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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 09842/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 14 giugno 2021 il Tribunale di Udine, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per difetto dei presupposti applicativi la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza stessa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto l'istanza nonostante fosse emerso il programma unitario di permanere in Italia nònostante i provvedimenti di allontanamento.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover respingere l'istanza dell'interessato poiché gli episodi separatamente giudicati sono stati commessi a due anni di distanza l'uno dall'altro e quale effetto di decisioni estemporanee, seguite a distinti provvedimenti dell'autorità pubblica -il secondo adottato dal giudice penale in sostituzione di pena detentiva- senza che gli stessi episodi fossero riferibili ad unitaria preordinazione e deliberazione, assunta a monte della commissione del primo di essi. 1.1 Va premesso che il Collegio non condivide la lettura dell'istituto della continuazione, operata dal giudice dell'esecuzione, che ha inteso banalizzarne le caratteristiche mediante l'adattamento di uno slogan pubblicitario, che, evidenziando il risparmio conseguito, arresta l'analisi all'effetto favorevole per il condannato della diminuzione del trattamento punitivo senza considerarne la natura giuridica ed il presupposto applicativo della unitaria deliberazione anticipata delle violazioni poi commesse in successivi e distinti momenti attuativi.

Deve comunque riconoscersi che il provvedimento impugnato, nel resto adeguatamente e logicamente motivato, pur nella sintesi delle sue argomentazioni, resiste alle censure formulate col ricorso.

Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, rilevato l'assenza degli indici sintomatici per configurare la continuazione, valorizzando a tale riguardo con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna.

In tal modo ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'eventuale identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, comprensivo delle singole violazioni, che costituisce l'indef tibile ;presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 II ricorrente censura l'ordinanza con argomentazioni, in parte reiterative degli stessi elementi già considerati, deducendo l'unitarietà delle motivazioni sottese alle violazioni contestate, che al più possono rilevare quale movente, ossia quale spinta psicologica all'agire contro la legge, ma che non concretizzano il requisito imprescindibile dell'identità del disegno criminoso, inteso nei termini esposti nell'ordinanza in verifica.

In tal modo il ricorso, da un lato invoca circostanze attinenti alla ricostruzione fattuale degli episodi, che non sono verificabili da parte del giudice di legittimità, la cui cognizione non può estendersi all'accertamento del fatto ed alla valutazione diretta del materiale probatorio, dall'altro sollecita un diverso più favorevole apprezzamento del movente, che di per sé non assume rilievo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 14 giugno 2021 il Tribunale di Udine, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per difetto dei presupposti applicativi la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza stessa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto l'istanza nonostante fosse emerso il programma unitario di permanere in Italia nònostante i provvedimenti di allontanamento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover respingere l'istanza dell'interessato poiché gli episodi separatamente giudicati sono stati commessi a due anni di distanza l'uno dall'altro e quale effetto di decisioni estemporanee, seguite a distinti provvedimenti dell'autorità pubblica -il secondo adottato dal giudice penale in sostituzione di pena detentiva- senza che gli stessi episodi fossero riferibili ad unitaria preordinazione e deliberazione, assunta a monte della commissione del primo di essi. 1.1 Va premesso che il Collegio non condivide la lettura dell'istituto della continuazione, operata dal giudice dell'esecuzione, che ha inteso banalizzarne le caratteristiche mediante l'adattamento di uno slogan pubblicitario, che, evidenziando il risparmio conseguito, arresta l'analisi all'effetto favorevole per il condannato della diminuzione del trattamento punitivo senza considerarne la natura giuridica ed il presupposto applicativo della unitaria deliberazione anticipata delle violazioni poi commesse in successivi e distinti momenti attuativi. Deve comunque riconoscersi che il provvedimento impugnato, nel resto adeguatamente e logicamente motivato, pur nella sintesi delle sue argomentazioni, resiste alle censure formulate col ricorso. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, rilevato l'assenza degli indici sintomatici per configurare la continuazione, valorizzando a tale riguardo con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna. In tal modo ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'eventuale identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, comprensivo delle singole violazioni, che costituisce l'indef tibile ;presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 II ricorrente censura l'ordinanza con argomentazioni, in parte reiterative degli stessi elementi già considerati, deducendo l'unitarietà delle motivazioni sottese alle violazioni contestate, che al più possono rilevare quale movente, ossia quale spinta psicologica all'agire contro la legge, ma che non concretizzano il requisito imprescindibile dell'identità del disegno criminoso, inteso nei termini esposti nell'ordinanza in verifica. In tal modo il ricorso, da un lato invoca circostanze attinenti alla ricostruzione fattuale degli episodi, che non sono verificabili da parte del giudice di legittimità, la cui cognizione non può estendersi all'accertamento del fatto ed alla valutazione diretta del materiale probatorio, dall'altro sollecita un diverso più favorevole apprezzamento del movente, che di per sé non assume rilievo. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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