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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 25429/2023

Testo disponibile della fonte

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gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4629/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con memoria difensiva- avverso l'ordinanza n. 5152/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: è stata proposta dalla Curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in persona del curatore, istanza di correzione di errore materiale relativamente all’ordinanza n. 5152 di data 8 febbraio 2023 nella parte in cui è stata disposta la rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente nonostante che, come dichiarato nel medesimo controricorso, la parte fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale è ammissibile perché relativa alla pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

U. n. n. 16415 del 2018) in un contesto nel quale sia in motivazione che in dispositivo ricorre il provvedimento sulle spese, senza tuttavia che si sia provveduto in conformità alla circostanza dell’ammissione del controricorrente, parte vittoriosa, al patrocinio a spese dello Stato, circostanza enunciata nel controricorso.

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art.287 c.p.c. (Cass. n. 15817 del 2019 e n. 4216 del 2020).

Deve pertanto procedersi alla correzione nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 9384 del 2018).

P. Q. M. Dispone che nell’ordinanzan. 5152 di data 8 febbraio 2023: là dove in motivazione a pag. 8 è scritto “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” deve leggersi e intendersi “avendo il difensore del controricorrente allegato che l'assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l'obbligo del soccombente di versare all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura del giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza”; là dovenel dispositivo è scritto “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve leggersi e intendersi “condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato”.

Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4629/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con memoria difensiva- avverso l'ordinanza n. 5152/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: è stata proposta dalla Curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in persona del curatore, istanza di correzione di errore materiale relativamente all’ordinanza n. 5152 di data 8 febbraio 2023 nella parte in cui è stata disposta la rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente nonostante che, come dichiarato nel medesimo controricorso, la parte fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale è ammissibile perché relativa alla pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U. n. n. 16415 del 2018) in un contesto nel quale sia in motivazione che in dispositivo ricorre il provvedimento sulle spese, senza tuttavia che si sia provveduto in conformità alla circostanza dell’ammissione del controricorrente, parte vittoriosa, al patrocinio a spese dello Stato, circostanza enunciata nel controricorso. La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art.287 c.p.c. (Cass. n. 15817 del 2019 e n. 4216 del 2020). Deve pertanto procedersi alla correzione nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 9384 del 2018). P. Q. M. Dispone che nell’ordinanzan. 5152 di data 8 febbraio 2023: là dove in motivazione a pag. 8 è scritto “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” deve leggersi e intendersi “avendo il difensore del controricorrente allegato che l'assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l'obbligo del soccombente di versare all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura del giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza”; là dovenel dispositivo è scritto “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve leggersi e intendersi “condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato”. Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma i
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