CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2024, confermava la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 sexies, C.d.S., rigettando integralmente i motivi di appello proposti. 2. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandolo ai motivi appresso descritti Con il primo motivo, il ricorrente contesta la motivazione della Corte di merito in ordine alla valutazione delle doglianze relative all'affidabilità dell'apparecchio etilometro utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico, denunciando insufficienza motivazionale e inversione dell'onere della prova. Il motivo è inammissibile. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fa riscontro ad un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che l'art. 379 Reg. Esec. CdS prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non comporta che l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, trattandosi di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione che "non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato" (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828). È del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a generiche doglianze senza fornire elementi specifici idonei a far dubitare della regolarità dell'accertamento, limitandosi ad invocare l'inversione dell'onere probatorio in contrasto con i principi sopra esposti. La Corte di merito ha quindi correttamente valutato l'affidabilità dell'accertamento etilometrico, fornendo adeguata motivazione nel rigettare le censure difensive. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazione della Corte di merito in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p., sostenendo che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato le modalità della condotta e l'entità dell'offesa. Anche il suddetto motivo è manifestamente infondato,. La Corte di merito ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di particolare tenuità del fatto, valutando congiuntamente tutti gli elementi della fattispecie concreta secondo i parametri dell'art. 133 comma 1 c.p. In particolare, ha evidenziato che il superamento della soglia minima del tasso alcolemico (1,31 g/l) e la commissione del fatto in tarda notte in un incrocio stradale notoriamente pericoloso escludevano la configurabilità della causa di esclusione di punibilità. La valutazione compiuta dalla Corte di merito appare congrua e immune da vizi logici, risultando fondata su parametri oggettivi che giustificano l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Le argomentazioni difensive, incentrate sulla dinamica del sinistro e sulla personalità dell'imputato, non sono idonee a inficiare la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito, i quali hanno operato una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli elementi rilevanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in