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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18116/2024

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/198:1., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 29 novembre 2023, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, dell'i giugno 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., per avere fatto parte di una articolazione della 'ndrangheta calabrese, individuata come 'ndrina di Mileto-Calabro (capo 1 della imputazione pravvisoria).

La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per una nuova valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza, con particolare riguardo al ruolo assunto in concreto dal ricorrente nella consorteria sopra descritta.

Il Tribunale ha ritenuto che alcuni elementi investigativi fossero decisivi nel dare contezza della esistenza di una articolazione di ‘ndrangheta radicata nel territorio calabro di Mileto e facente capo a varie famiglie, tra le quali quella di sangue del ricorrente, il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], vittima di omicidio, aveva rivestito posizione di vertice.

Il ricorrente, inoltre, è stato ritenuto inserito in tale compagine criminale quale uomo di azione ("azionista") per effetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Iannello ed [OSCURATO:PERSONA], soggetti ritenuti attendibili e, ad avviso del Tribunale, vicendevolmente riscontrantesi, nonché corroborati da una intercettazione tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto facente parte di una famiglia posta al comando della medesima articolazione illecita, rivelativa dell'intraneità dell'indagato al sodalizio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti.

2.1. Nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno specifico e concreto ruolo assunto dal ricorrente nell'ambito della articolazione di ‘ndrangheta prima delineata.

Il Tribunale non avrebbe colmato le criticità motivazionali che avevano condotto la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la prima ordinanza emessa in sede di riesame.

I collaboratori di giustizia non avrebbero offerto alcun contributo specifico, limitandosi a generiche affermazioni, che il ricorso ripercorre, le quali non coinvolgerebbero direttamente la persona del ricorrente.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inoltre e come già rilevato dalla Corte di cassazione, sarebbero state smentite da quelle di [OSCURATO:PERSONA].nnarino, assunte in sede di indagini difensive e non si sarebbero potute frazionare a piacimento.Tali evanescenti dichiarazioni non avrebbero per questo potuto ritenersi riscontrate dalla conversazione intercettata valorizzata dal Tribunale.

Infine, con riguardo ad altra vicenda inerente al controllo della vendita del pane nel territorio di riferimento, da parte del ricorrente e di altri esponenti della sua famiglia di sangue come il di lui fratello Pasquale, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di cassazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso.

Si dà atto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi nei quali si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per il mancato raffronto delle dichiarazioni di Colace con quelle rese da Arena, oltre che per la sopravvenienza di confidenze di quest'ultimo, mai emerse prima, come evidenziato nelle due memorie depositate nei due procedimenti di riesame; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati ed a tratti generici.

1. Il Tribunale, al di là delle più evanescenti affermazioni del collaborante Iannello, ha individuato un nucleo comune alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Moscato ed Arena, costituito dalla circostanza che entrambi, in grado di individuare in fotografia il ricorrente, lo avessero indicato come "uomo di azione" della cosca di `ndrangheta operante nel territorio di Mileto.

Entrambi i collaboranti sono stati ritenuti attendibili dal Tribunale, non solo perché autonomamente riscontrantesi sulla predetta circostanza, ma anche perché corroborati da una specifica emergenza esterna, costituita dal contenuto di una intercettazione che l'ordinanza impugnata ha sviscerato in modo più approfondito rispetto al precedente provvedimento oggetto di annullamento con rinvio.

Sulla pregnanza dimostrativa di tale elemento decisivo di valutazione i ricorsi sorvolano.

Nella intercettazione citata, secondo la ricostruzione di merito operata dal Tribunale ed in questa sede non rivedibile in quanto priva di vizi logico-giuridici, il ricorrente personalmente interviene a risolvere un problema di terzi in quanto investito da uno dei due soggetti interessati (che non aveva ricevuto un pagamento di un noleggio di un'autovettura) che gli riconosceva un ruolo criminale nella famiglia di Mileto ed in funzione di ciò capace di recuperare il credito, circostanza che era avvenuta attraverso il prelievo forzoso del mezzo presso il debitore e, dunque, con una concreta "azione" preceduta dalla significativa interlocuzione con il fratello del suo interlocutore, individuato come referente criminale, che tale ordine gli aveva commissionato ([OSCURATO:PERSONA]).

