Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33510/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 6668/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per ICI del 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso condannando la parte contribuente a 150 euro per le spese; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, lo rigettava, condannando quest'ultimo alle spese; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21464 del 2020, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affermando che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei minimi, a norma della legge n. 794 del 1942, art. 24; la [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio rescissorio, rideterminava le spese legali del giudizio di primo grado in euro 280, compensando integralmente le spese legali del giudizio anche relative al giudizio di legittimità.

Ric. 2021 n. 25160 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la regione Lazio non si costituiva.

Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 384 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente compensato le spese di lite di tutti i gradi del giudizio tranne quello di primo grado, mentre invece avrebbe dovuto condannare il comune di Malori al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. n. 9785 del 2022; analogamente Cass.n. 2709 del 2016; Cass. n. 6522 del 2014); ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric. 2021 n. 25160 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -3- /Cr nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

Ric. 2021 n. 25160 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -4- La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha contraddittoriamente dapprima evidenziato la erroneità della motivazione della sentenza di primo grado e quindi riconoscendo la piena vittoria del contribuente per poi però compensare le spese di lite di tutti gli altri gradi di giudizio, compreso quello di legittimità: nel caso di specie quindi non è stata fornita una motivazione relativa al perché siano state compensate le spese di lite, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese stesse.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 6668/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per ICI del 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso condannando la parte contribuente a 150 euro per le spese; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, lo rigettava, condannando quest'ultimo alle spese; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21464 del 2020, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affermando che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei minimi, a norma della legge n. 794 del 1942, art. 24; la [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio rescissorio, rideterminava le spese legali del giudizio di primo grado in euro 280, compensando integralmente le spese legali del giudizio anche relative al giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 25160 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la regione Lazio non si costituiva. Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 384 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente compensato le spese di lite di tutti i gradi del giudizio tranne quello di primo grado, mentre invece avrebbe dovuto condannare il comune di Malori al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio. Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. n. 9785 del 2022; analogamente Cass.n. 2709 del 2016; Cass. n. 6522 del 2014); ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric. 2021 n. 25160 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- /Cr nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). Ric. 2021 n. 25160 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha contraddittoriamente dapprima evidenziato la erroneità della motivazione della sentenza di primo grado e quindi riconoscendo la piena vittoria del contribuente per poi però compensare le spese di lite di tutti gli altri gradi di giudizio, compreso quello di legittimità: nel caso di specie quindi non è stata fornita una motivazione relativa al perché siano state compensate le spese di lite, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese stesse. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del
Sentenza Cassazione n. 33510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris