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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 11/2026

ECLI:EU:C:2026:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0572_RES

([OSCURATO:PERSONA]573/23 P)

[OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 febbraio 2026 «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare di membri del [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] – Requisito d’imparzialità del relatore» Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Procedura di esame di tale richiesta – Inosservanza del requisito di imparzialità del relatore designato dalla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di buona amministrazione (Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, art. 9; Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, § 1; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articoli 5, 6 e 9; comunicazione n. 11/2019 della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] europeo, punti 6-8 (v. punti 75, 77-80, 85-106, 112) [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 1 ), la Corte si pronuncia sull'applicazione delle disposizioni del protocollo (n. 7) sulle immunità (in prosieguo: il «protocollo n. 7») ( 2 ) e delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA] europeo, in occasione di una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA], più specificamente in occasione della designazione del relatore incaricato di trattare tale richiesta.

I tre ricorrenti hanno presentato la loro candidatura alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019.

Il 14 ottobre e il 4 novembre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti di ciascun ricorrente, affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale avviato nei loro confronti in Spagna per fatti riconducibili segnatamente a reati di ribellione, di sedizione e di indebita destinazione di fondi pubblici.

In occasione della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dell’elezione al [OSCURATO:PERSONA] del primo e del secondo ricorrente con effetto dal 2 luglio 2019.

Lo stesso giorno, il presidente della Corte suprema ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta volta alla revoca dell’immunità parlamentare del primo e del secondo ricorrente.

Il 10 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della terza ricorrente a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020.

Lo stesso giorno, il presidente della Corte suprema ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta volta alla revoca dell'immunità della terza ricorrente.

Il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste di revoca dell’immunità e le ha rinviate alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA].

A sua volta, tale commissione ha incaricato dell'esame delle richieste di revoca dell'immunità un relatore unico appartenente allo stesso gruppo politico al quale erano affiliati i deputati del partito politico nazionale all'origine del procedimento penale nazionale avviato nei confronti dei ricorrenti.

Con tre decisioni del 9 marzo 2021 ( 4 ), il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'immunità dei tre ricorrenti, i quali hanno allora proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso di annullamento.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso, dichiarando in particolare che non era stato violato il diritto dei ricorrenti a che le richieste di revoca dell'immunità che li riguardavano fossero trattate in modo imparziale.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte sottolinea che l’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso e dei suoi membri.

Osserva che, in virtù dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di revocare l’immunità di uno dei suoi membri e che il relativo procedimento, sebbene sia condotto da responsabili politici, e la decisione di revocare l’immunità non hanno natura politica, bensì natura giuridica.

È vero che l’istituzione in parola dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le norme applicabili al momento del trattamento delle richieste di revoca dell’immunità, che sono adottate e applicate da membri del [OSCURATO:PERSONA], appartenenti a gruppi politici costituiti all’interno del medesimo.

Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispettare, in sede di esame di richieste di tal genere, le norme e i principi giuridici che si applicano a detta immunità nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Inoltre, l’esercizio, da parte del deputato interessato, del suo mandato può essere ostacolato da una decisione di revoca dell’immunità.

Pertanto, siffatte richieste, che possono pregiudicare tanto il mandato del deputato interessato quanto il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, devono essere esaminate alla luce dei diritti dell’individuo interessato e dei principi di democrazia rappresentativa e di separazione dei poteri, e non in funzione di orientamenti politici.

Sulla base di tali considerazioni, anzitutto, la Corte sottolinea che la procedura che può condurre all'adozione di una decisione di revoca dell'immunità deve essere compatibile con il diritto a una buona amministrazione ( 5 ), il quale prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione e che tale diritto, conferito a chiunque, lo è anche a qualsiasi membro del [OSCURATO:PERSONA] interessato da una richiesta di revoca dell'immunità.

Inoltre, la Corte ricorda che il requisito di imparzialità si articola in due profili, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione incaricata del caso deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva, in conformità della quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio.

La Corte osserva poi che, esercitando il suo ampio potere discrezionale, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato norme che concretizzano la tutela contro il rischio di parzialità, le quali sono previste tanto nel suo regolamento interno ( 6 ) quanto nella comunicazione n. 11/2019 ( 7 ), adottata dalla sua commissione giuridica e applicabile all'epoca dei fatti del caso di specie.

Più concretamente, essa rileva che, ai sensi di tale comunicazione, la commissione giuridica nomina un relatore per ogni richiesta di revoca dell'immunità secondo un sistema di rotazione su un piede di parità tra i gruppi politici, ma il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico del deputato interessato da una siffatta richiesta né essere stato eletto nello stesso Stato membro di tale deputato.

La Corte osserva quindi che la comunicazione n. 11/2019 concretizza il requisito di imparzialità secondo cui un relatore appartenente allo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione non può istruire la richiesta di revoca di tale immunità, essendo detto approccio fondato sulla considerazione che, a causa della loro appartenenza a uno stesso gruppo politico, tale relatore e tale deputato potrebbero condividere talune affinità, cosicché non potrebbero essere esclusi dubbi legittimi quanto a un eventuale pregiudizio di detto relatore a favore di detto deputato.

La Corte rileva in seguito che il rispetto dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta richiede un’applicazione coerente delle garanzie istituite dall’istituzione interessata per evitare qualsiasi legittimo dubbio di parzialità e per consentire un trattamento equo delle richieste di revoca dell’immunità.

Precisa che, ai fini di una siffatta applicazione, il requisito di imparzialità deve essere attuato in modo tale che il relatore appartenente a un gruppo politico diverso da quello del deputato la cui immunità è in discussione appaia oggettivamente imparziale.

Infatti, tenuto conto degli obiettivi delle immunità previste a favore dei membri del [OSCURATO:PERSONA], tale requisito significa che il deputato di cui si tratta non deve poter nutrire dubbi legittimi sul fatto che il relatore chiamato a istruire la richiesta di revoca dell’immunità non è guidato da considerazioni che gli impedirebbero di svolgere in modo obiettivo le sue funzioni di preparazione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] relativa all’eventuale esistenza di una lesione dell'indipendenza del [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, la Corte dichiara che, se l’opposizione di un siffatto relatore alle idee politiche del deputato la cui immunità è in discussione non può, di per sé, implicare la mancanza di imparzialità di tale relatore, lo stesso non vale per l’appartenenza del relatore al gruppo politico di cui fanno parte anche membri di un partito politico che è all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento della richiesta di revoca dell’immunità, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento.

Non si può ritenere che il requisito di imparzialità in parola valga solo nell’ipotesi dell’appartenenza del relatore al gruppo politico da cui proviene il deputato interessato da una siffatta richiesta, ad esclusione di qualsiasi situazione di appartenenza di tale relatore a un altro gruppo politico.

Ne consegue che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha istituito la regola secondo la quale è escluso ogni relatore membro del gruppo politico al quale appartiene il deputato interessato da una richiesta di revoca dell’immunità, detta istituzione deve parimenti escludere, al fine di rispettare l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, un relatore membro di un gruppo politico al quale appartengono deputati del partito politico all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento di tale richiesta, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento.

Pertanto, la Corte constata che, quando è nominato relatore per istruire una richiesta di revoca dell’immunità, all’interno della commissione giuridica, un membro appartenente a un gruppo politico al quale appartengano membri provenienti da un partito politico all’origine del procedimento penale a carico di tale deputato che costituisce il fondamento di detta richiesta, un siffatto relatore non offre garanzie sufficienti che consentano di escludere qualsiasi legittimo dubbio da parte del deputato interessato da detta richiesta quanto a un eventuale pregiudizio nei suoi confronti e non può, pertanto, essere considerato imparziale, secondo lo standard stabilito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cosicché una nomina siffatta deve ritenersi essere stata effettuata in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

Infine, la Corte aggiunge che i fatti constatati dal Tribunale relativi all'organizzazione, da parte del relatore nominato per istruire le richieste di revoca dell'immunità nei confronti dei ricorrenti, di un evento consistente in un intervento del segretario generale del partito politico che era all'origine del procedimento penale a carico dei ricorrenti, erano pertinenti per valutare se tale relatore potesse, senza ledere il requisito di imparzialità, essere nominato relatore nella commissione giuridica che tratta le richieste di revoca dell'immunità dei ricorrenti.

Infatti, tale partito politico era già, al momento dell'organizzazione di detto evento, all'origine del procedimento penale in discussione.

L’organizzazione, da parte della persona successivamente nominata come relatore, dell’evento summenzionato era quindi tale da indicare non solo un sostegno alle idee politiche di detto partito, ma parimenti una posizione favorevole all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei ricorrenti.

Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza impugnata nonché le tre decisioni del [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 2021. ( 1 ) Sentenza del 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T-272/21 , EU:T:2023:373 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 2 ) Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2008, C 115, pag. 266 ). ( 3 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 4 ) Decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, ( 5 ) Sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta ( 6 ) Regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, applicabile alla nona legislatura (2019-2024), nella sua versione anteriore alla sua modifica mediante la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2023. ( 7 ) Comunicazione ai membri sui principi applicabili alle richieste di revoca dell’immunità, datata 19 novembre 2019.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0572_RES ([OSCURATO:PERSONA]573/23 P) [OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 febbraio 2026 «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare di membri del [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] – Requisito d’imparzialità del relatore» Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Procedura di esame di tale richiesta – Inosservanza del requisito di imparzialità del relatore designato dalla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di buona amministrazione (Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, art. 9; Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, § 1; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, articoli 5, 6 e 9; comunicazione n. 11/2019 della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] europeo, punti 6-8 (v. punti 75, 77-80, 85-106, 112) [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 1 ), la Corte si pronuncia sull'applicazione delle disposizioni del protocollo (n. 7) sulle immunità (in prosieguo: il «protocollo n. 7») ( 2 ) e delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA] europeo, in occasione di una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA], più specificamente in occasione della designazione del relatore incaricato di trattare tale richiesta. I tre ricorrenti hanno presentato la loro candidatura alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019. Il 14 ottobre e il 4 novembre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti di ciascun ricorrente, affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale avviato nei loro confronti in Spagna per fatti riconducibili segnatamente a reati di ribellione, di sedizione e di indebita destinazione di fondi pubblici. In occasione della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dell’elezione al [OSCURATO:PERSONA] del primo e del secondo ricorrente con effetto dal 2 luglio 2019. Lo stesso giorno, il presidente della Corte suprema ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta volta alla revoca dell’immunità parlamentare del primo e del secondo ricorrente. Il 10 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della terza ricorrente a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020. Lo stesso giorno, il presidente della Corte suprema ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta volta alla revoca dell'immunità della terza ricorrente. Il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste di revoca dell’immunità e le ha rinviate alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, tale commissione ha incaricato dell'esame delle richieste di revoca dell'immunità un relatore unico appartenente allo stesso gruppo politico al quale erano affiliati i deputati del partito politico nazionale all'origine del procedimento penale nazionale avviato nei confronti dei ricorrenti. Con tre decisioni del 9 marzo 2021 ( 4 ), il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'immunità dei tre ricorrenti, i quali hanno allora proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso di annullamento. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso, dichiarando in particolare che non era stato violato il diritto dei ricorrenti a che le richieste di revoca dell'immunità che li riguardavano fossero trattate in modo imparziale. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte sottolinea che l’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso e dei suoi membri. Osserva che, in virtù dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di revocare l’immunità di uno dei suoi membri e che il relativo procedimento, sebbene sia condotto da responsabili politici, e la decisione di revocare l’immunità non hanno natura politica, bensì natura giuridica. È vero che l’istituzione in parola dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le norme applicabili al momento del trattamento delle richieste di revoca dell’immunità, che sono adottate e applicate da membri del [OSCURATO:PERSONA], appartenenti a gruppi politici costituiti all’interno del medesimo. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispettare, in sede di esame di richieste di tal genere, le norme e i principi giuridici che si applicano a detta immunità nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Inoltre, l’esercizio, da parte del deputato interessato, del suo mandato può essere ostacolato da una decisione di revoca dell’immunità. Pertanto, siffatte richieste, che possono pregiudicare tanto il mandato del deputato interessato quanto il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, devono essere esaminate alla luce dei diritti dell’individuo interessato e dei principi di democrazia rappresentativa e di separazione dei poteri, e non in funzione di orientamenti politici. Sulla base di tali considerazioni, anzitutto, la Corte sottolinea che la procedura che può condurre all'adozione di una decisione di revoca dell'immunità deve essere compatibile con il diritto a una buona amministrazione ( 5 ), il quale prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione e che tale diritto, conferito a chiunque, lo è anche a qualsiasi membro del [OSCURATO:PERSONA] interessato da una richiesta di revoca dell'immunità. Inoltre, la Corte ricorda che il requisito di imparzialità si articola in due profili, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione incaricata del caso deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva, in conformità della quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio. La Corte osserva poi che, esercitando il suo ampio potere discrezionale, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato norme che concretizzano la tutela contro il rischio di parzialità, le quali sono previste tanto nel suo regolamento interno ( 6 ) quanto nella comunicazione n. 11/2019 ( 7 ), adottata dalla sua commissione giuridica e applicabile all'epoca dei fatti del caso di specie. Più concretamente, essa rileva che, ai sensi di tale comunicazione, la commissione giuridica nomina un relatore per ogni richiesta di revoca dell'immunità secondo un sistema di rotazione su un piede di parità tra i gruppi politici, ma il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico del deputato interessato da una siffatta richiesta né essere stato eletto nello stesso Stato membro di tale deputato. La Corte osserva quindi che la comunicazione n. 11/2019 concretizza il requisito di imparzialità secondo cui un relatore appartenente allo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione non può istruire la richiesta di revoca di tale immunità, essendo detto approccio fondato sulla considerazione che, a causa della loro appartenenza a uno stesso gruppo politico, tale relatore e tale deputato potrebbero condividere talune affinità, cosicché non potrebbero essere esclusi dubbi legittimi quanto a un eventuale pregiudizio di detto relatore a favore di detto deputato. La Corte rileva in seguito che il rispetto dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta richiede un’applicazione coerente delle garanzie istituite dall’istituzione interessata per evitare qualsiasi legittimo dubbio di parzialità e per consentire un trattamento equo delle richieste di revoca dell’immunità. Precisa che, ai fini di una siffatta applicazione, il requisito di imparzialità deve essere attuato in modo tale che il relatore appartenente a un gruppo politico diverso da quello del deputato la cui immunità è in discussione appaia oggettivamente imparziale. Infatti, tenuto conto degli obiettivi delle immunità previste a favore dei membri del [OSCURATO:PERSONA], tale requisito significa che il deputato di cui si tratta non deve poter nutrire dubbi legittimi sul fatto che il relatore chiamato a istruire la richiesta di revoca dell’immunità non è guidato da considerazioni che gli impedirebbero di svolgere in modo obiettivo le sue funzioni di preparazione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] relativa all’eventuale esistenza di una lesione dell'indipendenza del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la Corte dichiara che, se l’opposizione di un siffatto relatore alle idee politiche del deputato la cui immunità è in discussione non può, di per sé, implicare la mancanza di imparzialità di tale relatore, lo stesso non vale per l’appartenenza del relatore al gruppo politico di cui fanno parte anche membri di un partito politico che è all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento della richiesta di revoca dell’immunità, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento. Non si può ritenere che il requisito di imparzialità in parola valga solo nell’ipotesi dell’appartenenza del relatore al gruppo politico da cui proviene il deputato interessato da una siffatta richiesta, ad esclusione di qualsiasi situazione di appartenenza di tale relatore a un altro gruppo politico. Ne consegue che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha istituito la regola secondo la quale è escluso ogni relatore membro del gruppo politico al quale appartiene il deputato interessato da una richiesta di revoca dell’immunità, detta istituzione deve parimenti escludere, al fine di rispettare l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, un relatore membro di un gruppo politico al quale appartengono deputati del partito politico all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento di tale richiesta, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento. Pertanto, la Corte constata che, quando è nominato relatore per istruire una richiesta di revoca dell’immunità, all’interno della commissione giuridica, un membro appartenente a un gruppo politico al quale appartengano membri provenienti da un partito politico all’origine del procedimento penale a carico di tale deputato che costituisce il fondamento di detta richiesta, un siffatto relatore non offre garanzie sufficienti che consentano di escludere qualsiasi legittimo dubbio da parte del deputato interessato da detta richiesta quanto a un eventuale pregiudizio nei suoi confronti e non può, pertanto, essere considerato imparziale, secondo lo standard stabilito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cosicché una nomina siffatta deve ritenersi essere stata effettuata in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Infine, la Corte aggiunge che i fatti constatati dal Tribunale relativi all'organizzazione, da parte del relatore nominato per istruire le richieste di revoca dell'immunità nei confronti dei ricorrenti, di un evento consistente in un intervento del segretario generale del partito politico che era all'origine del procedimento penale a carico dei ricorrenti, erano pertinenti per valutare se tale relatore potesse, senza ledere il requisito di imparzialità, essere nominato relatore nella commissione giuridica che tratta le richieste di revoca dell'immunità dei ricorrenti. Infatti, tale partito politico era già, al momento dell'organizzazione di detto evento, all'origine del procedimento penale in discussione. L’organizzazione, da parte della persona successivamente nominata come relatore, dell’evento summenzionato era quindi tale da indicare non solo un sostegno alle idee politiche di detto partito, ma parimenti una posizione favorevole all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei ricorrenti. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza impugnata nonché le tre decisioni del [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 2021. ( 1 ) Sentenza del 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T-272/21 , EU:T:2023:373 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 2 ) Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2008, C 115, pag. 266 ). ( 3 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 4 ) Decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, ( 5 ) Sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta ( 6 ) Regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, applicabile alla nona legislatura (2019-2024), nella sua versione anteriore alla sua modifica mediante la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2023. ( 7 ) Comunicazione ai membri sui principi applicabili alle richieste di revoca dell’immunità, datata 19 novembre 2019.
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