In tale ambito di rapporti, il ricorrente mostrava una comune appartenenza criminale al suo referente [OSCURATO:PERSONA] - attinto da altri elementi investigativi, dimostrativi della sua effettiva intraneità al sodalizio, quale esponente di altra famiglia egemone sul medesimo territorio - esprimendosi nel senso della reciprocità di favori e di ordini scambiati o scambiabili tra loro in quanto basata sulla comune "fratellanza" rispetto al medesimo consesso criminale ("io avevo ordini da un fratello mio....se a me tuo fratello Michele mi dice una cosa...punto e basta! E se gliela dico io a tuo fratello Michele è la stessa cosa").

Tale evenienza investigativa, accuratamente analizzata dal Tribunale e resistente alle critiche difensive che non ne hanno intaccato il contenuto, è idonea a superare i dubbi sollevati nei ricorsi in ordine alla consistenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (quanto alla loro natura di seconda mano, alla frazionabilità - sulla quale hanno molto insistito le difese a proposito delle dichiarazioni del Colace - alla specificità delle indicazioni), ferma restando la selezione efficace operata dal Tribunale sulla circostanza riscontrata autonomamente dalla intercettazione e relativa al ruolo di uomo d'azione ricoperto dal ricorrente in seno al consesso criminale di cui si discute.

Gli altri argomenti difensivi che ineriscono alle risultanze più ritagliate sulla figura del fratello del ricorrente (vicenda del controllo della vendita del pane), si evidenziano come ininfluenti rispetto al nucleo centrale della decisione, avendo lo stesso Tribunale precisato che si trattava di elementi ulteriori non decisivi (cfr. fg. 8 del provvedimento impugnato).

Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzepilis hAl Jk-uu-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/198:1., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 29 novembre 2023, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, dell'i giugno 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., per avere fatto parte di una articolazione della 'ndrangheta calabrese, individuata come 'ndrina di Mileto-Calabro (capo 1 della imputazione pravvisoria). La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per una nuova valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza, con particolare riguardo al ruolo assunto in concreto dal ricorrente nella consorteria sopra descritta. Il Tribunale ha ritenuto che alcuni elementi investigativi fossero decisivi nel dare contezza della esistenza di una articolazione di ‘ndrangheta radicata nel territorio calabro di Mileto e facente capo a varie famiglie, tra le quali quella di sangue del ricorrente, il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], vittima di omicidio, aveva rivestito posizione di vertice. Il ricorrente, inoltre, è stato ritenuto inserito in tale compagine criminale quale uomo di azione ("azionista") per effetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Iannello ed [OSCURATO:PERSONA], soggetti ritenuti attendibili e, ad avviso del Tribunale, vicendevolmente riscontrantesi, nonché corroborati da una intercettazione tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto facente parte di una famiglia posta al comando della medesima articolazione illecita, rivelativa dell'intraneità dell'indagato al sodalizio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno specifico e concreto ruolo assunto dal ricorrente nell'ambito della articolazione di ‘ndrangheta prima delineata. Il Tribunale non avrebbe colmato le criticità motivazionali che avevano condotto la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la prima ordinanza emessa in sede di riesame. I collaboratori di giustizia non avrebbero offerto alcun contributo specifico, limitandosi a generiche affermazioni, che il ricorso ripercorre, le quali non coinvolgerebbero direttamente la persona del ricorrente. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inoltre e come già rilevato dalla Corte di cassazione, sarebbero state smentite da quelle di [OSCURATO:PERSONA].nnarino, assunte in sede di indagini difensive e non si sarebbero potute frazionare a piacimento.Tali evanescenti dichiarazioni non avrebbero per questo potuto ritenersi riscontrate dalla conversazione intercettata valorizzata dal Tribunale. Infine, con riguardo ad altra vicenda inerente al controllo della vendita del pane nel territorio di riferimento, da parte del ricorrente e di altri esponenti della sua famiglia di sangue come il di lui fratello Pasquale, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di cassazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso. Si dà atto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi nei quali si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per il mancato raffronto delle dichiarazioni di Colace con quelle rese da Arena, oltre che per la sopravvenienza di confidenze di quest'ultimo, mai emerse prima, come evidenziato nelle due memorie depositate nei due procedimenti di riesame; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati ed a tratti generici. 1. Il Tribunale, al di là delle più evanescenti affermazioni del collaborante Iannello, ha individuato un nucleo comune alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Moscato ed Arena, costituito dalla circostanza che entrambi, in grado di individuare in fotografia il ricorrente, lo avessero indicato come "uomo di azione" della cosca di `ndrangheta operante nel territorio di Mileto. Entrambi i collaboranti sono stati ritenuti attendibili dal Tribunale, non solo perché autonomamente riscontrantesi sulla predetta circostanza, ma anche perché corroborati da una specifica emergenza esterna, costituita dal contenuto di una intercettazione che l'ordinanza impugnata ha sviscerato in modo più approfondito rispetto al precedente provvedimento oggetto di annullamento con rinvio. Sulla pregnanza dimostrativa di tale elemento decisivo di valutazione i ricorsi sorvolano. Nella intercettazione citata, secondo la ricostruzione di merito operata dal Tribunale ed in questa sede non rivedibile in quanto priva di vizi logico-giuridici, il ricorrente personalmente interviene a risolvere un problema di terzi in quanto investito da uno dei due soggetti interessati (che non aveva ricevuto un pagamento di un noleggio di un'autovettura) che gli riconosceva un ruolo criminale nella famiglia di Mileto ed in funzione di ciò capace di recuperare il credito, circostanza che era avvenuta attraverso il prelievo forzoso del mezzo presso il debitore e, dunque, con una concreta "azione" preceduta dalla significativa interlocuzione con il fratello del suo interlocutore, individuato come referente criminale, che tale ordine gli aveva commissionato ([OSCURATO:PERSONA]). In tale ambito di rapporti, il ricorrente mostrava una comune appartenenza criminale al suo referente [OSCURATO:PERSONA] - attinto da altri elementi investigativi, dimostrativi della sua effettiva intraneità al sodalizio, quale esponente di altra famiglia egemone sul medesimo territorio - esprimendosi nel senso della reciprocità di favori e di ordini scambiati o scambiabili tra loro in quanto basata sulla comune "fratellanza" rispetto al medesimo consesso criminale ("io avevo ordini da un fratello mio....se a me tuo fratello Michele mi dice una cosa...punto e basta! E se gliela dico io a tuo fratello Michele è la stessa cosa"). Tale evenienza investigativa, accuratamente analizzata dal Tribunale e resistente alle critiche difensive che non ne hanno intaccato il contenuto, è idonea a superare i dubbi sollevati nei ricorsi in ordine alla consistenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (quanto alla loro natura di seconda mano, alla frazionabilità - sulla quale hanno molto insistito le difese a proposito delle dichiarazioni del Colace - alla specificità delle indicazioni), ferma restando la selezione efficace operata dal Tribunale sulla circostanza riscontrata autonomamente dalla intercettazione e relativa al ruolo di uomo d'azione ricoperto dal ricorrente in seno al consesso criminale di cui si discute. Gli altri argomenti difensivi che ineriscono alle risultanze più ritagliate sulla figura del fratello del ricorrente (vicenda del controllo della vendita del pane), si evidenziano come ininfluenti rispetto al nucleo centrale della decisione, avendo lo stesso Tribunale precisato che si trattava di elementi ulteriori non decisivi (cfr. fg. 8 del provvedimento impugnato). Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzepilis hAl Jk-uu-
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