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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 05288/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.v

3. In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.v 3. In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il
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