CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 27666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA oggi, 23 LUG. 2026:Fundo it r1ar10 sul ricorso proposto da: I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia assolutoria emessa jn primo grado dal Tribunale di Trani in data 17 marzo 2025, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., colpevole del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (contestato al capo B dell'imputazione) e lo ha condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di legge e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. È stata,invece, confermata l'assoluzione in ordine al reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (capo A dell'imputazione). All'imputato era addebitato di aver occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, con specifico riferimento a trenta fatture attive emesse nell'anno d'imposta 2017 per un imponibile complessivo pari a euro 285.017,40, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000. La difesa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto integrato il reato di occultamento sulla base della sola mancata esibizione delle trenta fatture attive relative all'anno 2017 senza verificare se si era in presenza di un effettivo occultamento "commesso con la volontà intenzionale di impedire l'accertamento fiscale" ovvero di "un mero disordine o irregolarità nella conservazione contabile", ossia di una condotta non sanzionabile penalmente. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale non aveva verificato se la documentazione potesse essere ricostruita attraverso altri elementi o supporti informatici. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia "violazione di legge- principio di tassatività della prova e autonoma valutazione delle risultanze probatorie". Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero recepito acriticamente gli accertamenti tributari operati dalla Guardia di Finanza come unico elemento di prova, omettendo una reale e autonoma disamina della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta e l'effettiva impossibilità oggettiva di ricostruire i redditi e il volume d'affari della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, nella lapidaria motivazione che sorregge la condanna, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale in ordine al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo che "la CNR della GdF di Trani" del 7/12/2022 provava che: la società " [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", per l'annualità 2017, non era stata in grado di esibire né le scritture contabili né alcuna documentazione fiscale; 24 i controlli incrociati e le verifiche tramite le banche dati avevano consentito di accertare l'effettiva emissione e l'esistenza storica di ben trenta fatture attive, per un imponibile complessivo di euro 285.017,40. Ha quindi concluso il ragionamento probatorio sostenendo: "Va da sé che tali fatture di cui è obbligatoria la conservazione, non essendo state esibite, sono state occultate, sì da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari". 2. Va, però, osservato che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili è uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice così come è un elemento costitutivo della fattispecie la finalità di evasione. Nella motivazione della Corte territoriale, tuttavia, tali elementi sono obnubilati se non addirittura espunti dal paradigma normativo in quanto la loro sussistenza è stata, automaticamente, fatta discendere dalla prova della mancata esibizione delle fatture. Sono quindi ignoti i criteri inferenziali che, dal dato di fatto accertato, ossia la mancata esibizione di fatture comunque reperite dalla Guardia di Finanza, conducono alla prova di due degli elementi costituitivi della fattispecie, ossia l'idoneità della condotta a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari e la finalità di evasione. 3. La motivazione, pertanto, non risulta minimamente sviluppata sul piano logico-giuridico, difettando qualunque verifica in ordine alla concreta incidenza della condotta accertata sugli esiti della verifica della Guardia di Finanza e sui coefficienti psicologici che animarono tale condotta. La motivazione della Corte territoriale, pertanto, si appalesa carente sotto il profilo della completezza e della coerenza logico-argomentativa, risolvendosi in affermazioni apodittiche che non danno conto dei processi inferenziali utilizzati per sostenere l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Tali lacune argomentative dovranno costituire l'oggetto del giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla P.Q.M