Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 31823/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ATTO1.

Con ordinanza in data 21/01/2026, il Tribunale di sorveglianza di Palermoha respinto la richiesta di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e ha disposto che egli continui ad eseguire lapena per un anno in regime di differimento nelle forme della detenzionedomiciliare presso l’attuale domicilio e presso i presidi sanitari ove vienetemporaneamente ricoverato.Ha premesso che il condannato stava espiando una complessiva pena di anninove e mesi dieci di reclusione e che dalla relazione sanitaria del 20/10/2025 eraemerso un quadro clinico attualmente grave, poiché l’istante era portatore didisabilità, non deambulava e si trovava affetto da una patologia degenerativa;per questo gli era stata concessa la proroga per un anno del differimentodell’esecuzione della pena.La misura alternativa dell’affidamento in prova veniva, invece, negata,richiamando l’assenza di elementi di valutazione circa la crescita morale epersonale del condannato in ordine al nutrito curriculum delinquenziale ed al suoprofilo di pericolosità.2.

Avverso la predetta ordinanza nella parte in cui respinge l’istanza diaffidamento ai servizi sociali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso e con unico articolato motivo ha censurato la mancanza di motivazione ela violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47ord. pen., 678, 666, comma 5, 125 cod. proc. pen. e 27 Cost.La statuizione di rigetto era stata motivata con clausole di stile e senzaesercitare i poteri istruttori previsti dagli artt. 47 ord. pen., 678, 666, comma 5,cod. proc. pen. per accertare l’evoluzione della personalità del condannato e ilsuo percorso di rieducazione.Ai fini della concedibilità della misura alternativa andava valutata la condottaserbata dal condannato in epoca successiva alla commissione dei fatti anchetenendo conto della circostanza che egli da oltre cinque anni è in regime didifferimento pena in detenzione domiciliare.Il provvedimento impugnato non contiene alcuna verifica circa l’utilità dellamisura alternativa richiesta rispetto alle finalità riabilitative e la relazionedell’UEPE era stata circoscritta alle condizioni di salute e a quelle abitative; nonerano stati nemmeno presi in considerazione i rilievi difensivi proposti all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] sui profili di opportunità della concessione della misura richiesta.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte con lequali ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale disorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alladetenzione quando «le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misurarichiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza diprospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale danon richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep.2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01).Si tratta di una verifica preliminare sulla concedibilità della misura, che,comportando l’osservanza di prescrizioni, rende «giustificato il giudizioprognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misuraallorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione adelinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenzegiudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01).La verifica deve essere comunque attualizzata al momento della valutazionedella richiesta, perché il giudizio prognostico negativo non si può basare solo suiprecedenti penali, peraltro risalenti, senza procedere ad un compiuto esame dellerisultanze relative alle eventuali ulteriori manifestazioni di pericolosità oall’insorgenza di elementi ulteriori distonici o incompatibili con la pericolositàmanifestata con la commissione dei reati per i quali il condannato è chiamato adespiare la pena.Il provvedimento impugnato fonda almeno in parte le sue valutazioni sul giàcristallizzato ma risalente giudizio di pericolosità, ancorato alle condotte per lequali l’istante è stato condannato, e nel resto sull’assenza di elementi divalutazione circa la sua crescita morale e personale.Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale disorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina edalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, neiprecedenti penali (Sez. 1 n. 1812, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) nellependenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1 n. 1970, 11/03/1997,Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione.Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se è veroche il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli è però tenuto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governal'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.270016 - 01).Dal provvedimento impugnato emerge che tale indagine non è stata svolta,che le informazioni proveniente dall’UEPE, prese in considerazione nellamotivazione, attengono esclusivamente allo stato di salute e al luogo diabitazione del condannato, e che infine non sono specificamente confutate lededuzioni difensive circa l’utilità della misura ai fini del percorso rieducativo.Tale omissione rende carente la motivazione sia sul fronte della verifica dellapermanenza della pericolosità alla luce del tempo trascorso dai fatti e dellecondizioni di salute del condannato, che appaiono astrattamente incidenti sullapossibilità di realizzare condotte illecite, sia sul fronte dell’individuazionedell’eventuale misura alternativa idonea a conseguire gli scopi rieducativi dellapena.3.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendonuovo giudizio per una completa rivalutazione dell’istanza del condannato.