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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 31616/2026

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IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando altresì il vizio di travisamento della prova con particolare riguardo alla riconducibilità all'imputato della condotta contestata in rubrica, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato inoltre che le doglianze prospettate dal ricorrente, con le quali si denuncia altresì il travisamento della prova in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie relative alla attribuibilità all'imputato della carta ricaricabile sulla quale venivano accreditate le somme provento della truffa ai danni della persona offesa, sono manifestamente infondate, atteso che tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva congruamente come la prova del coinvolgimento dell'imputato nella truffa dovesse ricavarsi in via logica dalla circostanza che lo stesso risultava intestatario sia della carta prepagata su cui era confluito il provento della condotta decettiva che dell'utenza telefonica alla stessa abbinata e necessaria per il suo funzionamento, non risultando peraltro agliatti del giudizio alcun disconoscimento o denunzia di smarrimento della carta o della menzionata utenza); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa o errata valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che gli elementi probatori in parola siano stati oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve ritenersi non configurabile il difetto della motivazione evocato dalla difesa, avendo i giudici di merito congruamente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la personalità negativa dell'imputato, gravato da un'ulteriore condanna a pena definitiva, nonché la gravità del reato desunta dalle complessive modalità del fatto (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 giugno 2026.

Il Consigliere estensore Il Presj4ente i andra ccre(15kr „ [OSCURATO:PERSONA] , iDEP r, t 4, , "`"qt. rg 20 Ag• 2026 t L'ASSISTENT 1IZTARIO Dott .ssa Ka C Mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando altresì il vizio di travisamento della prova con particolare riguardo alla riconducibilità all'imputato della condotta contestata in rubrica, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato inoltre che le doglianze prospettate dal ricorrente, con le quali si denuncia altresì il travisamento della prova in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie relative alla attribuibilità all'imputato della carta ricaricabile sulla quale venivano accreditate le somme provento della truffa ai danni della persona offesa, sono manifestamente infondate, atteso che tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva congruamente come la prova del coinvolgimento dell'imputato nella truffa dovesse ricavarsi in via logica dalla circostanza che lo stesso risultava intestatario sia della carta prepagata su cui era confluito il provento della condotta decettiva che dell'utenza telefonica alla stessa abbinata e necessaria per il suo funzionamento, non risultando peraltro agliatti del giudizio alcun disconoscimento o denunzia di smarrimento della carta o della menzionata utenza); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa o errata valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che gli elementi probatori in parola siano stati oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve ritenersi non configurabile il difetto della motivazione evocato dalla difesa, avendo i giudici di merito congruamente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la personalità negativa dell'imputato, gravato da un'ulteriore condanna a pena definitiva, nonché la gravità del reato desunta dalle complessive modalità del fatto (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 giugno 2026. Il Consigliere estensore Il Presj4ente i andra ccre(15kr „ [OSCURATO:PERSONA] , iDEP r, t 4, , "`"qt. rg 20 Ag• 2026 t L'ASSISTENT 1IZTARIO Dott .ssa Ka C Mente
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