CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 26103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cio aguzzo di bottiglia sia servito a Cumpanasu per modificare l’equilibrio dei rapporti di forza dello scontro fisico ed avere definitivamente la prevalenza nello scontro con il rivale. La volontà di cagionare al contendente un danno fisico di tale entità, quale quello che può essere causato da un’arma da taglio al collo, da ottenere la vittoria nello scontro fisico comprende, infatti, la consapevolezza della possibilità dell’evento-morte del contendente come conseguenza della propria condotta. perché l’azione è durata pochi istanti e perchè il colpo mortale sarebbe stato sferrato all’improvviso in un punto a caso con il primo oggetto a portata di mano, ma l’argomento è infondato, perché il dolo d’impeto - che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, designa un dato meramente cronologico consistente nella repentina esecuzione di un proposito criminoso improvvisamente insorto (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267628 – 01) - non è incompatibile con la rappresentazione e volontà nell’agente dell’evento-morte, perché l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere l'evento come conseguenza della propria azione (Sez. 1, n. 23517 del 07/03/2013, Corbo, Rv. 256472 – 01), e nel caso in esame la previsione dell’evento morte è adeguatamente motivata in sentenza con il riferimento alla letalità dell’arma utilizzata e del distretto corporeo attinto che permettevano all’agente di rappresentarsi, nel momento in cui sferrava il colpo, la possibilità della morte del contendente come conseguenza della propria azione. Il ricorso deduce che, in contrasto con la tesi della sussistenza del dolo di omicidio, vi è la circostanza che sia stato inferto un unico colpo, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene in modo pacifico che l’essere stato inferto un unico colpo è un argomento non decisivo per inficiare di illogicità la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1, Sentenza n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151: la mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; conformi, più di recente, Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024, dep. 2025, G., n.m.). Il ricorso deduce che l’agente aveva la possibilità di finire la vittima e non lo ha fatto e che è tornato dai suoi amici disperato per l’errore compiuto, ma l’atteggiamento immediatamente successivo al fatto e l’aver cessato l’agente di tenere una condotta aggressiva nel momento in cui ha vinto lo scontro con il rivale è indice soltanto di un dolo di morte che non si è protratto oltre la durata dello scontro e si è esaurito nel momento in cui l’agente ha ottenuto la meglio sul contendente, ma non esclude l’esistenza nell’autore del reato della consapevolezza e volontà dell’evento-morte nel momento in cui, preso dall’esigenza prioritaria di avere la meglio nello scontro fisico, questi ha sferrato il colpo mortale. Il ricorso deduce che non è stato considerato lo stato emotivo dell’imputato che, nel momento in cui ha commesso il reato, era alterato dall’utilizzo di sostanze alcooliche, ma l’argomento è infondato, perché la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428 – 01). Il ricorso deduce che non è stato considerato lo stato emotivo dell’imputato che era stato minacciato da Bylyshi, ma l’argomento è infondato, perché descrive un antefatto ma non incide in alcun modo sulla consapevolezza e volontà, da parte dell’autore del reato, dell’evento-morte come conseguenza del proprio gesto. Il ricorso deduce che non è stata considerata la positiva personalità dell’imputato che è stato descritto come un buon padre di famiglia, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché, pur essendo la personalità dell’autore del reato uno degli elementi da cui inferire l’esistenza del dolo (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.g. in proc. Espenhahn ed altri, Rv. 261105 – 01), esso deve essere valutato insieme agli altri criteri indicatori e, nel caso in esame, in modo non manifestamente illogico è stato attribuito rilievo prevalente nell’accertamento del dolo alla concreta dinamica dell’azione lesiva. Il motivo è, nel complesso, infondato. 2. È infondato anche il secondo motivo dedicato alla parte della motivazione della sentenza che ha ritenuto sussistente l’aggravante dei futili motivi. La sentenza di primo grado ha ritenuto a pag. 41 che essi derivassero da una incompatibilità relazionale tra imputato e vittima, incompatibilità emersa subito, visto che i due si erano appena conosciuti, la futilità consisterebbe nella sproporzione manifesta tra il motivo della lite (prese in giro reciproche sulla nazionalità, mal tollerate da Cumpanasu) ed il gesto di reazione. La sentenza di secondo grado risponde al motivo di appello sul punto sostenendo a pag. 6 che i due avevano già litigato alcune ore prima ed avevano proseguito il litigio fino al momento mortale e che la banalità della discussione, consistita in insulti etnici e consigli volgari, giustifica, come scaturigine dell’omicidio, il riconoscimento della futilità del motivo. Il ricorso riprende pedissequamente l’atto di appello e sostiene che il motivo reale del litigio continua a non essere stato chiarito. L’argomento è infondato. Al contrario di quanto scrive il ricorso, in entrambe le sentenze dei giudici di merito il motivo futile non è rimasto ignoto ed è stato, in realtà, individuato nella pulsione violenta – del tutto eccedente rispetto alla scaturigine psicologica di essa – conseguente alla volontà dell’aggressore di zittire a ogni costo il contendente per avere la meglio nel litigio generato dalla contrapposizione per motivi etnici. Si tratta di una motivazione che è coerente con la sistematica della giurisprudenza di legittimità (su cui v., per tutte, Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01), che ritiene che il motivo futile debba essere caratterizzato da un dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e da un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (nel senso che un banale ed occasionale litigio costituisca uno stimolo esterno idoneo ad essere sussunto sotto la norma dell’art. 61, n. 1, cod. pen. in caso di omicidio commesso come reazione immediata ad esso, v. Sez. 1, n. 1411 del 14/01/1997, Bilardi, Rv. 206758 – 01, secondo cui “è configurabile la circostanza aggravante del motivo futile nel caso di un omicidio commesso come reazione immediata anche ad espressioni minacciose provenienti dalla vittima quando tali espressioni, per il contesto nel quale vengono formulate e per la personalità del soggetto dal quale provengono, non presentino, "ictu oculi", alcuna reale efficacia intimidatrice ma si appalesino piuttosto come manifestazione meramente verbale di generica ostilità, quale facilmente verificabile - come nella specie - nel corso di banali e occasionali litigi”). Il motivo è, pertanto, infondato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna de