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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:904
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 20 novembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Status di rifugiato o status di beneficiario della protezione sussidiaria – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2001/55/CE – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Articoli 17 e 19 – Nozione di “domanda di asilo” – Articolo 3, paragrafo 1 – Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria al beneficiario di una protezione temporanea – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 18 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2 – Effetto diretto » Nella causa C‑195/25 [Framholm] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione dell’11 marzo 2025, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2025, nel procedimento AA, BA, CA, DA, EA, FA contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra, e N. Fenger, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per AA, BA, CA, DA, EA e FA, da E. Nygren, jurist; – per il [OSCURATO:PERSONA], da C. Bexelius e J.M.

Edlund, in qualità di agenti; – per il governo svedese, da O. Åbrink e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti; – per il governo bulgaro, da T. Mitova, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre, C. Faroghi e A. Katsimerou, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione: – dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12); – della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), nonché – dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra sei cittadini di paesi terzi, beneficiari della protezione temporanea, e il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio immigrazione, Svezia; in prosieguo: l’«Ufficio») in merito alle decisioni di quest’ultimo di respingere le loro domande di protezione internazionale dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 2001/55 3 L’articolo 1 della direttiva 2001/55 dispone: «La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi». 4 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a) “protezione temporanea”: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione; (…)

e) “rifugiati”: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell’articolo 1A della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ( Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545[1954]), e integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 (in prosieguo: la “convenzione di Ginevra”)]; (…)

g) “titoli di soggiorno”: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all’apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva: «1.

La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento. (…)

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea». 6 L’articolo 17 della medesima direttiva è formulato nei termini seguenti: «1.

Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo.

2. L’esame di qualsiasi domanda d’asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto». 7 L’articolo 19 della direttiva 2001/55 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l’articolo 28, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione».

Direttiva 2011/95 8 La direttiva 2011/95, adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b) TFUE, ha abrogato la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12). 9 I considerando 12, 23, 24, 33 e 39 della direttiva 2011/95 recitano: «(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (23) Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra. (24) È necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra. (…) (33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. (…) (39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità». 10 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»: «La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta». 11 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); (…)

f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g) “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h) “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata; (…)». 12 L’articolo 18 della medesima direttiva, rubricato «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

Direttiva 2013/32 13 La direttiva 2013/32, adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE, ha abrogato la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13). 14 I considerando 4 e 13 di tale direttiva recitano: «(4) (…) il regime europeo comune in materia di asilo [dovrebbe] stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli [OSCURATO:PERSONA] membri e (…), nel lungo periodo, le norme dell’Unione [dovrebbero] indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell’Unione [europea]. (…) (13) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri della direttiva [2011/95]». 15 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/32, intitolato «Obiettivo»: «Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]». 16 L’articolo 2 della direttiva 2013/32, intitolato «Definizioni», dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)

b) “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata; (…)

f) “autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo; (…)

h) “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva [2011/95];

i) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);

j) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

k) “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; (…)». 17 L’articolo 3 della direttiva 2013/32, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alla revoca della protezione internazionale». 18 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Criteri applicabili all’esame delle domande», al paragrafo 2 è formulato nei termini seguenti: «Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria». 19 L’articolo 33 di detta direttiva, intitolato «Domande inammissibili», al paragrafo 2 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; o

e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e decisioni di esecuzione successive 20 Sul fondamento della direttiva 2001/55 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, L 71, pag. 1). 21 L’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di tale decisione di esecuzione dispone: «1.

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

a) cittadini ucraini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 2022;

b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

3. A norma dell’articolo 7 della direttiva [2001/55], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine». 22 La protezione temporanea concessa agli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 è stata prorogata più volte, e da ultimo dall’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2025/1460), fino al 4 marzo 2027.

Diritto svedese 23 Le disposizioni che disciplinano il diritto di soggiorno degli stranieri in Svezia e il riconoscimento della protezione internazionale sono contenute nell’Utlänningslag (2005:716) [legge sugli stranieri (2005:716)] (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»). 24 Il capo 21 di tale legge è volto a recepire nel diritto nazionale le disposizioni relative alla protezione temporanea dettate dalla direttiva 2001/55.

Tale capo è stato oggetto di modifiche nell’ambito del recepimento delle direttive 2004/83 e 2005/85, ma non al momento dell’entrata in vigore delle direttive 2011/95 e 2013/32, che le hanno rispettivamente sostituite. 25 L’articolo 5 del capo 21 di detta legge dispone: «Il rilascio di un permesso di soggiorno con protezione temporanea a uno straniero non ostacola l’esame di una domanda di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato ai sensi del capo 4, articolo

1. Lo stesso vale per la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al capo 4, articolo 3, e per una domanda di documento di viaggio di cui al capo 4, articolo

4. L’esame di una domanda ai sensi del primo comma può essere rinviato solo per motivi particolari.

Qualora la domanda non sia stata esaminata prima della scadenza della protezione temporanea, essa è esaminata non appena possibile dopo tale termine». 26 L’Ufficio, che è l’autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della protezione temporanea, emette pareri giuridici recanti istruzioni ai suoi amministratori. 27 Conformemente al parere giuridico intitolato «Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen» (regime di esame delle domande presentate ai sensi del capo 21 della legge sugli stranieri), l’articolo 5 di tale capo non osta a che una persona beneficiaria della protezione temporanea chieda il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tuttavia, secondo tale parere, il tenore letterale di tale articolo 5 non prevede la possibilità di esaminare le domande di protezione sussidiaria.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 AA, cittadino nigeriano titolare di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina, BA, cittadina ucraina, e i loro quattro figli, CA, DA, EA e FA, cittadini ucraini, sono beneficiari, in Svezia, della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55.

Tale protezione è stata loro concessa sul fondamento della decisione di esecuzione 2022/382, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dalla decisione di esecuzione 2025/1460.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno inoltre presentato domande di protezione internazionale. 29 L’Ufficio ha respinto la domanda presentata da AA in quanto infondata, nella parte in cui essa verteva sullo status di rifugiato, e in quanto inammissibile nella parte in cui verteva sullo status di protezione sussidiaria.

La domanda presentata da BA e dai suoi quattro figli è stata respinta in quanto infondata nella parte in cui verteva sullo status di rifugiato e respinta, senza esame nel merito, nella parte in cui verteva sullo status di protezione sussidiaria.

Nelle decisioni di rigetto di tali domande, l’Ufficio ha segnatamente indicato che la normativa nazionale che disciplina il diritto di soggiorno degli stranieri e il riconoscimento di una protezione internazionale, più in particolare l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri, non consentiva ai beneficiari della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, di presentare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2011/95 e dell’articolo 2 della direttiva 2013/32. 30 I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso dette decisioni dinanzi al Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), giudice del rinvio. 31 A sostegno del ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che le direttive 2011/95 e 2013/32, che disciplinano le condizioni e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, sono applicabili ai beneficiari della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55.

A tale proposito, il diritto di presentare una domanda di asilo previsto all’articolo 17 della direttiva 2001/55 dovrebbe essere inteso come il diritto di chiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32.

Infatti, la nozione di «domanda di asilo», ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2001/55, dovrebbe essere intesa come sinonimo di una domanda di «protezione internazionale», come definita nelle direttive 2011/95 e 2013/32.

Tenuto conto della finalità della direttiva 2001/55 e dell’economia dei suoi articoli 17 e 19, che avrebbero un effetto diretto, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione e avrebbe inoltre dovuto essere modificato in modo da includere il diritto di presentare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. 32 L’Ufficio sostiene che l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri non consente di esaminare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria presentata da un cittadino straniero che beneficia della protezione temporanea.

Esso precisa che, dopo il recepimento delle direttive 2004/83 e 2005/85, che sono state sostituite dalle direttive 2011/95 e 2013/32, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri, che consente ai cittadini stranieri beneficiari della protezione temporanea di chiedere lo status di rifugiato, non è stato modificato nel senso che tali cittadini possano chiedere lo status di protezione sussidiaria.

Tale scelta sarebbe conforme al diritto dell’Unione.

La direttiva 2001/55 costituirebbe infatti un regime speciale applicabile prima e al posto delle norme generali relative al trattamento delle domande di protezione internazionale dirette al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Il riconoscimento della protezione temporanea comporterebbe la parziale disapplicazione delle disposizioni delle direttive 2011/95 e 2013/32.

L’unica eccezione a tale regola sarebbe il diritto di presentare una domanda di asilo, ossia una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

Orbene, la fondatezza delle domande dei ricorrenti nel procedimento principale dirette al riconoscimento di tale status sarebbe stata esaminata prima che tali domande fossero respinte. 33 Il giudice del rinvio si interroga anzitutto sull’interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 nonché sul loro rapporto con le direttive 2011/95 e 2013/32.

Esso ritiene che queste due ultime direttive siano applicabili sia alla domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato sia a quella volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria presentata dai beneficiari della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55, dal momento che il riconoscimento di questi due primi status, il secondo in mancanza del primo, è oggetto della medesima domanda. 34 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte emerge in particolare che la direttiva 2001/55 mira a consentire una gestione rapida di un afflusso massiccio di persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e che la protezione temporanea da essa prevista non osta alla successiva presentazione di una domanda completa di protezione internazionale (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti da 125 a 127). 35 Il giudice del rinvio osserva poi che la direttiva 2001/55 dev’essere interpretata alla luce del fatto che la protezione sussidiaria non faceva parte del sistema di asilo dell’Unione al momento dell’adozione di tale direttiva, poiché la protezione sussidiaria è stata introdotta nel diritto dell’Unione dalla direttiva 2004/83, sostituita dalla direttiva 2011/95.

Risulterebbe, in particolare, dai termini dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 e dalla comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, C 126I, pag. 1), che occorrerebbe interpretare la nozione di «domanda di asilo», contenuta nell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, nel senso che essa riguarda sia una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia una domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. 36 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio si chiede altresì se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, abbiano effetto diretto.

Infine, esso nutre dubbi in ordine alla compatibilità della normativa svedese in questione con il diritto dell’Unione e alle conseguenze da trarre da un’eventuale incompatibilità. 37 In tali circostanze, il Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la direttiva [2011/95] e la direttiva [2013/32] siano applicabili alle domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato nonché alle domande volte ad ottenere lo status di protezione sussidiaria dopo che sia stata concessa la protezione temporanea ai sensi della direttiva [2001/55]. 2) a) Se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva [2001/55] debbano essere interpretati nel senso che la possibilità di presentare una “domanda d’asilo” si riferisce alla possibilità di presentare sia una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato sia una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria, e di fare esaminare una siffatta domanda alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32.

b) Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 debba essere interpretato nel senso che la protezione temporanea prevista da tale direttiva osta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria previsto dalla direttiva [2011/95] alle persone ammissibili alla protezione temporanea o già beneficiarie di tale protezione in forza della prima direttiva. 3) Qualora l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 si applichino anche al diritto di chiedere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95, se tali articoli, considerati in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, siano sufficientemente chiari e precisi per avere effetto diretto. 4) Se una normativa nazionale, come (…) [il] capo 21, articolo 5, [della legge sugli stranieri] sia compatibile con il diritto dell’Unione laddove, tra la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella volta all’ottenimento dello status di protezione sussidiaria, essa riconosca il diritto di presentare soltanto la prima».

Procedimento dinanzi alla Corte 38 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 39 Il 27 marzo 2025 la Terza Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che tale domanda non doveva essere accolta, in quanto l’urgenza richiesta da tale disposizione non era dimostrata nel caso di specie. 40 Con ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2025, la presente causa è stata sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 41 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, letti alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, debbano essere interpretati nel senso che autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa mira al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. 42 Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione che, al pari degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato della propria portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini delle medesime, ma anche del contesto di tali disposizioni e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50). 43 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, occorre sottolineare, da un lato, che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 precisa che la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, mentre l’articolo 17 di tale direttiva prevede che le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda di asilo e che l’esame delle domande non vagliate prima della fine del periodo di protezione temporanea deve essere portato a termine successivamente. 44 Dall’altro lato, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2001/55, fatto salvo l’articolo 28, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione. 45 Pertanto, sebbene tali articoli menzionino espressamente solo la possibilità, per una persona che gode della protezione temporanea, di chiedere e di ottenere lo status di rifugiato, non si può invece ritenere che dalla sola formulazione di detti articoli risulti che essi autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rifiutare di esaminare se un richiedente protezione internazionale soddisfi le condizioni per ottenere lo status di beneficiario di protezione sussidiaria fintantoché tale richiedente beneficia della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55. 46 Infatti, da un lato, dal testo stesso dell’articolo 19 della direttiva 2001/55 risulta che ai beneficiari della protezione temporanea può essere riconosciuta una protezione diversa dall’asilo.

Dall’altro lato, né gli articoli 3, 17 e 19 di tale direttiva, né alcun’altra disposizione di quest’ultima, fanno riferimento al modo in cui la procedura destinata ad ottenere la protezione sussidiaria si applica a una persona che beneficia della protezione temporanea ai sensi di detta direttiva.

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, l’assenza, nella stessa direttiva, di qualsiasi normativa al riguardo si spiega sia con il fatto che la direttiva 2001/55 è stata adottata anteriormente alla direttiva 2004/83, che ha istituito lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, sia con la circostanza che la prima di tali direttive non è mai stata modificata. 47 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/55, dal suo articolo 1 risulta che uno degli obiettivi di tale direttiva è l’istituzione di norme minime relative alla concessione di una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine.

Come emerge dall’articolo 2, lettera a), di detta direttiva, l’attuazione di questa protezione mira, in particolare, a evitare che il sistema di concessione del beneficio della protezione internazionale sia intasato dalla presentazione simultanea e massiccia di domande volte all’ottenimento dello status di rifugiato, nell’interesse sia degli sfollati stessi sia di altre persone che chiedano protezione internazionale.

Ne consegue che il meccanismo della protezione temporanea, istituito dalla medesima direttiva, è diretto, inter alia, a garantire il corretto funzionamento del sistema di protezione internazionale all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti 81 e 125). 48 Ne consegue che la direttiva 2001/55 è volta, in particolare, a preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che godono di una protezione temporanea di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punto 127). 49 Orbene, un siffatto obiettivo depone a favore di un’interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 secondo la quale tali articoli impediscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ritenere che un beneficiario della protezione temporanea non possa chiedere, finché dura tale protezione, il beneficio della protezione sussidiaria. 50 In terzo luogo, anche il contesto in cui si inserisce la direttiva 2001/55 è incline ad accogliere tale interpretazione, fermo restando che occorre prestare particolare attenzione, in materia, alle direttive 2011/95 e 2013/32 che, al pari della direttiva 2001/55, fanno parte della politica comune in materia di protezione internazionale stabilita dal legislatore dell’Unione sul fondamento dell’attuale articolo 78 TFUE. 51 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, come la direttiva 2004/83 da essa sostituita, la direttiva 2011/95 istituisce due regimi distinti di protezione internazionale, ossia lo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 38). 52 Come emerge dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria è intesa a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione di Ginevra (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 39). 53 Occorre inoltre rilevare che dagli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95, letti in combinato disposto con le definizioni dei termini «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», contenute nell’articolo 2, lettere d) e f), della stessa, risulta che la protezione internazionale contemplata in tale direttiva deve, in linea di principio, essere riconosciuta al cittadino di un paese terzo e all’apolide il quale abbia un timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, o che corra un rischio effettivo di subire danni gravi, ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 49). 54 Pertanto, allorché una persona soddisfa le norme minime stabilite dal diritto dell’Unione per beneficiare di uno di tali status, in quanto rispetta i requisiti previsti, rispettivamente, ai capi II e III o ai capi II e V della direttiva 2011/95, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, fatte salve le cause di esclusione previste dalla medesima direttiva e i motivi di inammissibilità della domanda previsti dalla direttiva 2013/32, a riconoscere la protezione internazionale richiesta, atteso che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] non dispongono di un potere discrezionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 50). 55 Per contro, nessuna disposizione della direttiva 2011/95 prevede che il beneficio della protezione sussidiaria non possa essere riconosciuto ai beneficiari della protezione temporanea, constatazione che è coerente con quella effettuata ai punti 45 e 46 della presente sentenza per quanto concerne gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55. 56 In secondo luogo, la direttiva 2013/32 definisce, all’articolo 2, una domanda di protezione internazionale come una richiesta rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. 57 Quanto all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, esso prevede che, nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, spetta all’autorità nazionale competente determinare anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se egli sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

