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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 42505/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1991 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 14 marzo 2022, Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]' ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato correttamente applicato l'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame.

Non avendo il ricorrente dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1991 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 14 marzo 2022, Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]' ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato correttamente applicato l'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Non avendo il ricorrente dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris