CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 411/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 122/2018, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] diTorino in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di rettifica diprecedente accertamento ICI 2010-2011 emesso dal Comune di Torino.Il Comune resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 2953c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoche «la fattispecie oggetto di causa sia da rinvenirsi nel giudicato che sisarebbe formato sugli anni 2010 e 2011» con la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Torino n. 1476/2015 (depositata indata 13.11.2015), non impugnata, relativamente alle suddette annualità.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 161, legge 27dicembre 2006 n. 296 per avere la Commissione tributaria regionaleomesso di pronunciare la decadenza dal potere impositivo del Comune,avendo erroneamente ravvisato nella fattispecie i presupposti perl’applicazione del termine di prescrizione decennale.1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quantostrettamente connesse, vanno disattese.1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con accertamento in fattoinsindacabile nella presente sede, in quanto congruamente motivato, haaffermato quanto segue: «La sentenza 1433 del 2016 della CTR aveva ...Numero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/2026accolto il ricorso limitatamente all’ICI per l’anno di imposta 2009riformando la sentenza di 1° grado (ndr. n. 1476/2015) che aveva respintol’originario ricorso introduttivo sulle 3 annualità 2009, 2010 e 2011.Scriveva la Commissione tributaria regionale:” ... Inoltre pur impugnandotutte e tre le annualità ICI” (la parte) “concentra l’intera attenzionesull'anno 2009, implicitamente ammettendone la validità e regolaritàdell’atto impugnato in ordine agli anni 2010 2011” ... "Tornando al motivofondante l'accoglimento, seppur circoscritto alla sola annualità 2009dell'appello, il presente Collegio reputa dirimente il momento di "ricezione"dell'atto da parte del contribuente, tale momento è il 20/1/2015. A taledata il potere accertativo, ovvero l'azione amministrativa del Comunesull'annualità 2009, era spirato, dovendo essere esercitata tale azioneentro non oltre il 31.12 del 5° anno successivo a quello del versamentoeffettuato o che doveva essere effettuato vale dire entro il 31/12/2014.Conseguentemente, il presente Giudice rimanda al Comune larideterminazione del debito tributario del contribuente, circoscritto alleannualità Ici 2010 e 2011, non contestate e sulle quali è calata sia ladefinitività amministrativa, sia il giudicato, con ricalcolo degli interessi edelle sanzioni ... P.Q.M2009. Rimanda al Comune per la riliquidazione delle sanzioni e degliinteressi afferenti alle riprese Ici per gli anni 2010 e 2011". Comericonosciuto dalla Commissione appare del tutto pacifico che, con ilprovvedimento di rettifica del 14 gennaio 2017, il Comune ha esercitato ilproprio diritto a recuperare il credito impositivo Ici del 2010 e del 2011 neiconfronti del contribuente, nel termine di prescrizione decennale di cuiall'articolo 2953, codice civile, decorrente dalla formazione del giudicato di1° grado avverso l'avviso di accertamento A 5847; giudicato formatisi sulleannualità del 2010 e del 2011 e riconosciuto dalla sentenza della CTR aditacontro l'originario avviso in relazione alla sola annualità del 2009. Perquanto sopra esposto, l'operato del Comune appare anche a questoCollegio legittimo e vanno respinte sul punto tutte le censuredell'appellante ... la parte non tiene conto del fatto che la sentenza haaccolto l'appello dei contribuenti proposto in relazione alla sola nullità IciNumero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/2026del 2009 in origine portata nell'avviso di accertamento A 5847 per gli annifiscali dal 2009 al 2011 e mandava "al Comune la rideterminazione deldebito tributario del contribuente circoscritto all'annualità ICI 2010 e 2011non contestate e sulle quali è calata sia la definitività amministrativa sia ilgiudicato, con ricalcolo degli interessi e delle sanzioni." Pertanto il giudicatosul 2010 e sul 2011 si era formato in data 13 maggio 2016 ossia decorsi 6mesi dal deposito della sentenza di CTP Torino 1746/06/15, (depositata il13/11/2015), non impugnata su questa parte, giacché l'appello avversol'avviso A 5847 ha avuto ad oggetto la sola annualità del 2009 e si èconcluso con la sentenza della CTR 1433 01/16 dianzi illustrata...».1.5. Ciò posto, in diritto va evidenziato che la riscossione di un creditotributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace piùai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi,ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quantoil titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenzache, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità (cfr. Cass. nn.16730/2016, 21623/2015, 5837/2011).1.6. Non si può discutere, dunque, di decorrenza della prescrizione nelperiodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta lapossibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimodavanti al giudice munito di giurisdizione (cfr. Cass. n. 10334/2021 inmotivazione).1.7. A tali principi si è quindi conformato il giudice di appello che, nelvalutare il decorso del termine di prescrizione connesso alla notificadell'avviso di accertamento in rettifica in data 14.12.2017, hacorrettamente considerato la data del passaggio in giudicato (13 maggio2016) della sentenza relativa all’impugnazione delle annualità 2010-2011quale dies a quo del termine di prescrizione.1.8. È opportuno, inoltre, evidenziare che la questione circa la pretesamancata impugnazione della pretesa impositiva relativa alle annualità2010-2011 trova, come si è detto, smentita nella sentenza n. 1433/2016,passata in giudicato, della Commissione tributaria regionale del Piemonte(trascritta in parte qua nella stessa sentenza impugnata), con cui era stataNumero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/2026riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n.1476/2015, affermando, come dianzi indicato, quanto segue:«L’appello vaaccolto limitatamente all’I.C.I. per l’anno di imposta 2009 e, dunque, variformata la sentenza di I grado che aveva rigettato il ricorso introduttivosulle tre annualità 2009, 2010 e 2011».2.1. Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente rispetto alterzo motivo, in quanto pregiudiziale, il contribuente denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza percontrasto tra motivazione e dispositivo «in punto spese legali», atteso chenella motivazione veniva disposta la compensazione delle spese di lite«attesa la peculiarità della vicenda, la modestia del valore della lite ed ilfatto che la narrativa la sentenza della CTP non appar(iva)... del tuttochiara», mentre in dispositivo la parte era stata condannata al pagamentodelle spese di lite.2.2. La censura è fondata nei limiti di seguito indicati, conassorbimento del terzo motivo circa l’erronea liquidazione delle spese dilite senza disporre la riduzione prevista in ragione della difesa dell'entelocale ad opera dei suoi funzionari.2.3. La giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenereche il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronunziaadottata in motivazione (che si distinguano l’una dall’altra,rispettivamente, nel senso dell’accoglimento o del rigetto della domanda)non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale delladecisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con laprocedura ex art. 287 c.p.c. (Cass. n. 668/2019; Cass. n. 26074/2018;Cass. n. 5939/2018; Cass. n. 22433/2017; Cass. n. 15321/2012).2.4. In tal senso, tuttavia, è stato precisato che «il contrasto tramotivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deveritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità delprovvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle suecomponenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizionegiudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il dettocontrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, ilNumero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/2026quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistemadelle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in iudicandodeducibile ex art. 360 cod. proc. civ., sia dall'errore di fatto revocatorio exart. 395 cod. proc. civ., num. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuitadivergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da merasvista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, puòessere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile edindividuato senza incertezza» (cfr. Cass. n. 26074/2018; Cass. n.17392/2004; Cass. n. 10129/1999).2.5. In quest’ottica, in materia di regolamentazione delle spese di lite,integra dunque un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tramotivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrastorisolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, overisultino chiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, inquanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva ladecisione (cfr. Cass. n. 26236/2019; conf. Cass. n. 6884/2023 in motiv.).2.6. Nel caso di specie, la CTR, dopo aver affermato che «la peculiaritàdella vicenda, la modestia del valore della lite ed il fatto che la narrativa lasentenza della CTP non appar(iva)... del tutto chiara» rendevanoopportuno compensare le spese del giudizio, ha, nel dispositivo,condannato l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore dellacontroparte.2.7. Ne consegue l’accoglimento del motivo nel senso di stabilire chele spese relative al secondo grado di giudizio vanno compensateintegralmente, come stabilito in parte motiva dai Giudici d’appello.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso meritaquindi accoglimento limitatamente al quarto motivo, assorbito il terzomotivo e respinti i primi due motivi, con conseguente cassazione sul puntodella sentenza impugnata, ed inoltre, non richiedendosi, per la risoluzionedella controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, dichiarandocompensate le spese del secondo grado di giudizio.Numero registro generale 32336/2019Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 12364/2026Data pubblicazione 03/05/20264. Stante il limitato accoglimento del ricorso è opportuno compensareintegralmente le spese di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, erigetta i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese delsecondo grado di giudizio; compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])