CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PATRIZIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e 4 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contrarkorrente - avverso la sentenza n. 5247/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co, N1ARCELLO MARIA FRACi-kNZANI. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Milano ove erano state integralmente apprezzate le ragioni della parte privata in ordine alla prescrizione dei crediti di imposta e della notifica della cartella e del relativo avviso di intimazione. Più in particolare, il collegio d'appello -dopo aver ritenuta valida la procura rilasciata ad un avvocato del libero foro dall'agente per la riscossione- ha statuito che i crediti Irpef, quali quelli in esame, si prescrivono in dieci anni, trattandosi di obbligazione che si rinnova di anno in anno; mentre ha ritenuto regolare la notifica di alcune cartelle - debitamente elencate con precisione- a persona diversa del destinatario, si sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 139, quarto comma, c.p.c., ossia l'inoltro della comunicazione di avvenuta notifica. Il ricorso è affidato a due motivi, cui controdeduce il patrono erariale. CONSIDERATO Con il primo motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2948 c.c., avendo ritenuto la commissione d'appello che i tributi erariali soggiacciano all'ordinario termine di prescrizione decennale, salva diversa specifica disposizione. Anche di recente questa Corte è intervenuta precisando che in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro Ric. 2020 n. 24526 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicar*, l'estinzione 'per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. VI — 5, n. 12740/2020). A tali principi si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde la censura è infondata e non può essere accolta. Con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. 2944 c.c., contestando nello specifico la ritualità dell'interruzione della prescrizione, poiché l'intimazione di pagamento non è stata notificata a mani della parte, senza che l'Agente per la riscossione abbia dato prova sia stata inviata la dovuta raccomandata semplice successiva, con la comunicazione di avvenuta notifica. Il motivo per un verso non assolve l'onere dell'autosufficienza, non specificando se la raccomandata in oggetto sia stata notificata ex art. 139 c.p.c., ovvero ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, ovvero ex art. 26 d.P.R. 602/1973, ove assai diverse sono le procedure e gli adempimenti necessari; per un altro verso, appare eccentrico rispetto alla ratio decidendi, laddove si limita ad affermare (pag. 15) che la parte contribuente non ha ricevuto la CAN e che questa non viene prodotta dall'Agente, mentre è sufficiente che essa sia inviata. Ed infatti, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati Ric. 2020 n. 24526 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattametìte idoneo a tale fine (cfr. Cass. V, n. 2377/2022). Pertanto, ilkYriTdrso è infondato e dev'essere rigettatoi -k 4.tcDul itezzl.g41"Òsjs. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]% 14.>3:"S> AVALA Là.1,4à.."k KA.5.. ~;,fyìàerski_ nk("41,, La Corte rigetta il ondanna la parte contribuente alla I rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del com