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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 22245/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9856/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Brindisi, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 38. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO - avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1231/2020, pubblicata in data 19.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Giudice di pace n. 235/2015, con cui era stata accolta un’opposizione a sanzione proposta dall’attuale ricorrente, ha riformato la decisione relativamente alla pronuncia sulle spese (non essendo stato impugnato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio), Oggetto: compensi professionali ponendo quelle di primo grado a carico del Comune, ma ritenendo di nulla dover disporre per quelle di secondo grado, rilevando che il gravame investiva non il provvedimento sanzionatorio, poi annullato, ma la pronuncia del giudice di pace e che il Comune non aveva contestato la fondatezza dell’impugnazione, non essendosi costituito.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi.

Il Comune di Brindisi non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., lamentando che il Tribunale abbia di fatto compensato le spese pur in assenza di giusti motivi, non essendo tali né la mancata costituzione dell’appellato, né il fatto che si discutesse della correttezza della pronuncia di primo grado, anziché del provvedimento sanzionatorio.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il tribunale considerato l’esito favorevole del giudizio e dunque la soccombenza dell’amministrazione, situazione che doveva condurre alla condanna del Comune al pagamento delle spese di appello.

I due motivi sono fondati.

Va evidenziato anzitutto che la causa di merito si era conclusa con l’integrale accoglimento delle richieste della ricorrente, che aveva ottenuto già in primo grado l’annullamento della sanzione e, all’esito del giudizio di appello, anche l’attribuzione delle spese del processo svoltosi dinanzi al giudice di pace.

La sentenza, avendo dichiarato di non voler provvedere sulle spese di appello, data la non opposizione dell’amministrazione e l’oggetto del contendere, ne ha sostanzialmente disposto la compensazione per ragioni che esulano da quelli enunciati dall’art. 92, comma secondo c.p.c..

Il giudizio di primo grado è stato introdotto nel febbraio 2014 e dunque nel vigore dell’art. 92, nel testo introdotto dalla L. 69/2009: la compensazione era ammessa, quindi in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

La mancata costituzione dell’amministrazione e la circostanza che si discutesse solo della pronuncia di liquidazione delle spese non integravano i presupposti richiesti dalla norma: sotto il primo profilo, la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale, al pari del fatto che oggetto di impugnazione sia solo la regolazione delle spese e non il provvedimento sanzionatorio, essendo l’uno statuizione accessoria dell’altra.

Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016).

Sono accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9856/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Brindisi, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 38. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO - avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1231/2020, pubblicata in data 19.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Giudice di pace n. 235/2015, con cui era stata accolta un’opposizione a sanzione proposta dall’attuale ricorrente, ha riformato la decisione relativamente alla pronuncia sulle spese (non essendo stato impugnato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio), Oggetto: compensi professionali ponendo quelle di primo grado a carico del Comune, ma ritenendo di nulla dover disporre per quelle di secondo grado, rilevando che il gravame investiva non il provvedimento sanzionatorio, poi annullato, ma la pronuncia del giudice di pace e che il Comune non aveva contestato la fondatezza dell’impugnazione, non essendosi costituito. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Il Comune di Brindisi non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., lamentando che il Tribunale abbia di fatto compensato le spese pur in assenza di giusti motivi, non essendo tali né la mancata costituzione dell’appellato, né il fatto che si discutesse della correttezza della pronuncia di primo grado, anziché del provvedimento sanzionatorio. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il tribunale considerato l’esito favorevole del giudizio e dunque la soccombenza dell’amministrazione, situazione che doveva condurre alla condanna del Comune al pagamento delle spese di appello. I due motivi sono fondati. Va evidenziato anzitutto che la causa di merito si era conclusa con l’integrale accoglimento delle richieste della ricorrente, che aveva ottenuto già in primo grado l’annullamento della sanzione e, all’esito del giudizio di appello, anche l’attribuzione delle spese del processo svoltosi dinanzi al giudice di pace. La sentenza, avendo dichiarato di non voler provvedere sulle spese di appello, data la non opposizione dell’amministrazione e l’oggetto del contendere, ne ha sostanzialmente disposto la compensazione per ragioni che esulano da quelli enunciati dall’art. 92, comma secondo c.p.c.. Il giudizio di primo grado è stato introdotto nel febbraio 2014 e dunque nel vigore dell’art. 92, nel testo introdotto dalla L. 69/2009: la compensazione era ammessa, quindi in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. La mancata costituzione dell’amministrazione e la circostanza che si discutesse solo della pronuncia di liquidazione delle spese non integravano i presupposti richiesti dalla norma: sotto il primo profilo, la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale, al pari del fatto che oggetto di impugnazione sia solo la regolazione delle spese e non il provvedimento sanzionatorio, essendo l’uno statuizione accessoria dell’altra. Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016). Sono accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione
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