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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 2020

Cassazione n. 23145/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/ J 2/2001 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE:: UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma il 5 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina e di hashish e di cessione a [OSCURATO:PERSONA] di hashish, fatti, qualificati come violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 4 novembre 2020; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, pari a 558,80 euro. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denuncia violazione di legge (artt.125, 187, 444 e ss. e 546 cod. proc. pen., 73, comma 5 e comma 7-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 240 cod. pen.) in relazione alla confisca della somma di denaro trovata indosso all'imputato al momento dell'arresto, pari a 548,80 euro, esclusa invece la somma di 10,00 euro ritenuta corrispettivo della cessione di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA].

Richiamati, infatti, vari precedenti di legittimità, tra cui Sez. 4, n. 43884 del 18/07/2017, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass., si censura la confisca del denaro sia perché non qualificabile come corpo del reato, marcando un rapporto di immediatezza tra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale, o come cosa pertinente al reato, difettando qualsiasi motivazione al riguardo, sia perché si è in presenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta e difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 240, comma 1, cod. pen.

La difesa inoltre denuncia, ritenendola illegittima anche sotto il profilo motivazionale, la mancata restituzione della ulteriore somma di 5.530,00 euro rinvenuta nel domicilio familiare dell'imputato, somma in relazione alla quale il Tribunale ha disposto la trasmissione al P.M. di copia degli atti per quanto di competenza in ordine al sequestro della somma stessa.

Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 14 dicembre 2021 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 558,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che la questione se l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 1.03, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale, che era stata rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. alle Sezioni Unite della S.C. è stata decisa (con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348), essendosi ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 2.Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza ric:onosce sussistere, quanto ad 11,30 grammi lordi di cocaina e a 11,20 grammi di marijuana (distinti da 1,2 grammi di hashish ceduti a [OSCURATO:PERSONA]) il reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, che qualifica come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e che il provvedimento ablativo del denaro è privo di motivazione.

E' insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attivit-à illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso cP applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).

Il principio è stato, poi, ulteriormente puntualizzato da Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204: «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscablli le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato».

Ancora, si osserva che non potrebbe farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, poiché si tratta di fatto qualificato dal giudice di lieve entità: infatti, «In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art, 12- sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato)» (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; nello stesso senso, già in precedenza, Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247; Sez. 4, n. 4199 del 11/12/2007, dep. 2008, Perotto, Rv. 238432).

Peraltro, la norma è stata sostituita, a far data dal 6 aprile 2018, per effetto dell'art 6, comma 5, del d.

Igs. 1° marzo 2018, n. 21 (che, seguendo la filosofia del principio della "riserva di codice", ha, per così dire, "ricollocato" le varie disposizioni, pur senza alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, in diverse norme contenute nel codice penale, nel testo unico in materia di stupefacenti, nel testo unico in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione), dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 de 1990, che, sotto la rubrica "Ipotesi particolare di confisca", recita: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale» (nell'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. n. 21 del 2018, che disciplina la "confisca "allargata" sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, che individuavano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto, sicché il contenuto dell'art. 240-bis cod. pen. è lo stesso, per quanto in questa sede rileva, del previgente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, risolvendosi in un caso di continuità normativa). 3.Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei principi richiamati, si impone, quanto alla somma di 548,80 euro in sequestro, in accoglimento dell'impugnazione, la statuizione in dispositivo.4.

Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile quanto al provvedimento di mera trasmissione al P.M. degli atti affinché possa eventualmente provvedere in ordine alla ulteriore somma di denaro di 5.530,00 euro, perché privo di contenuto decisorio.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 548,80, statuizione che e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/ J 2/2001 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE:: UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma il 5 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina e di hashish e di cessione a [OSCURATO:PERSONA] di hashish, fatti, qualificati come violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 4 novembre 2020; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, pari a 558,80 euro. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denuncia violazione di legge (artt.125, 187, 444 e ss. e 546 cod. proc. pen., 73, comma 5 e comma 7-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 240 cod. pen.) in relazione alla confisca della somma di denaro trovata indosso all'imputato al momento dell'arresto, pari a 548,80 euro, esclusa invece la somma di 10,00 euro ritenuta corrispettivo della cessione di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Richiamati, infatti, vari precedenti di legittimità, tra cui Sez. 4, n. 43884 del 18/07/2017, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass., si censura la confisca del denaro sia perché non qualificabile come corpo del reato, marcando un rapporto di immediatezza tra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale, o come cosa pertinente al reato, difettando qualsiasi motivazione al riguardo, sia perché si è in presenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta e difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 240, comma 1, cod. pen. La difesa inoltre denuncia, ritenendola illegittima anche sotto il profilo motivazionale, la mancata restituzione della ulteriore somma di 5.530,00 euro rinvenuta nel domicilio familiare dell'imputato, somma in relazione alla quale il Tribunale ha disposto la trasmissione al P.M. di copia degli atti per quanto di competenza in ordine al sequestro della somma stessa. Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 14 dicembre 2021 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 558,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che la questione se l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 1.03, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale, che era stata rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. alle Sezioni Unite della S.C. è stata decisa (con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348), essendosi ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 2.Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza ric:onosce sussistere, quanto ad 11,30 grammi lordi di cocaina e a 11,20 grammi di marijuana (distinti da 1,2 grammi di hashish ceduti a [OSCURATO:PERSONA]) il reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, che qualifica come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e che il provvedimento ablativo del denaro è privo di motivazione. E' insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attivit-à illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso cP applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Il principio è stato, poi, ulteriormente puntualizzato da Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204: «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscablli le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato». Ancora, si osserva che non potrebbe farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, poiché si tratta di fatto qualificato dal giudice di lieve entità: infatti, «In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art, 12- sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato)» (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; nello stesso senso, già in precedenza, Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247; Sez. 4, n. 4199 del 11/12/2007, dep. 2008, Perotto, Rv. 238432). Peraltro, la norma è stata sostituita, a far data dal 6 aprile 2018, per effetto dell'art 6, comma 5, del d. Igs. 1° marzo 2018, n. 21 (che, seguendo la filosofia del principio della "riserva di codice", ha, per così dire, "ricollocato" le varie disposizioni, pur senza alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, in diverse norme contenute nel codice penale, nel testo unico in materia di stupefacenti, nel testo unico in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione), dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 de 1990, che, sotto la rubrica "Ipotesi particolare di confisca", recita: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale» (nell'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 21 del 2018, che disciplina la "confisca "allargata" sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, che individuavano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto, sicché il contenuto dell'art. 240-bis cod. pen. è lo stesso, per quanto in questa sede rileva, del previgente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, risolvendosi in un caso di continuità normativa). 3.Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei principi richiamati, si impone, quanto alla somma di 548,80 euro in sequestro, in accoglimento dell'impugnazione, la statuizione in dispositivo.4. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile quanto al provvedimento di mera trasmissione al P.M. degli atti affinché possa eventualmente provvedere in ordine alla ulteriore somma di denaro di 5.530,00 euro, perché privo di contenuto decisorio. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 548,80, statuizione che e
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