Ne consegue che, come sottolineato dalla Commissione europea, una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto infondata solo a condizione che l’autorità competente sia giunta alla conclusione che né lo status di rifugiato, né lo status di beneficiario di protezione sussidiaria poteva essere riconosciuto al richiedente. 58 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, relativo alle domande inammissibili, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicato a una situazione che non corrisponde al suo tenore letterale.

Tale disposizione elenca quindi tassativamente le situazioni in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, senza alcun esame nel merito di tale domanda [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 30, e del 1°agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 51]. 59 Orbene, il fatto di essere beneficiario della protezione temporanea non figura tra i motivi di inammissibilità delle domande di protezione internazionale menzionati all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32. 60 Risulta pertanto sia dalla direttiva 2011/95 che dalla direttiva 2013/32, da un lato, che uno Stato membro non può respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale per il solo motivo che essa è stata presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide beneficiario della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 e, dall’altro, che, prima di respingere tale domanda in quanto infondata, occorre esaminare se il richiedente si trovi nelle condizioni richieste per beneficiare sia dello status di rifugiato sia, in mancanza, dello status di protezione sussidiaria, essendo irrilevante a tale riguardo la circostanza che egli goda già del beneficio della protezione temporanea. 61 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, letti alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, devono essere interpretati nel senso che non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55.

Sulle questioni terza e quarta 62 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, debbano essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto. 63 A tale proposito, occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione che le è sottoposta.

Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23, EU:C:2025:651, punto 63 e giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con la terza e la quarta questione, il giudice del rinvio chiede che si stabilisca se esso debba disapplicare la normativa svedese in forza della quale l’autorità nazionale competente è tenuta a considerare che il cittadino di un paese terzo o un apolide non possa ottenere il beneficio della protezione sussidiaria, ai sensi delle direttive 2011/95 e 2013/32, finché gode di una protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, a causa della contrarietà di tale normativa a una disposizione di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto. 65 Orbene, dai punti 45 e 46 nonché dai punti da 53 a 60 della presente sentenza risulta, da un lato, che l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide per il solo motivo che quest’ultimo beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55 e, dall’altro, che gli articoli 17 e 19 della direttiva 2001/55 non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione. 66 In tali circostanze, occorre riformulare la terza e la quarta questione e considerare che, con esse, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto e che, pertanto, non potendo interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa. 67 In primo luogo, occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57). 68 L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 72 e giurisprudenza citata). 69 Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio valutare se l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri possa essere interpretato nel senso che l’ottenimento di un permesso di soggiorno, sul fondamento della direttiva 2001/55, non osta all’esame della fondatezza di una domanda di protezione internazionale volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

La circostanza che un’interpretazione di tale disposizione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione sia sostenuta dall’Ufficio attraverso un parere è irrilevante al riguardo. 70 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che la normativa nazionale non può essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nei casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i privati possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, l’articolo 18 della direttiva 2011/95, che sancisce il diritto di ogni cittadino di un paese terzo o apolide al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria se soddisfa le condizioni previste ai capi II e V di tale direttiva, enuncia una norma il cui contenuto è incondizionato e sufficientemente preciso da essere riconosciuto come avente effetto diretto. 72 Analogamente, poiché l’articolo 33 della direttiva 2013/32 elenca tassativamente, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, i casi in cui una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto inammissibile, tale articolo 33 enuncia una norma il cui contenuto è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere considerato dotato di effetto diretto (sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA], C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 182). 73 Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il suo diritto nazionale in modo conforme all’articolo 18 della direttiva 2011/95 e all’articolo 33 della direttiva 2013/32, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di tali articoli 18 e 33 e a garantire la piena efficacia di questi ultimi disapplicando, se necessario, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 72). 74 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto e, pertanto, ove non sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli 18 e 33, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa.

Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, letti alla luce della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. 2) L’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che: sono dotati di effetto diretto e, pertanto, ove non sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli 18 e 33, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa.

Firme * Lingua processuale: lo svedese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 20 novembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Status di rifugiato o status di beneficiario della protezione sussidiaria – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2001/55/CE – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Articoli 17 e 19 – Nozione di “domanda di asilo” – Articolo 3, paragrafo 1 – Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria al beneficiario di una protezione temporanea – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 18 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2 – Effetto diretto » Nella causa C‑195/25 [Framholm] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione dell’11 marzo 2025, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2025, nel procedimento AA, BA, CA, DA, EA, FA contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra, e N. Fenger, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per AA, BA, CA, DA, EA e FA, da E. Nygren, jurist; –        per il [OSCURATO:PERSONA], da C. Bexelius e J.M. Edlund, in qualità di agenti; –        per il governo svedese, da O. Åbrink e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti; –        per il governo bulgaro, da T. Mitova, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre, C. Faroghi e A. Katsimerou, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione: –        dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12); –        della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), nonché –        dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra sei cittadini di paesi terzi, beneficiari della protezione temporanea, e il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio immigrazione, Svezia; in prosieguo: l’«Ufficio») in merito alle decisioni di quest’ultimo di respingere le loro domande di protezione internazionale dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 2001/55 3 L’articolo 1 della direttiva 2001/55 dispone: «La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi». 4 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per: a)      “protezione temporanea”: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione; (…) e)      “rifugiati”: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell’articolo 1A della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ( Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545[1954]), e integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 (in prosieguo: la “convenzione di Ginevra”)]; (…) g)      “titoli di soggiorno”: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all’apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva: «1.      La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento. (…) 5.      La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea». 6 L’articolo 17 della medesima direttiva è formulato nei termini seguenti: «1.      Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo. 2.      L’esame di qualsiasi domanda d’asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto». 7 L’articolo 19 della direttiva 2001/55 così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda. 2.      Fatto salvo l’articolo 28, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione». Direttiva 2011/95 8 La direttiva 2011/95, adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b) TFUE, ha abrogato la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12). 9 I considerando 12, 23, 24, 33 e 39 della direttiva 2011/95 recitano: «(12)      Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (23)      Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra. (24)      È necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra. (…) (33)      Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. (…) (39)      In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità». 10 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»: «La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta». 11 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: a)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); (…) f)      «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; g)      “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; h)      “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata; (…)». 12 L’articolo 18 della medesima direttiva, rubricato «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V». Direttiva 2013/32 13 La direttiva 2013/32, adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE, ha abrogato la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13). 14 I considerando 4 e 13 di tale direttiva recitano: «(4)      (…) il regime europeo comune in materia di asilo [dovrebbe] stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli [OSCURATO:PERSONA] membri e (…), nel lungo periodo, le norme dell’Unione [dovrebbero] indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell’Unione [europea]. (…) (13)      Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri della direttiva [2011/95]». 15 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/32, intitolato «Obiettivo»: «Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]». 16 L’articolo 2 della direttiva 2013/32, intitolato «Definizioni», dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) b)      “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata; (…) f)      “autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo; (…) h)      “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva [2011/95]; i)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k); j)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; k)      “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; (…)». 17 L’articolo 3 della direttiva 2013/32, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alla revoca della protezione internazionale». 18 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Criteri applicabili all’esame delle domande», al paragrafo 2 è formulato nei termini seguenti: «Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria». 19 L’articolo 33 di detta direttiva, intitolato «Domande inammissibili», al paragrafo 2 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: a)      un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale; b)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35; c)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38; d)      la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; o e)      una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata». Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e decisioni di esecuzione successive 20 Sul fondamento della direttiva 2001/55 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, L 71, pag. 1). 21 L’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di tale decisione di esecuzione dispone: «1.      La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data: a)      cittadini ucraini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 2022; b)      apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e c)      familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. 3.      A norma dell’articolo 7 della direttiva [2001/55], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine». 22 La protezione temporanea concessa agli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 è stata prorogata più volte, e da ultimo dall’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2025/1460), fino al 4 marzo 2027. Diritto svedese 23 Le disposizioni che disciplinano il diritto di soggiorno degli stranieri in Svezia e il riconoscimento della protezione internazionale sono contenute nell’Utlänningslag (2005:716) [legge sugli stranieri (2005:716)] (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»). 24 Il capo 21 di tale legge è volto a recepire nel diritto nazionale le disposizioni relative alla protezione temporanea dettate dalla direttiva 2001/55. Tale capo è stato oggetto di modifiche nell’ambito del recepimento delle direttive 2004/83 e 2005/85, ma non al momento dell’entrata in vigore delle direttive 2011/95 e 2013/32, che le hanno rispettivamente sostituite. 