Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
24 giugno 2008
Causa F‑84/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Ex agenti temporanei retribuiti sugli stanziamenti della ricerca – Promozione – Soppressione dei punti “cumulati” – Passaggio di un funzionario dalla parte ricerca alla parte funzionamento del bilancio generale»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di dichiarare illegittimo
l’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 luglio 2004, modificata dalla decisione 20 luglio 2005, riguardante le modalità
relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti della parte ricerca del bilancio generale,
di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di sopprimere dai suoi «punti cumulati» i 38,5 punti da lui acquisiti in quanto
agente temporaneo e la decisione di non promuoverlo al grado AST 5 in occasione dell’esercizio di promozione 2006 nonché,
per quanto necessario, il rigetto dell’appello da lui proposto dinanzi al comitato di promozione.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie
spese, un terzo delle spese del ricorrente.
Massime
1.
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Presupposti per la ricevibilità – Conclusioni prive di motivi o argomenti propri, ma connesse ad altre
conclusioni – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35)
3.
Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Avviso di posto vacante che
non consente di determinare in anticipo la procedura utilizzata – Candidatura da interpretarsi come una domanda di trasferimento
interno o di promozione
[Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, lett. a), e 45]
4.
Procedura – Spese – Compensazione – Motivi eccezionali
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3,
n. 4)
1.
La nozione di errore scusabile, per quanto riguarda i termini di ricorso, dev’essere interpretata restrittivamente e può riferirsi
soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione interessata abbia adottato un comportamento tale, da solo
o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede il quale dia prova di tutta
la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. In un caso del genere, l’amministrazione non può infatti avvalersi
della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha causato l’errore commesso
dal singolo.
Commette un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso il funzionario che, conformemente alle indicazioni
date dal direttore generale competente in materia di personale, anziché presentare direttamente all’autorità che ha il potere
di nomina un reclamo contro l’atto che gli arreca pregiudizio, propone, anche se tale atto non si inserisce nello svolgimento
dell’esercizio di promozione, un ricorso dinanzi al comitato di promozione e che, a seguito del rigetto di tale ricorso, propone
tardivamente il reclamo.
(v. punti 39-41 e 44)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑219, punto 29); 27 settembre 2007,
cause riunite T‑8/95 e T‑9/95, Pelle e Konrad/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4117, punto 93)
2.
Nell’ambito di un ricorso in materia di funzione pubblica, la circostanza che talune conclusioni non siano accompagnate da
alcun motivo o argomento proprio non basta per dichiararne l’irricevibilità, se risulta dal fascicolo che, tenuto conto della
loro connessione con altre conclusioni del ricorso, esse potrebbero essere accolte in via consequenziale.
(v. punto 47)
3.
Tenuto conto delle varie possibilità che l’art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto offre all’autorità che ha il potere di nomina
per coprire un posto vacante, le candidature ai posti vacanti in seno ad un’istituzione presentate dai funzionari di questa
stessa istituzione non possono, a priori, essere considerate come domande di trasferimento. Tuttavia, una candidatura presentata
da un funzionario per un posto vacante della detta istituzione deve interpretarsi come una domanda di trasferimento o di promozione
qualora l’avviso di posto vacante, pur escludendo la possibilità di nomina ai sensi dell’art. 45 bis dello Statuto, non permetta
di prevedere se il posto sarà coperto attraverso l’una o l’altra procedura, e l’inquadramento del detto posto non permetta
neppure di fornire indicazioni decisive al riguardo.
Una siffatta candidatura, che include una domanda di trasferimento interno, ma non si limita ad essa, entra pertanto nelle
previsioni della decisione della [OSCURATO:PERSONA] concernente le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari
retribuiti sugli stanziamenti della parte ricerca del bilancio generale, secondo le quali i funzionari, già agenti temporanei
retribuiti sugli stanziamenti della ricerca, non conservano i punti di promozione acquisiti nel grado precedente la loro nomina
in qualità di funzionari in prova, qualora siano trasferiti, su loro domanda, entro i due anni successivi alla data della
loro nomina ad un posto rientrante nella parte funzionamento del bilancio generale.
(v. punti 53, 54, 74, 75 e 77-79)
4.
Un’istituzione che contesta in maniera abusiva la ricevibilità di un ricorso può essere condannata, pur risultando vittoriosa,
a sopportare una parte delle spese del ricorrente.
(v. punti 87 e 88)