Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02708/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8204-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2885 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 6293/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 2977/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 8204/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)/ avendo escluso che la ricorrente, responsabile dell'ufficio marketing, facesse parte del ramo di azienda ceduto in affitto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - individuato nell'attività di gestione operativa delle flotte antincendio boschive della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avente ad oggetto i contratti commerciali afferenti al ramo di azienda ceduto, le relative autorizzazioni e licenze, i beni mobili, il magazzino e le parti di ricambio oltre al personale addetto al ramo.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che solo in appello la lavoratrice avesse evidenziato che tutto il personale della SOREM era transitato alla INAER ed inoltre non aveva specificatamente censurato l'accertamento del primo giudice che aveva desunto dall'avvenuto invio della ricorrente a specifici corsi professionalizzanti nel settore marketing la sua estraneità alla gestione operativa del servizio antincendi boschivi ceduto.

3. Il giudice di appello ha inoltre accertato che la società SOREM aveva una consistenza ben più ampia del ramo ceduto, con sedi operative dislocate nel territorio presso le quali la stessa lavoratrice aveva dichiarato di aver prestato servizio.

4. Da ultimo ha evidenziato che non era stata specificatamente censurata in appello l'affermazione del primo giudice il quale aveva accertato che la stessa lavoratrice aveva dimostrato con le sue allegazioni di rapportarsi direttamente con le strutture amministrative della SOREM, diverse da quelle di gestione del servizio antincendi.

5. Con riguardo alla domanda subordinata di impugnazione del licenziamento intimato dalla SOREM poi fallita, la Corte territoriale ha confermato la statuizione di improcedibilità di primo grado osservando che nel contesto della tutela obbligatoria applicabile al caso di specie l'unica condanna possibile era quella al risarcimento del danno che resta attratta dal fallimento.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la Inaer P r.g. n. 8204/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 1362, 1362 cod.civ. con riguardo al contratto di affitto di azienda del 12 gennaio 2011.

Deduce la ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per aver trascurato di considerare che il servizio di marketing, del quale la lavoratrice era responsabile, così come in genere i servizi amministrativi, erano accessori al core business della società che aveva ad oggetto la gestione operativa delle flotte antincendio.

Osserva quindi che le ulteriori attività, dichiarate nell'oggetto sociale e risultanti dalla visura camerale, ne autorizzano formalmente lo svolgimento ma non incidono sulla realtà fattuale che nello specifico aveva visto quale unico oggetto quello ceduto, rispetto al quale gli uffici amministrativi e di marketing costituivano un mero supporto operativo.

A riprova di ciò evidenzia che anche il personale amministrativo era stato ceduto insieme a quello più propriamente operativo.

Rileva che nel giudizio non erano affatto emerse altre attività svolte dalla società che anzi versava in uno stato di crisi già da tempo poi culminato con il fallimento della stessa.

Deduce che il colloquio avuto con un rappresentante del managment della Sorem aveva avuto ad oggetto proprio il trasferimento di azienda e tale circostanza, valorizzata dalla sentenza come confermativa dell'esistenza di rapporti con la struttura amministrativa e non con quella operativa, non avrebbe invece alcun rilievo in quanto gli aspetti di gestione del personale erano evidentemente di competenza dei servizi amministrativi della società.

Deduce inoltre che una ulteriore conferma dell'inserimento della lavoratrice nel ramo ceduto sarebbe rinvenibile nella circostanza, trascurata dalla sentenza, che la società cessionaria le aveva corrisposto le retribuzioni arretrate dei mesi di settembre novembre 2010 proprio in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori che erano transitati con la cessione del ramo.

Rileva che tale circostanza, oltre ad essere stata trascurata da entrambi i giudici di merito, denota un comportamento della cessionaria successivo al trasferimento che deve r.g. n. 8204/2016 essere tenuto in considerazione ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. nell'interpretare il contratto di affitto dell'azienda.

8. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 2112, 1362, 1363 cod.civ. con riguardo al verbale di accordo sindacale del 14 gennaio 2011.

Nel rammentare che in forza del contratto di affitto 12.1.2011 tutti i lavoratori della SOREM, ad eccezione della ricorrente, erano stati trasferiti alla INAER dal 1.2.2011 deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe invece ritenuto che l'affitto aveva riguardato solo la struttura organizzativa per la gestione operativa delle flotte antincendio e non avrebbe compreso l'ufficio marketing, a cui apparteneva la ricorrente.

In tal modo sarebbe stato erroneamente interpretato l'accordo sindacale che impropriamente utilizza l'espressione ramo di azienda che tuttavia non viene specificato nelle sue caratteristiche così da poter essere individuato, circostanza sintomatica del fatto che la cessione/affitto aveva interessato l'intera azienda.

Evidenzia che gli obblighi di pagamento di debiti pregressi della cedente nei confronti di suoi lavoratori erano stati assunti dalla società subentrante sia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato sia nei riguardi dei contrattisti a termine e di quelli a progetto esclusi dal passaggio.

Così facendo le parti sociali hanno confermato che tutti i lavoratori a tempo indeterminato erano coinvolti nel trasferimento di azienda.

Secondo la ricorrente l'interpretazione data dalla Corte di merito agli accordi intercorsi tra le parti violerebbe anche l'art. 2112 cod.civ. che stabilisce, per il caso di trasferimento di azienda, che il rapporto continui alle dipendenze della cessionaria e che il lavoratore conservi tutti i diritti acquisiti.

9. Le due censure, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, non possono essere accolte.

9.1. Per quanto concerne la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. osserva il Collegio che secondo l'insegnamento costante di questa Corte (Cass. sez. u. 30/09/2020 n. 20867 e Cass. 09/06/2021 n. 16016) in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che la sentenza, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, r.g. n. 8204/2016 abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con la quale si deduca, come di fatto avviene nel caso in esame, che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc.civ..

In sostanza non può porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riguardo ad una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. per tutte Cass. 27.12.2016 n. 27000).

9.2. Quanto alla denunciata violazione delle disposizioni in tema di interpretazione (specificatamente gli artt. 1362 e 1363 cod.civ. indicati nelle rubriche dei due motivi) va rilevato che la condotta tenuta dalla società - che avrebbe erogato anche alla lavoratrice ricorrente le mensilità arretrate all'atto del passaggio sebbene lei non fosse compresa tra il personale da trasferire - che ad avviso della ricorrente sarebbe un indicatore significativo per stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti nel sottoscrivere il contratto di affitto di azienda, in disparte ogni altra considerazione, non risulta allegata in giudizio.

La sentenza non vi fa cenno e la ricorrente non chiarisce, come dovuto, come dove e quando tale circostanza era stata allegata.

10. Con l'ultimo motivo di ricorso la signora Darian denuncia ancora una volta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. questa volta con riferimento alla non corretta valutazione ed interpretazione della prova documentale riguardante l'asserito licenziamento intimato dalla SOREM alla lavoratrice dopo la stipula del contratto di affitto.

Insiste la ricorrente nel ritenere che i due licenziamenti a lei intimati (il primo nel febbraio r.g. n. 8204/2016 2011 inviato con raccomandata che non le era stato possibile ritirare essendo stata indirizzata ad un nominativo errato; il secondo in data 15 giugno 2011) erano entrambi successivi alla cessione dell'azienda e dunque al suo trasferimento alle dipendenze della INAER con la conseguenza che la SOREM era oramai priva del potere di risolvere quel rapporto non essendo più la sua datrice di lavoro.

11. Anche questa censura presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Da un canto infatti va ribadito che nella specie non sussiste la violazione delle disposizioni denunciate poiché non si allega l'utilizzo di prove non dedotte né il mancato utilizzo di prove dedotte ma una pretesa errata interpretazione delle stesse.

Peraltro la censura perde di decisività una volta che sia stato escluso che la ricorrente era stata spostata alle dipendenze della società subentrante per effetto dell'affitto di azienda.

12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8204-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2885 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 6293/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 2977/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 8204/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)/ avendo escluso che la ricorrente, responsabile dell'ufficio marketing, facesse parte del ramo di azienda ceduto in affitto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - individuato nell'attività di gestione operativa delle flotte antincendio boschive della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avente ad oggetto i contratti commerciali afferenti al ramo di azienda ceduto, le relative autorizzazioni e licenze, i beni mobili, il magazzino e le parti di ricambio oltre al personale addetto al ramo. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che solo in appello la lavoratrice avesse evidenziato che tutto il personale della SOREM era transitato alla INAER ed inoltre non aveva specificatamente censurato l'accertamento del primo giudice che aveva desunto dall'avvenuto invio della ricorrente a specifici corsi professionalizzanti nel settore marketing la sua estraneità alla gestione operativa del servizio antincendi boschivi ceduto. 3. Il giudice di appello ha inoltre accertato che la società SOREM aveva una consistenza ben più ampia del ramo ceduto, con sedi operative dislocate nel territorio presso le quali la stessa lavoratrice aveva dichiarato di aver prestato servizio. 4. Da ultimo ha evidenziato che non era stata specificatamente censurata in appello l'affermazione del primo giudice il quale aveva accertato che la stessa lavoratrice aveva dimostrato con le sue allegazioni di rapportarsi direttamente con le strutture amministrative della SOREM, diverse da quelle di gestione del servizio antincendi. 5. Con riguardo alla domanda subordinata di impugnazione del licenziamento intimato dalla SOREM poi fallita, la Corte territoriale ha confermato la statuizione di improcedibilità di primo grado osservando che nel contesto della tutela obbligatoria applicabile al caso di specie l'unica condanna possibile era quella al risarcimento del danno che resta attratta dal fallimento. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la Inaer P r.g. n. 8204/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 1362, 1362 cod.civ. con riguardo al contratto di affitto di azienda del 12 gennaio 2011. Deduce la ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per aver trascurato di considerare che il servizio di marketing, del quale la lavoratrice era responsabile, così come in genere i servizi amministrativi, erano accessori al core business della società che aveva ad oggetto la gestione operativa delle flotte antincendio. Osserva quindi che le ulteriori attività, dichiarate nell'oggetto sociale e risultanti dalla visura camerale, ne autorizzano formalmente lo svolgimento ma non incidono sulla realtà fattuale che nello specifico aveva visto quale unico oggetto quello ceduto, rispetto al quale gli uffici amministrativi e di marketing costituivano un mero supporto operativo. A riprova di ciò evidenzia che anche il personale amministrativo era stato ceduto insieme a quello più propriamente operativo. Rileva che nel giudizio non erano affatto emerse altre attività svolte dalla società che anzi versava in uno stato di crisi già da tempo poi culminato con il fallimento della stessa. Deduce che il colloquio avuto con un rappresentante del managment della Sorem aveva avuto ad oggetto proprio il trasferimento di azienda e tale circostanza, valorizzata dalla sentenza come confermativa dell'esistenza di rapporti con la struttura amministrativa e non con quella operativa, non avrebbe invece alcun rilievo in quanto gli aspetti di gestione del personale erano evidentemente di competenza dei servizi amministrativi della società. Deduce inoltre che una ulteriore conferma dell'inserimento della lavoratrice nel ramo ceduto sarebbe rinvenibile nella circostanza, trascurata dalla sentenza, che la società cessionaria le aveva corrisposto le retribuzioni arretrate dei mesi di settembre novembre 2010 proprio in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori che erano transitati con la cessione del ramo. Rileva che tale circostanza, oltre ad essere stata trascurata da entrambi i giudici di merito, denota un comportamento della cessionaria successivo al trasferimento che deve r.g. n. 8204/2016 essere tenuto in considerazione ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. nell'interpretare il contratto di affitto dell'azienda. 8. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 2112, 1362, 1363 cod.civ. con riguardo al verbale di accordo sindacale del 14 gennaio 2011. Nel rammentare che in forza del contratto di affitto 12.1.2011 tutti i lavoratori della SOREM, ad eccezione della ricorrente, erano stati trasferiti alla INAER dal 1.2.2011 deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe invece ritenuto che l'affitto aveva riguardato solo la struttura organizzativa per la gestione operativa delle flotte antincendio e non avrebbe compreso l'ufficio marketing, a cui apparteneva la ricorrente. In tal modo sarebbe stato erroneamente interpretato l'accordo sindacale che impropriamente utilizza l'espressione ramo di azienda che tuttavia non viene specificato nelle sue caratteristiche così da poter essere individuato, circostanza sintomatica del fatto che la cessione/affitto aveva interessato l'intera azienda. Evidenzia che gli obblighi di pagamento di debiti pregressi della cedente nei confronti di suoi lavoratori erano stati assunti dalla società subentrante sia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato sia nei riguardi dei contrattisti a termine e di quelli a progetto esclusi dal passaggio. Così facendo le parti sociali hanno confermato che tutti i lavoratori a tempo indeterminato erano coinvolti nel trasferimento di azienda. Secondo la ricorrente l'interpretazione data dalla Corte di merito agli accordi intercorsi tra le parti violerebbe anche l'art. 2112 cod.civ. che stabilisce, per il caso di trasferimento di azienda, che il rapporto continui alle dipendenze della cessionaria e che il lavoratore conservi tutti i diritti acquisiti. 9. Le due censure, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, non possono essere accolte. 9.1. Per quanto concerne la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. osserva il Collegio che secondo l'insegnamento costante di questa Corte (Cass. sez. u. 30/09/2020 n. 20867 e Cass. 09/06/2021 n. 16016) in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che la sentenza, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, r.g. n. 8204/2016 abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con la quale si deduca, come di fatto avviene nel caso in esame, che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc.civ.. In sostanza non può porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riguardo ad una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. per tutte Cass. 27.12.2016 n. 27000). 9.2. Quanto alla denunciata violazione delle disposizioni in tema di interpretazione (specificatamente gli artt. 1362 e 1363 cod.civ. indicati nelle rubriche dei due motivi) va rilevato che la condotta tenuta dalla società - che avrebbe erogato anche alla lavoratrice ricorrente le mensilità arretrate all'atto del passaggio sebbene lei non fosse compresa tra il personale da trasferire - che ad avviso della ricorrente sarebbe un indicatore significativo per stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti nel sottoscrivere il contratto di affitto di azienda, in disparte ogni altra considerazione, non risulta allegata in giudizio. La sentenza non vi fa cenno e la ricorrente non chiarisce, come dovuto, come dove e quando tale circostanza era stata allegata. 10. Con l'ultimo motivo di ricorso la signora Darian denuncia ancora una volta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. questa volta con riferimento alla non corretta valutazione ed interpretazione della prova documentale riguardante l'asserito licenziamento intimato dalla SOREM alla lavoratrice dopo la stipula del contratto di affitto. Insiste la ricorrente nel ritenere che i due licenziamenti a lei intimati (il primo nel febbraio r.g. n. 8204/2016 2011 inviato con raccomandata che non le era stato possibile ritirare essendo stata indirizzata ad un nominativo errato; il secondo in data 15 giugno 2011) erano entrambi successivi alla cessione dell'azienda e dunque al suo trasferimento alle dipendenze della INAER con la conseguenza che la SOREM era oramai priva del potere di risolvere quel rapporto non essendo più la sua datrice di lavoro. 11. Anche questa censura presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Da un canto infatti va ribadito che nella specie non sussiste la violazione delle disposizioni denunciate poiché non si allega l'utilizzo di prove non dedotte né il mancato utilizzo di prove dedotte ma una pretesa errata interpretazione delle stesse. Peraltro la censura perde di decisività una volta che sia stato escluso che la ricorrente era stata spostata alle dipendenze della società subentrante per effetto dell'affitto di azienda. 12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nel
Sentenza Cassazione n. 02708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris