CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocatoBALIVA SILVIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocatoBALIVA MARCO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controdifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3826/2023depositata il 26/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel riassumere il giudizio giàintrodotto dinanzi al Tribunale di Mantova e conclusosi con ladeclaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma,chiedeva in via principale la condanna della convenuta società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della risoluzione del contratto dilocazione finanziaria n. 3034150127 del 16 dicembre 2003, allarestituzione in suo favore, al netto dell’equo compenso, di tutti gliimporti incassati, ai sensi degli artt. 1526 e 1384 cod. civ.; in viasubordinata, e per il caso di applicazione dell’art. 72-quater L.F., lacondanna della convenuta al pagamento della eventuale differenza tra lamaggior somma ricavata dalla vendita o da altra allocazione del bene edil suo credito residuo.Nella resistenza della società BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consentenza n. 1576 del 28 gennaio 2021 il Tribunale di Roma rigettava ladomanda.3. Successivamente, con sentenza del 26/5/2023 la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in totale riforma della sentenza di 1° grado, condannava lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dellacuratela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 120.400,00,oltre a interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo la mandatariaBCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidatoa dieci motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale aiNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente ed il Fallimento controricorrente hannodepositato rispettive memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla applicazionedell’art 1 commi 136-142 del DGSL 124/2017 e dell’art 1322 1325 e1458 c.c., erronea applicazione dell’art 1526 c.c.Si duole che il giudice di primo grado abbia inquadrato la fattispeciealla luce della novella del 2017, e quindi delle norme tutte ad essariferentesi, ovvero l’art. 72-quater, l’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA],l’art. 168-bis della legge fallimentare e l’art. 1, comma 76, della legge diStabilità n. 208/2015, ritenendo il contratto dapprima atipico, e poitipizzato dalla novella stessa.Lamenta che, nell’adeguarsi al dictum di Cass., Sez. Un., n.2621/2021, la corte di merito è pervenuta ad affermare: “Noncomprendiamo come due contratti, aventi ad oggetto due immobilidiversi e magari confinanti, stipulati nella stessa data su modellocontrattuale identico, in base alla posposizione della causa dalla stipulaalla risoluzione, debbano essere ritenuti diversi nella causa stessa, serisolti uno il 10.8.2017, e l’altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E si badi, la medesimariflessione è rivolta anche all’art 72 quater LF, ritenuto applicabilesoltanto ai contratti risolti dopo la dichiarazione del fallimento, nelmentre quelli risolti antecedentemente sono ritenuti con causatraslativa”.Si duole non essersi fatto dalla corte di merito applicazione dell’art.1 commi 136-142 della legge 124/17 e dell’art. 72-quater della leggefallimentare con esclusione dell’applicazione al caso di specie dell’art.1526 cod. civ.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/20262.2. Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto piena ecorretta applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., n.2621/2021 ( e del successivo conforme orientamento di legittimità: v.Cass., n. 9211/2022 ) secondo cui la disciplina di cui all'art. 1, commi136-140, della L. 4 agosto 2017, n. 124 non ha effetti retroattivi, sicchéil comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si sianoverificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contrattianteriormente risolti, come quello in esame, resta valida, invece, ladistinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, conconseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, delladisciplina dell'art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stataseguita, come nel caso, dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosiapplicare analogicamente l'art. 72-quater, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.Né la ricorrente offre, a parte generiche doglianze, elementi permutare l’orientamento di legittimità ovvero per individuare peculiaritàdel caso di specie tali da renderlo estraneo all’orientamento consolidatodi questa Corte, del che, tra l’altro, la stessa società ricorrente dimostradi avere consapevolezza, dato che in memoria illustrativa, si limita adaffermare: “abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla Ecc.maSuprema Corte una rivisitazione del problema, analizzato sotto unadiversa, e a nostro avviso più completa, visione prospettica esistematica”.2.3. Quanto, infine, alla invocata applicabilità al caso di speciedell’art. 72-quater della legge fallimentare, va nuovamente rilevato chela corte territoriale si è pronunciata conformemente alla giurisprudenzadi questa Corte (v. la più recente Cass., n. 25031/2019), che ha giàavuto modo di affermare che “l'art. 72 quater L.F. ha natura di normaeccezionale, e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì ilsuo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore (v.Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3965; Cass., 18/6/2018, n. 15975)”.Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/20263. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente - e 2697 c.c.e 2702 c.c. all’art 115 c.p.c. e 116 c.p.c. – questi anche ove occorrasotto il profilo dell’art 360 n. 4 c.p.c. – errore sulla quantificazione dellesomme e incongruità dell’intero costrutto.Si duole la corte territoriale abbia fatto erronea e incongruaapplicazione dell’art. 1526 cod. civ.Lamenta che “controparte ha calcolato solo il canone inizialmentepattuito, moltiplicandolo per i centotredici corrisposti, senzaassolutamente voler considerare (perché altrimenti si tratterebbe di benaltra cifra), le oscillazioni successivamente convenute sul canonemensile, che, per contratto, è così progressivamente mutato”, ed inoltreaggiunge: “L’art. 115 c.p.c. non potrà mai cancellare e travolgere lavalenza probatoria di un contratto a forma scritta, delle sue pattuizioni equindi anche di quelle relative alla durata del rapporto e alle diversemodalità e quantificazione di pagamento di ciascun canone mensile. LaCorte d’Appello in sostanza, applicando l’art. 115 c.p.c., ha modificato enovato parte del contratto, senza che ci fosse domanda in tal senso, néaccordo, e nonostante la immediata completa e corretta descrizionenella parte in fatto della comparsa di risposta stessa,(pag. n. 3paragrafo n.9) delle clausole di pagamenti intervenute per 113mensilità, il cui tenore è, ed era, assolutamente incompatibile conl’avversa asserzione di cui comunque si chiedeva prova, e soprattuttosenza che controparte mai avesse contestato di aver pagato di più deldovuto, seguendo l’iter iniziale e non quello modificato”.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Atteso che risulta formulata censura non già all’impugnatasentenza quanto piuttosto al comportamento, anche processuale, “dicontroparte” (ancora nella memoria illustrativa la ricorrente rileva: “Unconto è ammettere, o non contestare, il pagamento n. 113 canoni, e unNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026conto è novare un contratto a forma scritta, attraverso una asserita noncontestazione degli importi pattuiti, che controparte, consapevolmentestravolge, ignorando la pattuizione medesima”), va osservato che laricorrente non si confronta con quanto espressamente affermato dallacorte di merito nell’impugnata sentenza alla pagina 19, ove risultaespressamente rilevata l’ assenza di contestazione, in quanto: “Nel casoin esame i dati di riferimento sono da ritenersi pacifici ed emergono siaper ammissione delle parti che per dati documentali” ed ancora:“L’immobile oggetto del contratto risulta venduto al prezzo di €172.000,00 al 23.12.2015 (fattura allegata dall’appellante) e tale è ilsuo valore di riferimento. I canoni pagati dalla società utilizzatriceammontano a € 364.533,84, somma che il Curatore del fallimento avevaindicato nella citazione di I° grado (pagina 2 sub punto 6), ed a frontedella quale la società convenuta ICCREA non aveva manifestato alcunacontestazione specifica per essersi concentrata sulla evidenziazionedell’origine del contratto e sulle contestazioni sulle domande in dirittoproposte dal Curatore fallimentare, senza mai indicare l’esatto/diversoimporto che la stessa società concedente aveva incassato comepagamento dei canoni antecedenti l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].(che il curatore del fallimento aveva indicato come comprendente il maxicanone iniziale e 111 canoni successivi). Dovendo, per questo, ritenersicome oggetto di non contestazione l’importo delle somme indicate dalCuratore quali somme già pagate ed oggetto della pretesa direstituzione)”.L’invocata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. relativamente alprincipio di non contestazione è dunque infondata, dato che la corte dimerito ha sul punto espressamente e congruamente motivato.Le ulteriori considerazioni illustrate nel motivo finisconosostanzialmente per sollecitare a questa Suprema Corte un riesame delfatto e della prova, estraneo al sindacato di legittimità (v. tra le tanteNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., n. 5987/2021; Cass., n.11863/2018).4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art.360 n. 5 c.p.c.”.Lamenta che “Le medesime osservazioni possono essere fatte,inquadrando la questione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.”.Ed aggiunge: “Invero posto che la lettura ed interpretazione deicontratti è stata oggetto del dibattito processuale, dalla sentenzaemerge che la Corte territoriale abbia totalmente trascurato, se nonomesso, di considerare, leggere e interpretare l’atto integrativo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come sopra riportato), nel quale, su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA],fu convenuto il prolungamento della durata contrattuale e la diversa edisomogenea rimodulazione dei canoni mensili, il contratto di cui trattasie delle sue norme pattizie. L’argomento è stato da noi trattato incomparsa di I° e II° grado, nelle note autorizzate innanzi al Tribunale diMantova, e assolutamente trascurato, anzi ignorato dal Giudicante, ilquale non spende una parola per confutarlo, si limita a ricordare eparagonare i dati erronei, estratti senza logica dal fascicolo, sui qualicostruire l’intera erronea motivazione. Si tratta di una evidenteviolazione del dettato di detta norma, posto che se avesse considerato,letto e fatto proprio la clausola dell’intero contratto, e quindi le suemodificazioni, non avrebbe potuto affermare ciò che inveceapoditticamente ed infondatamente ha affermato”.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Nel riproporre sotto diversa forma le medesime doglianze di cuial 2° motivo precedente, la ricorrente non deduce la violazione del n. 5dell’art. 360 cod. proc. civ. in relazione ad un preciso fatto storico -percui l’illustrazione non è conforme agli insegnamenti di cui a Cass., Sez.Un., n. 8053 del 2014 -, bensì in relazione alla interpretazione ed allaNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti, alla valutazione dellaespletata CTU integrativa ed, infine, alla considerazione delcomportamento processuale di non contestazione, e dunque – in ultimaanalisi - in relazione ad una attività interpretativa e di valutazione dellaprova, che è stata svolta dalla corte di merito in maniera congruamentemotivata e tale da risultare immune al sindacato di legittimità.5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “Sempre applicazionedell’art 1526 c.c. – quantificazione delle somme pagate - violazione efalsa applicazione dell’art 360 n.3 in relazione all’art. 116 sullavalutazione delle prove documentali anche 360 n.4 e ex art 360 n.3sulla valutazione delle somme da restituire ex art 1526 c.c.”.Lamenta che la corte di merito ha svolto dei conteggi non omogenei,dato che ha individuato la somma di euro 364.533,84 comecomprensiva dell’IVA, invece non riconosciuta su altre somme, qualil’importo contrattuale dovuto, l’importo contrattuale effettivamentepagato, l’importo della riallocazione del bene.Con il quinto motivo la ricorrente denunzia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art.360 n. 5 c.p.c.”.lamenta che, avendo la corte territoriale considerato l’iva solo sualcune somme e non su altre, la sentenza sarebbe viziata da omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti ex art 360 n.5 c.p.c.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.5.2. La ricorrente censura passaggi isolati della pagina 20dell’impugnata sentenza, che assertivamente e genericamente deducecome erronei in quanto riferiti a somme indicate al lordo ovvero al nettodell’iva, laddove la corte territoriale ha sul punto svolto una articolatamotivazione ( sin dalla precedente pagina 19 ) affermando che tutte leNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026somme indicate, o comprensive di iva o al netto della stessa, sonosomme da prendere in considerazione in quanto mai in precedenzacontestate; né la ricorrente si perita di specificare se, dove e quando laquestione dell’iva sia stata dedotta, vagliata e censurata in sede dimerito, in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ.Va ulteriormente osservato che il calcolo dell’iva non può essereconsiderato “fatto storico”, per cui la deduzione del vizio di omessoesame di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non risulta essere statasvolta conformemente agli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 8053 del2014.7. Con il sesto motivo la società ricorrente denunzia “Sempre insubordine violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 inrelazione all’art. 1362 e ss. sulla interpretazione dei contratti -violazione e falsa applicazione di legge ex art 360 n. 3 in relazioneall’art. 116 c.p.c.”.Censura la motivazione svolta a p. 20 dell’impugnata sentenza edafferma che ivi la corte territoriale dimostra di non aver letto ovvero diaver male interpretato il contratto, là dove assume che il corrispettivodella locazione finanziaria non dovrebbe tener conto delle sommesborsate per l’acquisto e dell’investimento, e che queste nonrientrerebbero nel costo, perché la consegna del bene sarebbe avvenutaa favore dell’utilizzatore, ma dopo l’acquisto del bene.Lamenta pertanto che la corte di merito avrebbe stravolto l’assettodella locazione finanziaria, dato che non avrebbe tenuto conto degliesborsi sostenuti e quindi non avrebbe correttamente individuato ecalcolato il montante da cui calcolare la penale ex art. 19 del contratto.Con il settimo motivo la società ricorrente denunzia “Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiex art 360 n. 5 c.p.c.”.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026connessi, sono infondati.7.2. La ricorrente muove doglianze del tutto generiche ed assertive,a fronte dell’indicazione del corrispettivo dovuto al concedente inrelazione alla fattispecie in esame, qualificata in termini di locazione nongià di godimento bensì finanziaria-traslativa.Sulla base di tali presupposti la corte di merito ha correttamenteaffermato che “a seguito della decisione delle Sezioni Unite n. 2061 del2021, al leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della L. n.124 del 2017 si applica l'articolo 1526 del codice civile, anche ove èsuccessivamente intervenuto il fallimento. Ciò significa che la penalecontenuta in quell'articolo 12 delle condizioni generali di contratto deveritenersi in contrasto con l'articolo 1526 codice civile, con conseguentenecessità di applicare la regola contenuta in quest'ultimo. Il contrastoderiva dal fatto che la clausola penale qui pattuita ha una funzionecompletamente diversa, se non opposta, a quella propria dell'articolo1526 del codice civile: quest'ultima norma mira infatti a riportare leparti nella condizione in cui si trovavano prima della risoluzione, dunquead impedire che una delle due possa trarre un ingiustificato vantaggiodalla risoluzione, salvo il risarcimento dell'interesse negativo tipico dellerisoluzioni per inadempimento”.Ed ancora: “Da tale distinzione è derivata una diversificazione dellerispettive discipline in caso di risoluzione del contratto perinadempimento dell'utilizzatore, sulla base di un formantegiurisprudenziale teso a colmare, per via di integrazione analogica, lalacuna dell’ordinamento vigente circa la disciplina della risoluzione delcontratto di leasing (e ciò a partire da Cass. nn. 5569, 5571, 5573 e5574 del 1989, con l'avallo di Cass. Sez. U, n. 65 del 1993). Per questosi è ritenuto che, mentre al leasing di godimento, in ragione della pienasinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, si applica la regola dettataper i contratti ad esecuzione continuata o periodica dall'art. 1458,Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026comma 1, secondo periodo, c.c. – sicché la risoluzione non si estendealle prestazioni già eseguite e l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene,mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre alrisarcimento del danno per l'inadempimento – diversamente al leasingtraslativo si applica, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1526c.c. nella vendita con riserva di proprietà, per cui l'utilizzatore èobbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione dellerate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per laconcessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltreal risarcimento del danno.Le Sezioni Unite hanno sottolineato come la ratio dell’applicazioneanalogica dell’art. 1526 c.c. risieda nell’esigenza di «porre un limite aldispiegarsi dell'autonomia privata» nel caso di leasing traslativo (cosìcome nella disciplina di origine), al fine di evitare l’ingiustificatoarricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favoredel concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo piùunilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sial'acquisizione delle rate riscosse, oltre all’eventuale risarcimento deldanno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il casodi regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso».Tuttavia non è stata trascurata l’esigenza di fornire un’equilibrata tutelaanche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e delrisarcimento del danno, ma, mediante il bilanciamento con l’istituto dellariduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l'equitàcontrattuale (Cass. Sez. U, 26531/2021; Cass. 6034/1997 e piùrecentemente Cass. Ord. 14.3.2023 n. 7367).Ne deriva che, mentre deve ritenersi manifestamente eccessiva lapenale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà̀ del bene, gliconsente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione(ciò̀ comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo dellaNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026somma dei canoni e del residuo valore del bene: v., tra le molte, Cass.,27 settembre 2011, n. 19732, nonché́ la citata Cass. n. 1581 del 2020),deve invece reputarsi coerente con la previsione contenuta nel secondocomma dell'art. 1526 cod. civ. la penale inserita nel contratto di leasingtraslativo in cui si preveda l’acquisizione dei canoni riscossi condetrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavatodalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n.15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché́ Cass., 28 agosto2019, n. 21762)”.7.3. Nella scrupolosa conformità ai suindicati principi di diritto, lacorte territoriale ha poi proceduto, con motivata valutazione in fatto,all’analisi ed alla interpretazione delle pattuizioni contrattuali intervenutetra le parti, pervenendo alla riduzione della penale eccessiva ex artt.1526 e 1384 cod. civ. ed all’accoglimento in parte qua dell’appelloproposto dalla curatela fallimentare.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia “In subordine sempresull’applicazione dell’art 1526 c.c.- e violazione di legge ex art 360 n. 3c.p.c. dell’art 1526 in materia di locazione finanziaria e dell’art 19 delcontratto – violazione di legge ex art 360 n. 3 c.p.c. in relazione allainterpretazione dei contratti ex art. 1362 e ss. c.c.”.Lamenta che la Corte d’Appello, pur facendone richiamo, avrebbecomunque disatteso le indicazioni contenuta nella pronuncia n.2061/2021 delle Sezioni Unite.9.1. Il motivo è inammissibile.9.2. La ricorrente solo formalmente dichiara di denunciare la nonconformità dell’impugnata sentenza rispetto al già citato arresto Cass.,Sez. Un., n. 2061/2021, ma nella illustrazione del motivo, invero, svolgecensura sulla interpretazione del contratto di leasing (così come già conil sesto ed il settimo motivo), peraltro neppure correttamentededucendo ed individuando la violazione di precisi canoni ermeneutici eNumero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026quindi non correttamente deducendo il vizio di violazione dell’art. 1362 ess. cod. civ.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, posto chel'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unnegozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nellasentenza impugnata (v., tra le tante, Cass., n. 9461 del 09/04/2021).Peraltro, va ribadito che la corte di merito si è scrupolosamentepronunciata conformemente agli insegnamenti delle Sezioni Unite diquesta Corte ed alle conseguenze che ne derivano in termini dideterminazione dell’equo compenso al concedente, salva la possibilità diriduzione della penale eccessiva.10. Con il nono motivo la ricorrente denunzia “Sempre in subordine -applicazione dell’art 1526 c.c. - asserita riduzione della penale ex art.1384 c.c. violazione e falsa applicazione di legge ex art 360 n. 3 c.p.c.violazione art 1384 c.c.”.Nell’illustrare il motivo la ricorrente espressamente afferma: “Cirendiamo anche conto che si tratta di una norma, difficilmenteinvocabile in sede di legittimità, perché la congruità e incongruità dellapenale sono incensurabili in sede di legittimità”.10.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/202610.2. Oltre che del tutto assertivo e generico nella illustrazione,sotto la formale invocazione della violazione di legge sollecita, invero, undiverso riesame del fatto e della prova, a mente del consolidatoorientamento di legittimità, secondo cui “l'apprezzamento sullaeccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti,per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sullamisura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabilein sede di legittimità” (v. Cass., n. 2231/2012; Cass., n. 17731/2015;Cass., n. 18195/2007).11. Con il decimo motivo la ricorrente denunzia “Sulle spese -erroneità della condanna”.Lamenta che: “Al rigetto delle pretese della [OSCURATO:SOCIETA] e alla confermadella sentenza di I° grado, consegue anche la riforma della sentenzaimpugnata nel passaggio con il quale la Corte ha condannato la bancaesponente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Lacassazione della sentenza di II° grado determinerà conseguentemente lariforma in parte qua della sentenza, nella parte in cui condanna la bancaesponente al pagamento delle spese dei due gradi, e la conseguentecondanna della [OSCURATO:SOCIETA] e del suo fallimento al relativo pagamento. Lasentenza sul punto è erronea e va cassata”.11.1. Il motivo è inammissibile.11.2. Esso non reca una specifica censura sulla motivazionedell’impugnata sentenza, e si risolve in realtà in un “non motivo”.12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi -assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo- consegue il rigetto del ricorso.13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono lasoccombenza.14. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma,Numero registro generale 17458/2023Numero sezionale 4073/2025Numero di raccolta generale 8243/2026Data pubblicazione 02/04/2026liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone ipresupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del Fallimento controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per compensi ), oltre a spese generali e accessori di legge; alpagamento della somma di euro 6.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]