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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34593/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate a nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.

La Corte di appello di Milano, investita del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento n. 45699 del 25 ottobre 2022 della quinta sezione di questa Corte di cassazione "limitatamente al diniego della richiesta di continuazione", in puntuale applicazione del mandato conferite ed in piena sintonia con i principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle evidenze probatorie e degli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Miano in data 21 febbraio 2019, analiticamente richiamati - che ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso temporale di quattro mesi e le modalità esecutive dei reati, pur omogenei, trattandosi di furti* aggravati, nonché la diversità della refurtiva sottratta.

Alla luce di tali elementi le condotte, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, costituiscono espressione di decisioni estemporanee insorte nel condannato, nell'ambito di uno stila di vita caratterizzato dall'abitualità a delinquere, per cogliere occasioni causalmente presentatesi e non possono, pertanto, essere apprezzate quali parti integranti di un unico programma deliberato dall'agente per conseguire un determinato fine, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. che ai fini del riconoscimento della continuazione postula la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez.

U, 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate a nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. La Corte di appello di Milano, investita del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento n. 45699 del 25 ottobre 2022 della quinta sezione di questa Corte di cassazione "limitatamente al diniego della richiesta di continuazione", in puntuale applicazione del mandato conferite ed in piena sintonia con i principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle evidenze probatorie e degli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Miano in data 21 febbraio 2019, analiticamente richiamati - che ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso temporale di quattro mesi e le modalità esecutive dei reati, pur omogenei, trattandosi di furti* aggravati, nonché la diversità della refurtiva sottratta. Alla luce di tali elementi le condotte, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, costituiscono espressione di decisioni estemporanee insorte nel condannato, nell'ambito di uno stila di vita caratterizzato dall'abitualità a delinquere, per cogliere occasioni causalmente presentatesi e non possono, pertanto, essere apprezzate quali parti integranti di un unico programma deliberato dall'agente per conseguire un determinato fine, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. che ai fini del riconoscimento della continuazione postula la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. U, 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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