CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROdalla parte civile MACRI' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] CULTURA E [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RL avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 30.11.2021 dal Gup del Tribunale di Crotone, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in concorso con altri, perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili disposte nei suoi confronti. L'imputato è stato condannato in primo grado in qualità di componente e vice presidente del consiglio di amministrazione della società consortile a responsabilità limitata "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone" (d'ora innanzi "Consorzio"), per aver concorso con il Presidente del Consorzio e con un'altra componente nell'eseguire pagamenti di compensi a sé stesso ed ai coimputati per 70.080,56 euro, nonostante l'inattività della società e lo stato di dissesto già manifestatosi nel 2010, chiuso poi dal fallimento del Consorzio dichiarato in data 7.11.2017; e nonostante la presenza di altri creditori privilegiati, vale a dire il lavoratore che aveva azionato il proprio credito nel 2010 e generato la procedura esecutiva chiusa dal fallimento. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo un unico motivo con cui denuncia travisamento della prova in relazione alle ragioni dell'assoluzione. Secondo il ricorrente, non corrisponde alle risultanze dibattimentali la conclusione cui è giunta la Corte d'Appello in merito all'esistenza di un "fondo riserva a copertura perdite", che avrebbe sostenuto il pagamento del credito da cui si era generato il fallimento, vale a dire l'istanza giudiziale di pagamento di crediti da lavoro azionata da un dipendente, [OSCURATO:PERSONA]. Dalla nota integrativa di bilancio della fallita per l'annualità 2011 sarebbe evidente come la somma di 56.689 euro ascritta al fondo era destinata, invece, ad altri scopi, e specificamente a costituire un fondo per prevedibili future perdite e non, quindi, a sostenere il pagamento di debiti che avrebbero dovuto essere già iscritti a bilancio, come quelli derivati dall'azione giudiziale del lavoratore, presentata già nel 2010. Inoltre, la Corte d'Appello avrebbe scambiato i contenuti della nota di bilancio del 2012 con quelli del 2011, equivocando altresì la destinazione di somme al fondo e non accorgendosi che, quanto al credito vantato dal lavoratore, erano stati stanziati solo 367 euro per la copertura del debito della società, somma del tutto insufficiente. Sarebbe provato, quindi, che l'imputato - diversamente da quanto ha concluso il giudice d'appello - aveva tenuto non già un contegno cauto e diligente, premunendo la società di un idoneo fondo, tale da garantire i crediti del lavoratore, bensì, pur consapevole dell'esistenza del citato credito privilegiato, non aveva istituito un adeguato fondo capiente ma aveva eseguito pagamenti di crediti postergati rispetto a quello, tra i quali i propri compensi.3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel processo, tramite il difensore di fiducia e deducendo due motivi distinti. Entrambi i motivi eccepiscono gli errori nei quali è incorsa la Corte d'Appello nel valutare le prove, con mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto a una serie di atti documentali acquisiti alle prove dibattimetali, tutti allegati. Si evidenzia, in particolare, che già il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'accantonamento a fondo rischi e oneri degli anni 2011 e 2012 era riferito a spese legali e che la teste Brunetti ha smentito la conclusione del giudice d'appello circa l'inesistenza di altri debiti da lavoro dipendente, su cui si fonda, tra l'altro, l'assoluzione. Si sottolineano, poi, le differenze oggettive tra la riserva di copertura per perdite future, indisponibile e di competenza dell'assemblea dei soci (peraltro di fatto inesistente, come evincibile dai saldi del conto corrente), e il fondo per rischi e oneri. Inoltre, si rileva che l'ulteriore argomento secondo cui vi era legittimo affidamento sui rimborsi spese regionali (poste di credito certe) è smentito dalla relazione del curatore, il quale ha precisato che si trattava di contribuzione a copertura del disavanzo 2007 da parte del socio Regione Calabria, non considerabile "posta certa", tanto che, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, il consorzio, nel bilancio 2010, aveva costituito un fondo accantonamento. Si contesta, infine, la legittimità dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio. 4. [OSCURATO:PERSONA] Parasporo ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato memorie con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso della parte civile, formulato in fatto, e l'improcedibilità dell'azione penale, reiterando le ragioni del primo motivo di censura eccepito con l'atto di appello, alle quali si richiama. In sintesi, la difesa dell'imputato denuncia la mancanza del decreto di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., nonostante per i medesimi fatti era stato iscritto al n. 3786/15 RGNR altro fascicolo di indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], poi coimputata nel presente processo, per i diversi reati di cui agli artt. 314, 323 e 388 cod. pen. In ogni caso, si evidenziano le ragioni sulla base delle quali sarebbe infondato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, strutturato intorno ad una lettura imprecisa e parziale della motivazione del provvedimento impugnato, che, invece, non merita censure, avendo centrato la valenza del fondo costituito a garanzia della copertura di eventuali debiti; e dunque anche a garanzia del credito da lavoro vantato dal lavoratore Macrì.5.1. Il difensore della curatela fallimentare, costituita parte civile, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero e la rifusione delle spese processuali sostenute nel giudizio d'appello ed in quello di cassazione; si è concluso altresì nel senso di ritenere ammissibile il ricorso della parte civile Macrì, a differenza di quanto sostenuto dal difensore dell'imputato. 5.2. Il difensore della parte civile ricorrente ha depositato memorie e conclusioni con le quali, opponendosi a quanto rappresentato dalla difesa dell'imputato, sia in merito all'improcedibilità dell'azione che alla insussistenza del reato, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, anzitutto perché formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, che tendono ad avvalorare una ricostruzione alternativa del significato delle prove, a dispetto dell'apparente, evocato vizio di travisamento. In tema di giudizio di cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non sono deducibili in sede di legittimità, infatti, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).2. L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale d'appello, in particolare, è inammissibile sia perché formulata con argomenti rivalutativi delle prove, sia perché fuori fuoco quanto al vizio di travisamento dedotto e manifestamente infondata. Sotto tale secondo profilo, il Collegio rileva che dalla motivazione della sentenza di assoluzione impugnata, in verità, non emerge in modo evidente il travisamento della prova costituita dal significato della nota integrativa di bilancio. La Corte territoriale (cfr. pag. 6 della sentenza) si richiama in via generale, nell'ambito della parte di motivazione dedicata alla prospettiva assolutoria, alla citata "nota integrativa" di bilancio, in cui si dà atto della pendenza di ulteriori due contenziosi aperti con ex-dipendenti del Consorzio, rappresentando in ogni caso la genericità degli elementi informativi desumibili da tale documento e senza indicare precisamente il bilancio cui si sta riferendo, sicchè il travisamento relativo all'equivoco sulla riferibilità all'uno o all'altro dei documenti contabili rilevanti è privo di oggetto determinato. D'altra parte, l'eccezione si rivela, oltre che manifestamente infondata e formulata "in fatto", anche generica poiché, a dispetto delle prospettazioni apodittiche del ricorso, non viene specificata la decisività dell'argomento che si denuncia travisato rispetto alla decisione di assoluzione, che, come noto, è frutto di una valutazione complessa, ispirata al mancato raggiungimento della soglia di colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". È noto il particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per valutare l'ammissibilità del ricorso che deduca il travisamento di un dato probatorio. Il ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, infatti, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085). Nel caso di specie, non è stata chiarita la decisiva rilevanza sull'assoluzione del dato di prova che si assume travisato e che, in ogni caso, costituisce solo uno degli argomenti logici di conferma dell'assunto assolutorio, basato sulla constatazione che il Consorzio si era dotato di quel fondo rischi ex art. 2424-bis, comma 3, cod. civ. che il curatore aveva erroneamente ritenuto non istituito.E' questo il dato di prova principale, che rappresenta il pilastro della decisione di overturning assolutorio da parte della Corte d'Appello, e non la nota integrativa del bilancio, i cui contenuti, a prescindere dal fatto che si riferissero al bilancio 2011 oppure a quello 2012, sono stati evocati dalla sentenza impugnata soltanto come dato di sostegno logico, insieme alla circostanza che nella previsione di bilancio trovava spazio - a giudizio della Corte territoriale - il legittimo affidamento sui rimborsi spese regionali giudicati poste di credito certe. Voler ritenere altrimenti - e cioè che il fondo rischi ex art. 2424-bis, comma 3, cod. civ. non sia stato costituito - si risolve in una irricevibile richiesta di rivalutazione delle prove in atti, senza che la sentenza di secondo grado evidenzi vizi di manifesta illogicità nella ricostruzione operata, peraltro puntuale anche nello smentire la tesi contraria a quella adottata, tesi che viene nuovamente riproposta e caldeggiata dal ricorrente. 2.1. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Catanzaro, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso della parte civile egualmente si svela inammissibile perché propone una diversa lettura delle prove acquisite e logicamente esposte dalla sentenza impugnata, che ha adeguatamente e dettagliatamente spiegato le ragioni sulle quali ha basato l'assoluzione dell'imputato, secondo i sintetici cenni già offerti nel paragrafo precedente, giungendo così al ribaltamento della decisione di primo grado. Le argomentazioni della parte civile, peraltro, sono disallineate rispetto all'imputazione, circoscritta nella prospettiva d'accusa alla sola percezione, da parte dell'imputato, dei "compensi per l'attività amministrativa svolta" in quanto componente del consiglio di amministrazione del consorzio dal 2011 al 2013. 3.1. All'inammissibilità del ricorso della parte civile segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 3.2. Quanto alla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, avanzata dall'imputato, il Collegio ritiene che vi siano ragioni solide che inducono ad optare per una compensazione delle stesse. Del resto, la condanna del querelante alle spese processuali - e dunque a maggior ragione della parte civile intervenuta nel processo penale in relazione ad un reato procedibile d'ufficio come nel caso di specie -, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere sostenuta da elementi che dimostrino la colpa nell'esercizio del diritto di querela o di denuncia, mancanti nel caso di specie (in tema, cfr. Sez. 6, n. 27494 del 27/3/2009, Trangoni, Rv. 244524, che richiama Corte cost. n. 180 e n. 423 del 1993). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pr24ratore G erale. e hLt hi ( 1A, 15—t- Fj11.. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese pr