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO1. Con ordinanza in data 21/01/2026, il Tribunale di sorveglianza di Palermoha respinto la richiesta di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e ha disposto che egli continui ad eseguire lapena per un anno in regime di differimento nelle forme della detenzionedomiciliare presso l’attuale domicilio e presso i presidi sanitari ove vienetemporaneamente ricoverato.Ha premesso che il condannato stava espiando una complessiva pena di anninove e mesi dieci di reclusione e che dalla relazione sanitaria del 20/10/2025 eraemerso un quadro clinico attualmente grave, poiché l’istante era portatore didisabilità, non deambulava e si trovava affetto da una patologia degenerativa;per questo gli era stata concessa la proroga per un anno del differimentodell’esecuzione della pena.La misura alternativa dell’affidamento in prova veniva, invece, negata,richiamando l’assenza di elementi di valutazione circa la crescita morale epersonale del condannato in ordine al nutrito curriculum delinquenziale ed al suoprofilo di pericolosità.2. Avverso la predetta ordinanza nella parte in cui respinge l’istanza diaffidamento ai servizi sociali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso e con unico articolato motivo ha censurato la mancanza di motivazione ela violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47ord. pen., 678, 666, comma 5, 125 cod. proc. pen. e 27 Cost.La statuizione di rigetto era stata motivata con clausole di stile e senzaesercitare i poteri istruttori previsti dagli artt. 47 ord. pen., 678, 666, comma 5,cod. proc. pen. per accertare l’evoluzione della personalità del condannato e ilsuo percorso di rieducazione.Ai fini della concedibilità della misura alternativa andava valutata la condottaserbata dal condannato in epoca successiva alla commissione dei fatti anchetenendo conto della circostanza che egli da oltre cinque anni è in regime didifferimento pena in detenzione domiciliare.Il provvedimento impugnato non contiene alcuna verifica circa l’utilità dellamisura alternativa richiesta rispetto alle finalità riabilitative e la relazionedell’UEPE era stata circoscritta alle condizioni di salute e a quelle abitative; nonerano stati nemmeno presi in considerazione i rilievi difensivi proposti all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] sui profili di opportunità della concessione della misura richiesta.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte con lequali ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale disorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alladetenzione quando «le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misurarichiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza diprospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale danon richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep.2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01).Si tratta di una verifica preliminare sulla concedibilità della misura, che,comportando l’osservanza di prescrizioni, rende «giustificato il giudizioprognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misuraallorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione adelinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenzegiudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01).La verifica deve essere comunque attualizzata al momento della valutazionedella richiesta, perché il giudizio prognostico negativo non si può basare solo suiprecedenti penali, peraltro risalenti, senza procedere ad un compiuto esame dellerisultanze relative alle eventuali ulteriori manifestazioni di pericolosità oall’insorgenza di elementi ulteriori distonici o incompatibili con la pericolositàmanifestata con la commissione dei reati per i quali il condannato è chiamato adespiare la pena.Il provvedimento impugnato fonda almeno in parte le sue valutazioni sul giàcristallizzato ma risalente giudizio di pericolosità, ancorato alle condotte per lequali l’istante è stato condannato, e nel resto sull’assenza di elementi divalutazione circa la sua crescita morale e personale.Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale disorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina edalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, neiprecedenti penali (Sez. 1 n. 1812, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) nellependenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1 n. 1970, 11/03/1997,Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione.Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se è veroche il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli è però tenuto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governal'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.270016 - 01).Dal provvedimento impugnato emerge che tale indagine non è stata svolta,che le informazioni proveniente dall’UEPE, prese in considerazione nellamotivazione, attengono esclusivamente allo stato di salute e al luogo diabitazione del condannato, e che infine non sono specificamente confutate lededuzioni difensive circa l’utilità della misura ai fini del percorso rieducativo.Tale omissione rende carente la motivazione sia sul fronte della verifica dellapermanenza della pericolosità alla luce del tempo trascorso dai fatti e dellecondizioni di salute del condannato, che appaiono astrattamente incidenti sullapossibilità di realizzare condotte illecite, sia sul fronte dell’individuazionedell’eventuale misura alternativa idonea a conseguire gli scopi rieducativi dellapena.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendonuovo giudizio per una completa rivalutazione dell’istanza del condannato.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris