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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21998/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dai primi due ricorrenti ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la sussistenza del delitto di truffa tentata per l'inidoneità della condotta ad integrare artifizi o raggiri è reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello, ivi puntualmente disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo il giudice di appello espressamente richiamato, nell'ambito del giudizio di comparazione tra la detta aggravante e le attenuanti generiche, il nutrito curriculum criminale del ricorrente il quale nel corso egli anni ha dimostrato un'irriducibile spinta a delinquere nel settore specifico delle frodi ( pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dai primi due ricorrenti ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la sussistenza del delitto di truffa tentata per l'inidoneità della condotta ad integrare artifizi o raggiri è reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello, ivi puntualmente disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo il giudice di appello espressamente richiamato, nell'ambito del giudizio di comparazione tra la detta aggravante e le attenuanti generiche, il nutrito curriculum criminale del ricorrente il quale nel corso egli anni ha dimostrato un'irriducibile spinta a delinquere nel settore specifico delle frodi ( pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris