CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 36269/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2941/2025 CC - 21/10/2025 R.G.N. 26609/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Civitavecchia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36269/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 giugno 2025 il Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare non esecutiva la sentenza n. 657/2021 Reg. Sent., a seguito della sua omessa traduzione in una lingua a lei nota. Secondo il Tribunale, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della condannata non è documentata, essendo stato dato atto del contrario nella sentenza, ed ella non ha, peraltro, indicato il suo concreto interesse a sollevare l'eccezione, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art.143 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per la carenza grafica della stessa. L'ordinanza afferma erroneamente che non è dimostrata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, perché essa è provata dall'allegazione all'incidente di esecuzione del mandato rilasciato al difensore, sottoscritto anche dalla interprete la cui presenza è stata necessaria per il conferimento dell'incarico. Peraltro il processo, conclusosi con l'emissione della sentenza in questione, è stato celebrato in assenza dell'imputata, per cui non vi è stato alcun accertamento circa la sua conoscenza della lingua italiana, mentre esso è sempre necessario quando il cittadino è straniero, non essendovi alcuna presunzione di conoscenza. E' vero che in atti vi è un verbale di identificazione in cui si dà atto che la ricorrente parla la lingua italiana, ma il mandato difensivo allegato insinua quanto meno un ragionevole dubbio, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto superare con un apposito approfondimento, come l'audizione della ricorrente, accogliendo la richiesta da lei avanzata. La mancanza di una motivazione circa il mancato accoglimento della richiesta di compiere tale accertamento integra un vizio dell'ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in ordine all'affermazione della mancata indicazione dell'interesse a ricorrere. L'interesse alla traduzione della sentenza è dimostrato dal fatto che essa non è stata impugnata neppure dal difensore che assisteva la ricorrente in quella fase processuale, condotta che dimostra come la mancata traduzione abbia comportato un grave pregiudizio, impedendo alla donna di conoscere il contenuto della decisione, così da poter valutare l'opportunità di impugnarla, esercitando il suo diritto difensivo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La ricorrente stessa riconosce che, negli atti del processo celebrato in sua assenza, vi è un verbale di identificazione in cui si dà atto che ella comprende la lingua italiana. L'esame della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, consentito al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), permette di verificare che il giudice valutò la necessità di disporre la traduzione della sentenza, stante l'origine straniera dell'imputata, ma affermò che, poiché ella capiva la lingua italiana, come attestato dal predetto verbale di identificazione, la traduzione poteva essere omessa. Tale decisione è conforme alla prescrizione dettata dall'art. 143, commi 1 e 2 , cod. proc. pen., secondo cui la mera qualità di straniero non obbliga il giudice a disporre la traduzione degli atti in favore dell'imputato, essendo il diritto alla traduzione conseguente non alla diversa nazionalità, ma alla mancata conoscenza della lingua italiana. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana» (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv.273246), e che «Il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità» (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Rv. 284528). 2.1. La valutazione del giudice dell'esecuzione, che l'affermazione del giudice del merito costituisca il necessario accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata, accertamento che l'art. 143, comma 4, cod. proc. pen. riserva all'autorità giudiziaria, è legittima. Il verbale di identificazione è un atto compilato alla presenza dell'interessato, la cui conoscenza della lingua italiana viene direttamente rilevata dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, e viene solitamente firmato dal soggetto identificato, che può rifiutarsi di farlo se non ne ha compreso il contenuto. Esso fa fede di quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale che lo compila, e quindi attesta oltre ogni ragionevole dubbio che esso è stato redatto in presenza del soggetto identificato, e che questi ha apposto la sua firma, senza muovere obiezioni e senza aggiungere sull'atto alcuna annotazione. L'attribuzione, da parte del giudice, di un valore probatorio all'attestazione che il soggetto, benché straniero, comprende la lingua italiana, è quindi legittima e conforme alle ordinarie regole di valutazione delle prove, pur potendo l'interessato fornire una dimostrazione diversa o lo stesso giudice ritenere necessario uno specifico accertamento, per la presenza di elementi contrastanti con tale attestazione. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, l'elezione di domicilio) ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti» (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, Rv. 281479). Nel presente caso non risulta che la ricorrente si sia presentata in dibattimento per contestare l'attestazione contenuta nel verbale di identificazione e per dimostrare la propria ignoranza della lingua italiana, né risulta che il suo difensore abbia negato la veridicità dell'atto, o che abbia formalmente richiesto al giudice il diretto accertamento della capacità di comprensione della sua assistita. In assenza di dichiarazioni o altri elementi difformi, legittimamente il giudice del merito ha ritenuto che l'imputata, benché straniera, non necessitasse della traduzione degli atti. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha respinto in modo altrettanto legittimo la richiesta di dichiarare la non esecutività della sentenza in questione, stante l'accertamento della capacità della condannata di comprendere la lingua italiana, compiuto dal giudice ai sensi dell'art. 143, comma 4, cod. proc. pen. e consacrato in un atto pubblico di cui non è stata contestata la correttezza. 2.2. Il mero deposito, da parte del difensore, di un mandato difensivo redatto con l'assistenza di un interprete non costituisce un fatto idoneo a porre in dubbio la veridicità dell'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria, trattandosi di un atto privato che contrasta, senza una giustificazione, la precedente adesione dell'imputata all'affermazione della sua conoscenza della lingua italiana, adesione deducibile dal fatto che né il suo difensore ha eccepito, in udienza, l'inattendibilità della valutazione contenuta nel verbale di identificazione, né l'imputata, tramite il difensore, ha chiesto tempestivamente la traduzione della sentenza, al fine di decidere se procedere alla sua impugnazione. La scelta della ricorrente di farsi assistere da un interprete per il rilascio di un mandato difensivo, infatti, potrebbe essere strumentale, e in ogni caso non dimostra la sua mancata conoscenza della lingua italiana, non attestando con certezza tale condizione. La decisione del giudice dell'esecuzione, di ritenere insussistente un ragionevole dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, e circa la conseguente sussistenza di un suo diritto alla traduzione della sentenza, è pertanto logica e non contraddittoria rispetto agli atti in suo possesso, avendo egli legittimamente valutato come già accertata tale conoscenza da parte del giudice del merito. Egli non era tenuto, perciò, a disporre un ulteriore accertamento, in assenza di elementi che ponessero in dubbio la validità di quello già compiuto. La doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di disporre un nuovo accertamento in merito alla conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, eventualmente disponendone l'audizione, è pertanto manifestamente infondata: il giudice dell'esecuzione non aveva alcun onere di disporre un'audizione finalizzata al compimento di un accertamento già effettuato dal giudice del merito, in assenza di elementi che ne ponessero in dubbio la fondatezza. La mancanza di una esplicita motivazione relativa al rigetto di tale richiesta non costituisce un vizio dell'ordinanza, dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'infondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo motivo, dal momento che, ritenuta infondata la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza in esecuzione a causa della sua omessa traduzione, non vi è la necessità di valutare se la ricorrente avesse o meno indicato il proprio interesse alla traduzione stessa. Sul punto deve, però, ribadirsi il principio stabilito da questa Corte, già richiamato nell'ordinanza impugnata, secondo cui «In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive)» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282; Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, al punto 7 della motivazione). Nel presente caso non risulta essere stato dimostrato, nell'istanza originaria, il pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'omessa traduzione della sentenza, non potendo lo stesso essere desunto dalla mancata impugnazione di quella decisione, che può essere stata dettata da una scelta difensiva consapevole, compiuta sulla base della piena conoscenza del contenuto della sentenza stessa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]