CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi C) (rapina ai danni della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e D) (porto d'armi relativamente alla rapina di cui al capo C) e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A (rapina ai danni della FRB Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui capo C) e D (porto d'armi relativamente alle rapine di cui ai capi A e C), rideterminando la pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro mille di multa. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], osservando che una delle censure formulate in grado di appello era che il giudice per le indagini preliminari era arrivato alla determinazione della pena finale operando gli aumenti dovuti alle circostanze aggravanti ed alla continuazione su una pena base errata, in quanto deteriore ed entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti, avendo considerato come pena base minima quella di cinque anni di reclusione, mentre sino all'entrata in vigore della legge n. 36/2019 il minimo edittale era di anni 4 di reclusione: quindi, o il giudice aveva erroneamente applicato l'aumento per la recidiva sulla pena già aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 628 cod.pen., applicando quindi entrambe le aggravanti ad effetto speciale in violazione dell'art. 63 comma 4 cod.pen., o aveva applicato al fatto la legge entrata in vigore successivamente alla commissione del reato, che prevedeva un minimo edittale di cinque anni di reclusione; la Corte di appello, avendo confermato la pena finale pur avendo riconosciuto l'errore commesso dal giudice di primo grado, aveva violato il principio del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod.proc.pen., in quanto aveva operato un aumento che il giudice di primo grado non aveva ritenuto di operare. 1.2 I difensori osservano inoltre che i criteri adoperati dalla Corte di appello per affermare come congrua la pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione si basavano sul ruolo di esecutore materiale svolto da [OSCURATO:PERSONA] e sul fatto che la pena di anni otto e mesi 4 di reclusione era inferiore alla media edittale; sul punto i difensori rilevano che [OSCURATO:PERSONA] non era indicato nella sentenza di primo grado come esecutore materiale delle rapine di cui ai capi A) e C)/ per quest'ultimo reato non risultava che fosse l'uomo armato di coltello e che la pena 2 S • L" di anni 8 e mesi 4 di reclusione era superiore, e non inferiore, alla media edittale, che era di anni 7 e mesi 6 di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta l'errata interpretazione dell'art. 62 bis cod.pen. fornita dalla Corte di appello, che si era limitata ad affermare l'insussistenza di elementi rilevanti ai fini della applicazione delle attenuanti generiche, non considerando la personalità attuale dell'imputato, inerenti il suo mutato stile di vita rispetto all'epoca della commissione dei fatti reato. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4. I difensori presentavano note scritte con le quali insistevano nei motivi presentati a sostegno del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato relativamente al primo motivo. 1.1 Si deve infatti rilevare come il giudice di primo grado abbia affermato che "l'aumento sulla pena della rapina base di cui al capo A), ritenuta più grave rispetto a quella sub C), -in considerazione dell'aumento previsto dall'art. 99 comma 4, c.p. - porta ad una pena non inferiore nel minimo ad anni otto e mesi quattro di reclusione (cinque anni + tre anni e quattro mesi) ed euro 3.500/di multa (euro 2.100/00 + euro 1.400/00), minimo che si ritiene equo, nonostante l'oggettiva gravità dei fatti e l'elevata capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 7 sentenza di primo grado); la Corte di appello ha invece ritenuto che aveva errato il giudice di primo grado a partire dalla pena di anni cinque di reclusione, in quanto il minimo edittale era di quattro anni che, aumentato di due terzi per la recidiva contestata, portava ad una pena di anni sei e mesi otto di reclusione, ritenendo però corretta la pena di anni otto e mesi quattro di reclusione alla luce della gravità delle condotte di reato ed il ruolo di esecutore materiale svolto da [OSCURATO:PERSONA] (pag.25 (CA sentenza di appello); con ciò però ha operato una evidente reformatio in peius, visto che non vi era stata impugnazione del Pubblico Ministero sul punto e che il giudice di primo grado era espressamente partito dal minimo edittale del reato di rapina, che però non era quello di cinque anni, ma quello di quattro anni di reclusione. Pertanto, il calcolo corretto avrebbe dovuto essere il seguente: pena base anni quattro di reclusione ed C 927,00 di multa, aumentata di due terzi per la r 3 S • `1\ .3‘7\ recidiva ad anni sei e mesi otto di reclusione ed € 1.545,00 di multa, aumentata per la continuazione (come calcolata dal giudice di primo grado per i reati sub C e D in anni uno e mesi nove di reclusione ed € 400,00 di multa) ad anni otto e mesi cinque di reclusione ed € 1.945,00 di multa, ridotta per il rito ad anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed € 1.297,00 di multa; deve pertanto procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen ("se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito..."). 1.2 Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso, visto che la pena è stata contenuta nel minimo edittale. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Si deve infatti ribadire che, relativamente al motivo proposto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).Nel caso in esame, a fronte della motivazione della corte di appello che ha evidenziato la gravità della condotta, il ricorrente si è limitato a portare a sostegno della richiesta una generica affermazione di cambiamento di stile di vita dell'imputato, con conseguente inammissibilità della censura. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena, che ridetermina in anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed C 1.297,00 di multa. Rigetta nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pag