n. 51/2008(…)” (così controricorso, pag. 10). In realtà, con lasentenza n. 2254/2016 i l T.A.R. di Catania ha risol to una questione di diritto incidente su punto decisivo, inerente pur al presente giudizio. Ovvero la questione secondo cui “ciò che rileva, al fine di fondare la pretesa dell’ente locale, non è un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì un utilizzo singolare che incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria” (cfr. ricorso, pagg. 10 –11. Con la pronuncia n. 2254/2016 il T.A.R. ha ulteriormente puntualizzato che “l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale [non] è legittima (…) a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione”: cfr. ricorso, pag. 11).In tal guisa non riveste alcunavalenza la circostanza per cui la ricorrente “nei due precedenti gradi di merito ha sempre proposto e scritto i giudizi,indicando esclusivamente la materia di occupazione suolo pubblico, OSAP e/o COSAP” (così controricorso, pagg. 10- 11 ) . 20. Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale dapprima enunciata , con specifico riferimento al secondo motivo, si osserva quanto segue. La stessa controricorrente ha dato atto(cfr. controricorso, pag. 13) che, con la pronuncia n. 15247 del 12.9.2012, concernente fattispecie in cui era controverso tra le medesime parti della presente lite il pagamento della TOSAP per l’anno 2000, questa Corte ha reputato che l’ “Acoset” fruisce dell’esenzione dal pagamento della TOSAP, allorché ricorra l’ipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, che “condiziona (…) l’esenzione del tributo al fatto che l’occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti al servizio - consist enti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività -ed al fatto che di essi sia prevista all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alComune o alla Provincia al termine della concessione medesima ” (così in motivazione Cass. 12.9.2012, n. 15247. Con la testé menzionata pronuncia questa Corte ha ulteriormente puntualizzato che “l’esenzione da imposta [era] stata - del tutto correttamente - fondata dal giudice di appello, non sulla natura di ente erogatore di pubblici servizi dell’ente concessionario, ma sulla vista devoluzione –all’esito del rapporto concessorio - degli im pianti adibiti al servizio ad un ente pubblico territoriale (non rileva se Comune o Provincia) (…)”).Su tale scorta l’omissione di pronuncia sembra rivestir valenza pur in ordine al surriferito profilo (si ribadisce che la presente fattispecie controversa concerne il canone ex art. 27 c.d.s. per gli ann i 2004 e 2005 di cui a gli avvis i di liquidazione/accertamento notificatialla “Acoset” in data 15 . 7 .200 5 ; cosicché con la presente fattispecie controversa non interferisce il rilievo espresso dalla Corte di Catania con la sentenza n. 2195/2019, oggetto del ricorso iscritto al n. 14276/2020 r.g., rilievo a tenor del quale (cfr. pag. 6) “il regolamento provinciale del 1995 (…) è stato modificato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento adottato il 13/10/2008 (quivi applicabile ratione temporis), che esclude l’estensione al canone delle regole TOSAP, quando concessionarie siano le ditte esercenti un pubblico servizio: ipotesi, questa, che segnatamente qui ricorre, avuto riguardo alla natura e all’oggetto sociale dell’ACOSET”). Da un canto, invero, la ricorrente ha addotto (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, secondo cui il ricorrente per cassazione che denunci un “error in procedendo”, ha da illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato)che l’ipotesi di esenzione dalla TOSAP, di cui alla lett. e) dell’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, si riflette sul canone concessorio ex art. 27 c.d.s., giacché l’art. 16 del regolamento provinciale del 1995 ha recepito tutte le clausole di esenzione di cui all’art. 49 cit. e l’art. 15 del medesimo regolamento le ha estese al canone concessorio ex art. 27 cit. (cfr. ricorso, pag. 14. In tal senso cfr. altresì sentenza d’appello, pag. 7).D’altro canto, alla luce del letterale tenore dell’art. 15 cit. (“le norme relative alla TOSAP, alle modalità di riscossione, criteri di misurazione delle aree ed altro, sono estensibili al pagamento del canone di cui all’art. 13 del presente regolamento”; il testo dell’art. 15 è riprodotto nel corpo del quarto motivo di ricorso, espressamente esperito in via subordinata) e, segnatamente, della locuzione “le norme relative alla TOSAP”, non sembra accreditarsi la prospettazione della controricorrente secondo cui “l’estensione al Canone contenuta all’art. 15 del regolamento provinciale approvato con delibera consiliare n. 39 del 1995 è riferita esclusivamente ai criteri e modalità di riscossione della TOSAP, e non ad altro, vista la diversità normativa e la diversa natura dei due cespiti” (così controricorso, pag. 13). 21.Si evidenzia, con specifico riferimento al settimo motivo, quanto segue. La Corte siciliana, per un verso , ha dato atto che l’appellante incidentale, “Acoset” aveva addotto “di non essere soggetto imponibile poiché, nell’anno 2004/2005, non era titolare delle infrastrutture idriche ricadenti sul suolo provinciale, per la cui occupazione erano stati richiesti i canoni” (così sentenza d’appello, pag. 8). La Corte siciliana, per altro verso , ha assunto – sic et simpliciter – che la medesima doglianza restava assorbita nel rilievo, segnato dall’accoglimento dell’appello principale, per cui nella specie si controverteva in ordine al canone concessorio ex art. 27 c.d.s., “non venendo in considerazione il Cosap” (così sentenza d’appello, pag. 8). In questi terminidi certo si configura l’ “anomalia motivazionale” denunciata con ilmezzo in esame.Ossia si ha riscontro della doglianza per cui la corte d’appello ha motivato in maniera del tutto illogica, siccome -l’ “Acoset” - non aveva correlato la sua non assoggettabilità alla natura del canone, bensì “al fatto che non aveva più la proprietà delle reti di distribuzione idrica” (cosìricorso, pag. 26. Cfr. Cass.(ord.) 12.11.2018, n. 28995, secondo cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta [propriamente] il vizio di motivazione del tutto omessa: cfr. Cass. 27.12.2013, n. 28663). 22. I n accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del settimo motivo di ricorso lasentenza n. 1164/2019 della Corted’Appello di Catania va cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 23.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il settimo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento dei motivi anzidetti la sentenza n. 1164/2019 della Corte d’Appello di Catania erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle sp