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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 38651/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0--J1 i! [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di SPINELLI Marco, volta ad ottenere la concessione del differimento della pena per ragioni di salute nelle [orme della detenzione domiciliare ex art.147 cod. pen., art. 47ter, co. iter., OP e 648 cod. proc. pen.

In motivazione, il Tribunale sottolinea l'altissima ed indiscussa pericolosità sociale del detenuto, come si ricava dalla lunghissima "carriera criminale", evncibile dalle 37 iscrizioni nel casellario giudiziario.

Le svariate relazioni sanitarie acquisite in merito alle reiterate istanze di differimento della pena per motivi di salute, mostrano un quadro clinico complesso escludendo, tuttavia, la incompatibilità di tali condizioni con il regime detentivo, ma si era evidenziata la pressante necessità di trasferire il detenuto in un carcere dotato di SAI per un'efficace completa assistenza sanitaria.

Secondo il Tribunale l'avvenuta allocazione del detenuto in un carcere dotato di SAI attenua fortemente l'esigenza di ricorrere a presidi sanitari esterni alla struttura penitenziaria e quindi esclude il fondamento del differimento facoltativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPINELLI Marco deducendo travisamento del dato processuale, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

In particolare, la difesa deduce violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. e dell'art 27 Cost, per avere l'ordinanza impugnata rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, pur in presenza di presupposti previsti dalla legge .

L'ordinanza, inoltre, viene censurata dalla difesa per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

E' stata depositata memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata, anche in riferimento alla attuale allocazione del detenuto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0--J1 i! [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di SPINELLI Marco, volta ad ottenere la concessione del differimento della pena per ragioni di salute nelle [orme della detenzione domiciliare ex art.147 cod. pen., art. 47ter, co. iter., OP e 648 cod. proc. pen. In motivazione, il Tribunale sottolinea l'altissima ed indiscussa pericolosità sociale del detenuto, come si ricava dalla lunghissima "carriera criminale", evncibile dalle 37 iscrizioni nel casellario giudiziario. Le svariate relazioni sanitarie acquisite in merito alle reiterate istanze di differimento della pena per motivi di salute, mostrano un quadro clinico complesso escludendo, tuttavia, la incompatibilità di tali condizioni con il regime detentivo, ma si era evidenziata la pressante necessità di trasferire il detenuto in un carcere dotato di SAI per un'efficace completa assistenza sanitaria. Secondo il Tribunale l'avvenuta allocazione del detenuto in un carcere dotato di SAI attenua fortemente l'esigenza di ricorrere a presidi sanitari esterni alla struttura penitenziaria e quindi esclude il fondamento del differimento facoltativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPINELLI Marco deducendo travisamento del dato processuale, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. In particolare, la difesa deduce violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. e dell'art 27 Cost, per avere l'ordinanza impugnata rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, pur in presenza di presupposti previsti dalla legge . L'ordinanza, inoltre, viene censurata dalla difesa per illogicità e contraddittorietà della motivazione. E' stata depositata memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata, anche in riferimento alla attuale allocazione del detenuto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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