25 L’articolo 5 del capo 21 di detta legge dispone: «Il rilascio di un permesso di soggiorno con protezione temporanea a uno straniero non ostacola l’esame di una domanda di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato ai sensi del capo 4, articolo 1. Lo stesso vale per la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al capo 4, articolo 3, e per una domanda di documento di viaggio di cui al capo 4, articolo 4. L’esame di una domanda ai sensi del primo comma può essere rinviato solo per motivi particolari. Qualora la domanda non sia stata esaminata prima della scadenza della protezione temporanea, essa è esaminata non appena possibile dopo tale termine». 26 L’Ufficio, che è l’autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della protezione temporanea, emette pareri giuridici recanti istruzioni ai suoi amministratori. 27 Conformemente al parere giuridico intitolato «Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen» (regime di esame delle domande presentate ai sensi del capo 21 della legge sugli stranieri), l’articolo 5 di tale capo non osta a che una persona beneficiaria della protezione temporanea chieda il riconoscimento dello status di rifugiato. Tuttavia, secondo tale parere, il tenore letterale di tale articolo 5 non prevede la possibilità di esaminare le domande di protezione sussidiaria. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 AA, cittadino nigeriano titolare di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina, BA, cittadina ucraina, e i loro quattro figli, CA, DA, EA e FA, cittadini ucraini, sono beneficiari, in Svezia, della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55. Tale protezione è stata loro concessa sul fondamento della decisione di esecuzione 2022/382, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dalla decisione di esecuzione 2025/1460. I ricorrenti nel procedimento principale hanno inoltre presentato domande di protezione internazionale. 29 L’Ufficio ha respinto la domanda presentata da AA in quanto infondata, nella parte in cui essa verteva sullo status di rifugiato, e in quanto inammissibile nella parte in cui verteva sullo status di protezione sussidiaria. La domanda presentata da BA e dai suoi quattro figli è stata respinta in quanto infondata nella parte in cui verteva sullo status di rifugiato e respinta, senza esame nel merito, nella parte in cui verteva sullo status di protezione sussidiaria. Nelle decisioni di rigetto di tali domande, l’Ufficio ha segnatamente indicato che la normativa nazionale che disciplina il diritto di soggiorno degli stranieri e il riconoscimento di una protezione internazionale, più in particolare l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri, non consentiva ai beneficiari della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, di presentare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2011/95 e dell’articolo 2 della direttiva 2013/32. 30 I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso dette decisioni dinanzi al Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), giudice del rinvio. 31 A sostegno del ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che le direttive 2011/95 e 2013/32, che disciplinano le condizioni e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, sono applicabili ai beneficiari della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55. A tale proposito, il diritto di presentare una domanda di asilo previsto all’articolo 17 della direttiva 2001/55 dovrebbe essere inteso come il diritto di chiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Infatti, la nozione di «domanda di asilo», ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2001/55, dovrebbe essere intesa come sinonimo di una domanda di «protezione internazionale», come definita nelle direttive 2011/95 e 2013/32. Tenuto conto della finalità della direttiva 2001/55 e dell’economia dei suoi articoli 17 e 19, che avrebbero un effetto diretto, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione e avrebbe inoltre dovuto essere modificato in modo da includere il diritto di presentare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. 32 L’Ufficio sostiene che l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri non consente di esaminare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria presentata da un cittadino straniero che beneficia della protezione temporanea. Esso precisa che, dopo il recepimento delle direttive 2004/83 e 2005/85, che sono state sostituite dalle direttive 2011/95 e 2013/32, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri, che consente ai cittadini stranieri beneficiari della protezione temporanea di chiedere lo status di rifugiato, non è stato modificato nel senso che tali cittadini possano chiedere lo status di protezione sussidiaria. Tale scelta sarebbe conforme al diritto dell’Unione. La direttiva 2001/55 costituirebbe infatti un regime speciale applicabile prima e al posto delle norme generali relative al trattamento delle domande di protezione internazionale dirette al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Il riconoscimento della protezione temporanea comporterebbe la parziale disapplicazione delle disposizioni delle direttive 2011/95 e 2013/32. L’unica eccezione a tale regola sarebbe il diritto di presentare una domanda di asilo, ossia una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato. Orbene, la fondatezza delle domande dei ricorrenti nel procedimento principale dirette al riconoscimento di tale status sarebbe stata esaminata prima che tali domande fossero respinte. 33 Il giudice del rinvio si interroga anzitutto sull’interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 nonché sul loro rapporto con le direttive 2011/95 e 2013/32. Esso ritiene che queste due ultime direttive siano applicabili sia alla domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato sia a quella volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria presentata dai beneficiari della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55, dal momento che il riconoscimento di questi due primi status, il secondo in mancanza del primo, è oggetto della medesima domanda. 34 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte emerge in particolare che la direttiva 2001/55 mira a consentire una gestione rapida di un afflusso massiccio di persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e che la protezione temporanea da essa prevista non osta alla successiva presentazione di una domanda completa di protezione internazionale (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti da 125 a 127). 35 Il giudice del rinvio osserva poi che la direttiva 2001/55 dev’essere interpretata alla luce del fatto che la protezione sussidiaria non faceva parte del sistema di asilo dell’Unione al momento dell’adozione di tale direttiva, poiché la protezione sussidiaria è stata introdotta nel diritto dell’Unione dalla direttiva 2004/83, sostituita dalla direttiva 2011/95. Risulterebbe, in particolare, dai termini dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 e dalla comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, C 126I, pag. 1), che occorrerebbe interpretare la nozione di «domanda di asilo», contenuta nell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, nel senso che essa riguarda sia una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia una domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. 36 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio si chiede altresì se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, abbiano effetto diretto. Infine, esso nutre dubbi in ordine alla compatibilità della normativa svedese in questione con il diritto dell’Unione e alle conseguenze da trarre da un’eventuale incompatibilità. 37 In tali circostanze, il Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la direttiva [2011/95] e la direttiva [2013/32] siano applicabili alle domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato nonché alle domande volte ad ottenere lo status di protezione sussidiaria dopo che sia stata concessa la protezione temporanea ai sensi della direttiva [2001/55]. 2)      a)      Se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva [2001/55] debbano essere interpretati nel senso che la possibilità di presentare una “domanda d’asilo” si riferisce alla possibilità di presentare sia una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato sia una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria, e di fare esaminare una siffatta domanda alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32. b)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 debba essere interpretato nel senso che la protezione temporanea prevista da tale direttiva osta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria previsto dalla direttiva [2011/95] alle persone ammissibili alla protezione temporanea o già beneficiarie di tale protezione in forza della prima direttiva. 3)      Qualora l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 si applichino anche al diritto di chiedere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95, se tali articoli, considerati in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, siano sufficientemente chiari e precisi per avere effetto diretto. 4)      Se una normativa nazionale, come (…) [il] capo 21, articolo 5, [della legge sugli stranieri] sia compatibile con il diritto dell’Unione laddove, tra la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella volta all’ottenimento dello status di protezione sussidiaria, essa riconosca il diritto di presentare soltanto la prima». Procedimento dinanzi alla Corte 38 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 39 Il 27 marzo 2025 la Terza Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che tale domanda non doveva essere accolta, in quanto l’urgenza richiesta da tale disposizione non era dimostrata nel caso di specie. 40 Con ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2025, la presente causa è stata sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 41 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, letti alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, debbano essere interpretati nel senso che autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa mira al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. 42 Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione che, al pari degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato della propria portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini delle medesime, ma anche del contesto di tali disposizioni e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50). 43 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, occorre sottolineare, da un lato, che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 precisa che la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, mentre l’articolo 17 di tale direttiva prevede che le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda di asilo e che l’esame delle domande non vagliate prima della fine del periodo di protezione temporanea deve essere portato a termine successivamente. 44 Dall’altro lato, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2001/55, fatto salvo l’articolo 28, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione. 45 Pertanto, sebbene tali articoli menzionino espressamente solo la possibilità, per una persona che gode della protezione temporanea, di chiedere e di ottenere lo status di rifugiato, non si può invece ritenere che dalla sola formulazione di detti articoli risulti che essi autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rifiutare di esaminare se un richiedente protezione internazionale soddisfi le condizioni per ottenere lo status di beneficiario di protezione sussidiaria fintantoché tale richiedente beneficia della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55. 46 Infatti, da un lato, dal testo stesso dell’articolo 19 della direttiva 2001/55 risulta che ai beneficiari della protezione temporanea può essere riconosciuta una protezione diversa dall’asilo. Dall’altro lato, né gli articoli 3, 17 e 19 di tale direttiva, né alcun’altra disposizione di quest’ultima, fanno riferimento al modo in cui la procedura destinata ad ottenere la protezione sussidiaria si applica a una persona che beneficia della protezione temporanea ai sensi di detta direttiva. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, l’assenza, nella stessa direttiva, di qualsiasi normativa al riguardo si spiega sia con il fatto che la direttiva 2001/55 è stata adottata anteriormente alla direttiva 2004/83, che ha istituito lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, sia con la circostanza che la prima di tali direttive non è mai stata modificata. 47 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/55, dal suo articolo 1 risulta che uno degli obiettivi di tale direttiva è l’istituzione di norme minime relative alla concessione di una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine. Come emerge dall’articolo 2, lettera a), di detta direttiva, l’attuazione di questa protezione mira, in particolare, a evitare che il sistema di concessione del beneficio della protezione internazionale sia intasato dalla presentazione simultanea e massiccia di domande volte all’ottenimento dello status di rifugiato, nell’interesse sia degli sfollati stessi sia di altre persone che chiedano protezione internazionale. Ne consegue che il meccanismo della protezione temporanea, istituito dalla medesima direttiva, è diretto, inter alia, a garantire il corretto funzionamento del sistema di protezione internazionale all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti 81 e 125). 48 Ne consegue che la direttiva 2001/55 è volta, in particolare, a preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che godono di una protezione temporanea di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punto 127). 49 Orbene, un siffatto obiettivo depone a favore di un’interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 secondo la quale tali articoli impediscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ritenere che un beneficiario della protezione temporanea non possa chiedere, finché dura tale protezione, il beneficio della protezione sussidiaria. 50 In terzo luogo, anche il contesto in cui si inserisce la direttiva 2001/55 è incline ad accogliere tale interpretazione, fermo restando che occorre prestare particolare attenzione, in materia, alle direttive 2011/95 e 2013/32 che, al pari della direttiva 2001/55, fanno parte della politica comune in materia di protezione internazionale stabilita dal legislatore dell’Unione sul fondamento dell’attuale articolo 78 TFUE. 51 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, come la direttiva 2004/83 da essa sostituita, la direttiva 2011/95 istituisce due regimi distinti di protezione internazionale, ossia lo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 38). 52 Come emerge dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria è intesa a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione di Ginevra (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 39). 53 Occorre inoltre rilevare che dagli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95, letti in combinato disposto con le definizioni dei termini «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», contenute nell’articolo 2, lettere d) e f), della stessa, risulta che la protezione internazionale contemplata in tale direttiva deve, in linea di principio, essere riconosciuta al cittadino di un paese terzo e all’apolide il quale abbia un timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, o che corra un rischio effettivo di subire danni gravi, ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 49). 54 Pertanto, allorché una persona soddisfa le norme minime stabilite dal diritto dell’Unione per beneficiare di uno di tali status, in quanto rispetta i requisiti previsti, rispettivamente, ai capi II e III o ai capi II e V della direttiva 2011/95, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, fatte salve le cause di esclusione previste dalla medesima direttiva e i motivi di inammissibilità della domanda previsti dalla direttiva 2013/32, a riconoscere la protezione internazionale richiesta, atteso che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] non dispongono di un potere discrezionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 50). 55 Per contro, nessuna disposizione della direttiva 2011/95 prevede che il beneficio della protezione sussidiaria non possa essere riconosciuto ai beneficiari della protezione temporanea, constatazione che è coerente con quella effettuata ai punti 45 e 46 della presente sentenza per quanto concerne gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55. 56 In secondo luogo, la direttiva 2013/32 definisce, all’articolo 2, una domanda di protezione internazionale come una richiesta rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. 57 Quanto all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, esso prevede che, nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, spetta all’autorità nazionale competente determinare anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se egli sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Ne consegue che, come sottolineato dalla Commissione europea, una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto infondata solo a condizione che l’autorità competente sia giunta alla conclusione che né lo status di rifugiato, né lo status di beneficiario di protezione sussidiaria poteva essere riconosciuto al richiedente. 58 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, relativo alle domande inammissibili, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicato a una situazione che non corrisponde al suo tenore letterale. Tale disposizione elenca quindi tassativamente le situazioni in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, senza alcun esame nel merito di tale domanda [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 30, e del 1°agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 51]. 59 Orbene, il fatto di essere beneficiario della protezione temporanea non figura tra i motivi di inammissibilità delle domande di protezione internazionale menzionati all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32. 60 Risulta pertanto sia dalla direttiva 2011/95 che dalla direttiva 2013/32, da un lato, che uno Stato membro non può respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale per il solo motivo che essa è stata presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide beneficiario della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 e, dall’altro, che, prima di respingere tale domanda in quanto infondata, occorre esaminare se il richiedente si trovi nelle condizioni richieste per beneficiare sia dello status di rifugiato sia, in mancanza, dello status di protezione sussidiaria, essendo irrilevante a tale riguardo la circostanza che egli goda già del beneficio della protezione temporanea. 61 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, letti alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, devono essere interpretati nel senso che non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. Sulle questioni terza e quarta 62 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, debbano essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto. 63 A tale proposito, occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione che le è sottoposta. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23, EU:C:2025:651, punto 63 e giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con la terza e la quarta questione, il giudice del rinvio chiede che si stabilisca se esso debba disapplicare la normativa svedese in forza della quale l’autorità nazionale competente è tenuta a considerare che il cittadino di un paese terzo o un apolide non possa ottenere il beneficio della protezione sussidiaria, ai sensi delle direttive 2011/95 e 2013/32, finché gode di una protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, a causa della contrarietà di tale normativa a una disposizione di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto. 65 Orbene, dai punti 45 e 46 nonché dai punti da 53 a 60 della presente sentenza risulta, da un lato, che l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide per il solo motivo che quest’ultimo beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55 e, dall’altro, che gli articoli 17 e 19 della direttiva 2001/55 non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione. 66 In tali circostanze, occorre riformulare la terza e la quarta questione e considerare che, con esse, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto e che, pertanto, non potendo interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa. 67 In primo luogo, occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57). 68 L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 72 e giurisprudenza citata). 69 Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio valutare se l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri possa essere interpretato nel senso che l’ottenimento di un permesso di soggiorno, sul fondamento della direttiva 2001/55, non osta all’esame della fondatezza di una domanda di protezione internazionale volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. La circostanza che un’interpretazione di tale disposizione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione sia sostenuta dall’Ufficio attraverso un parere è irrilevante al riguardo. 70 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che la normativa nazionale non può essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nei casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i privati possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, l’articolo 18 della direttiva 2011/95, che sancisce il diritto di ogni cittadino di un paese terzo o apolide al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria se soddisfa le condizioni previste ai capi II e V di tale direttiva, enuncia una norma il cui contenuto è incondizionato e sufficientemente preciso da essere riconosciuto come avente effetto diretto. 72 Analogamente, poiché l’articolo 33 della direttiva 2013/32 elenca tassativamente, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, i casi in cui una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto inammissibile, tale articolo 33 enuncia una norma il cui contenuto è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere considerato dotato di effetto diretto (sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA], C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 182). 73 Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il suo diritto nazionale in modo conforme all’articolo 18 della direttiva 2011/95 e all’articolo 33 della direttiva 2013/32, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di tali articoli 18 e 33 e a garantire la piena efficacia di questi ultimi disapplicando, se necessario, l’articolo 5 del capo 21 della legge sugli stranieri (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 72). 74 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che sono dotati di effetto diretto e, pertanto, ove non sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli 18 e 33, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa. Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, letti alla luce della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. 2) L’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che: sono dotati di effetto diretto e, pertanto, ove non sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli 18 e 33, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa. Firme * Lingua processuale: lo svedese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris