CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 04/11/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso in data 20/05/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. anziché dell'art. 712 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi censurati sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di qualificazione giuridica del fatto, sicché la pretesa violazione della legge penale sostanziale risulta fondata su assunti che attengono alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. ed ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla scorta della ritenuta consapevolezza in capo al prevenuto circa la provenienza furtiva del bene acquistato, ed ha logicamente fondata la prova del dolo della ricettazione sulla mancata plausibile giustificazione della provenienza del bene da parte dell'imputato nel corso del processo di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). In tal senso, il giudice del gravame risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). 1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la censura avente riguardo alla mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non risulta articolata né argomentata nell'atto d'appello, ma solo indicata nel petitum finale. Peraltro, seppure con riguardo al profilo inerente alla sospensione condizionale della pena, nella sentenza impugnata risultano indicati elementi di disvalore attinenti alla capacità a delinquere del ricorrente, che sorreggono il motivato giudizio espresso in punto di trattamento sanzionatorio dal primo giudice. 1.3. erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita mancanza di motivazione è smentita dalla disamina della sentenza gravata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici a fondamento della mancata concessione del beneficio. La Corte territoriale, infatti, indica come elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di applicazione della sospensione condizionale sia la circostanza che il prevenuto ha già usufruito due volte dell'invocato beneficio, sia la mancanza di elementi di segno positivo idonei a fondare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato, in considerazione dei precedenti penali di cui risulta essere gravato (pag. 3 della sentenza impugnata), e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito. 2. L'inammissibilità del ricorso, infine, preclude la declaratoria di prescrizione del reato intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, eccepita dal difensore con memoria del 01/06/2022. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore de