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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09856/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si eccepisce l'incompetenza territoriale è indeducibile in quanto non proposto nella pertinente fase processuale, omissione evidenziata dalla sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 3); rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello non era tenuta a motivare anche in ragione della genetica inammissibilità del motivo di gravame, privo della necessaria articolazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si eccepisce l'incompetenza territoriale è indeducibile in quanto non proposto nella pertinente fase processuale, omissione evidenziata dalla sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 3); rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello non era tenuta a motivare anche in ragione della genetica inammissibilità del motivo di gravame, privo della necessaria articolazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 09856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris